Nell'anno del lockdown non si può bocciare uno scolaro solo per la "scarsa partecipazione alle attività didattiche in via telematica" e per il "poco impegno" durante i compiti a casa. Lo ha stabilito il Tar del Piemonte, che ha ammesso alla seconda media un alunno di una scuola di Saluzzo (Cuneo) che era stato bocciato.

I giudici, che hanno accolto il ricorso dei genitori, assistiti dall'avvocato Paolo Botasso, hanno seguito le indicazioni dell'ordinanza ministeriale del 16 maggio 2020, sottolineandone il "carattere eccezionale" dettato dalla "sospensione delle lezioni in presenza dovuta all'emergenza Covid-19".

Il ministero aveva previsto, per l'anno scolastico 2019-20, che gli allievi fossero promossi anche in presenza di insufficienze in varie materie, fatta salva la predisposizione di piani personalizzati di apprendimento (cosa che la scuola ha fatto nei giorni scorsi dopo una intimazione del Tar).

Il rendimento dell'alunno era "peggiorato nel secondo quadrimestre - si legge nella sentenza - a causa della scarsa partecipazione alle attività didattiche in via telematica e del poco impegno nello svolgimento dei compiti a casa".

(Unioneonline/L)
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