Ci siamo. Il 24 dicembre entra in vigore il decreto Natale. Ad oggi tutta l'Italia (eccetto Abruzzo e Campania) è zona gialla, ma da ieri è entrato in vigore il divieto di mobilità interregionale.

E dal giorno della Vigilia parte la stretta vera e propria, decisa dal governo venerdì scorso per contenere una situazione epidemiologica ancora preoccupante che potrebbe diventare disastrosa con l'eccesso di socialità tipico delle festività natalizie. Socialità cui quest'anno, purtroppo, dobbiamo rinunciare.

Resta la regola generale del coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino.

Dal 24 tutta l'Italia è zona rossa, lo sarà per 10 giorni sui 14 delle festività. Per la precisione il 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre, 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio. I restanti giorni (28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio) l'intero Paese sarà zona arancione.

I GIORNI ROSSI - Chiusi tutti gli esercizi commerciali: restano aperti supermercati, tabacchini, edicole, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri, non gli estetisti.

Si esce di casa solo con autocertificazione e per motivi di lavoro, salute e necessità. E' sempre consentito uscire (con autocertificazione) per recarsi nei pochi esercizi commerciali aperti. Consentita l'attività sportiva all'aperto e l'attività motoria "nei pressi della propria abitazione". Chiese e luoghi di culto aperti fino alle 22.

Ci sono delle deroghe, ne parleremo dopo.

I GIORNI ARANCIONI - Qualche libertà in più. Restano chiusi bar e ristoranti, ma possono aprire sino alle 21 i negozi al dettaglio. Resta il divieto di spostamenti tra comuni (con deroghe). All'interno del territorio comunale si potrà uscire senza necessità di esibire l'autocertificazione.

(Ansa)
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VISITE A FAMILIARI E AMICI - Sono consentite anche nei giorni rossi. Lo spostamento verso le abitazioni private è consentito (con autocertificazione) "una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso tra le 5 e le 22, verso una sola abitazione ubicata nella medesima Regione (quindi anche in un altro comune, ndr) e nei limiti di due persone ulteriori a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone non autosufficienti conviventi".

Nei giorni arancioni invece sarà possibile anche spostarsi in un'altra Regione. Ma solo per chi risiede in comuni sotto i 5mila abitanti, che potrà spostarsi tra le 5 e le 22, "entro i 30 chilometri dalla propria residenza e senza andare verso i capoluoghi di provincia". Si precisa che sarà possibile anche "fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali".

PRANZO Sì', CENONE NO? - Difficile chiarire questo punto. Il fatto che le visite a parenti e amici siano consentite dalle 5 alle 22 lascia intendere che siano permesse riunioni "minime" solo per i pranzi e non per il cenone di Natale o di Capodanno.

Ma è anche vero che non c'è alcun divieto di restare a dormire dai parenti o amici che si vanno a visitare e che è sempre consentito, anche durante il coprifuoco, il rientro presso la propria residenza.

D'altronde è difficile normare ogni singolo aspetto. Il messaggio del decreto Natale è chiaro: "State a casa e vedete meno persone possibile". L'augurio è che la gente lo colga per evitare a gennaio una recrudescenza di contagi che sarebbe drammatica. Anche perché a differenza di quanto accaduto da settembre in poi, questa volta non si parte da zero. Si parte già da 15-20mila contagi al giorno.

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LE DOMANDE FREQUENTI - Palazzo Chigi ha anche aggiornato le Faq per chiarire i dubbi sull'interpretazione delle norme.

Sarà sempre possibile, dal 24 al 6 dicembre, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione. Così come spostarsi per motivi di lavoro, necessità e salute, senza alcun limite di giorni o orari.

Gli spostamenti verso le seconde case sono sempre consentiti fino al 6 gennaio, purché all'interno della propria Regione. In un'altra Regione sono sempre vietati.

Il ricongiungimento con il partner (se si vive in città diverse) per trascorrere assierme le feste è possibile solo "se il luogo scelto per il ricongiungimento coincide con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l'abitazione.

Le visite ai genitori anziani autosufficienti. Se fuori Regione, non si possono andare a trovare. Se all'interno della propria Regione sì, rientrano nelle visite a parenti e amici che si possono effettuare una volta al giorno dalle 5 alle 22.

Se i genitori anziani non sono autosufficienti si potrà andare sempre, anche fuori Regione, ma "non è possibile spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l'assistenza necessaria, di norma non più di un parente adulto".

I genitori separati possono spostarsi anche in Regioni diverse per trascorrere le feste con i figli minorenni, nel rispetto dei provvedimenti del giudice o degli accordi con l'altro genitore. Rientrano tra gli spostamenti motivati da "necessità".

Gli spostamenti per turismo non sono consentiti. Sono permessi, precisa Palazzo Chigi, solo nei giorni arancioni e solo all'interno dello stesso comune, o, da comuni con meno di 5mila abitanti, entro 30 chilometri dai confini comunali e con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Un ulteriore chiarimento sui concetti di residenza, domicilio e abitazione.

Residenza

La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.

Domicilio

Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.

Abitazione

Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione del dpcm, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze), tuttavia sempre con esclusione delle seconde case utilizzate per le vacanze.

Per fare un ulteriore esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si riuniscono ad esso con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, potranno spostarsi per ricongiungersi per il periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 nella stessa abitazione in cui sono soliti ritrovarsi.

(Unioneonline/L)
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