Tribunale.

«Può fare lo skipper anche se diabetico» 

La battaglia legale di un giovane: vittoria storica contro una discriminazione 

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Un articolo del regio decreto-legge del 1933 stabilisce l’inidoneità fisica assoluta per le persone con “diabete zuccherino” impedendo a tantissimi giovani di iscriversi come matricole della “gente di mare” e lavorare come skipper o a bordo di yacht e navi. Una discriminazione sconfitta grazie alla battaglia legale portata avanti da Federico Pes, 27 anni: dopo tre anni, sostenuto dagli avvocati Gianni Loy e Salvatore Moi, e accompagnato in questo percorso dall’Associazione sarda diabete giovanile e infantile (Adig) e della Federazione diabete giovanile (Adg), ha ottenuto un successo importante per tutti i diabetici: la sentenza del giudice del Lavoro del Tribunale di Cagliari, Andrea Bernardino, ha disposto che l’articolo 4 del regio decreto risalente a 93 anni fa, debba considerarsi tacitamente abrogato per l’incompatibilità con le più recenti disposizioni di legge. Nei giorni scorsi la Capitaneria di porto ha iscritto il giovane, laureato in Economia ed amante della nautica, alla prima categoria del Registro della Gente di Mare.

Aperta una strada

«Sono contento», spiega il 27enne. «Questo permetterà ai diabetici di poter percorrere questa strada lavorativa e non venir discriminati da una legge vecchissima che, come evidenziato nella sentenza, non teneva conto di nuove normative e dei notevoli progressi della scienza medica». Dunque il solo fatto di avere il diabete non può essere presupposto assoluto di inidoneità fisica «a prescindere dalla concreta condizione del soggetto richiedente». Pes è soddisfatto soprattutto per gli altri: «In questo modo è stata aperta una porta per i diabetici come me. Era assurdo essere esclusi automaticamente solo per il fatto di avere il diabete, senza tenere conto degli incredibili progressi scientifici e medici. Anche perché io avevo regolare patente nautica per svolgere le attività da privato: ho sempre superato le visite mediche con valutazioni eccellenti».

Il risultato

Dunque la sentenza riconosce il carattere discriminatorio dell’esclusione automatica. Grazie al lavoro dell’avvocato Moi, la disposizione del 1933 è stata ritenuta superata da altre leggi, in particolare dalla numero 115 del 1987, recante “Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito”: si stabilisce che «la malattia diabetica priva di complicanze invalidanti non costituisce motivo ostativo per l’accesso ai posti di lavoro pubblico e privato, salvo i casi per i quali si richiedano specifici, particolari requisiti attitudinali». Il giudice del lavoro dopo una consulenza tecnica, affidata al diabetologo Rocco Cirillo, dalla quale è emerso che le condizioni di salute psico-fisiche del giovane erano «compatibili con lo svolgimento di tutte le mansioni proprie delle persone iscritte nella prima categoria delle matricole della gente di mare» ha così accolto la tesi degli avvocati di Pes. Così oltre a ritenere la disposizione del 1933 «tacitamente abrogata» ha riconosciuto sussistente anche la discriminazione. «Nonostante gli straordinari progressi scientifici nel controllo e cura del diabete», sottolineano i legali Moi e Loy, «e nonostante l’evidenza che le persone affette da diabete sono capaci di ogni prestazione fisica, ancora permangono pregiudizi da parte dei datori di lavoro. E sussistono norme antiquate difficili da superare». Ora questa sentenza è ritenuta di «grande importanza, perché elimina un altro dei “lacci e lacciuoli” che complicano la vita a tante persone affette da diabete, e perché, se opportunamente diffusa, contribuisce a superare le errate convinzioni e i pregiudizi, ancor diffusi nell’opinione pubblica».

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