Delibera.

Campagne elettorali tracciabili 

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L'identità dei privati che finanziano le campagne elettorali potrà essere conosciuta dai cittadini, anche se non sarà pubblicata sui siti istituzionali: a stabilirlo è una delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), che definisce le regole per conciliare il diritto alla trasparenza in materia di voto con la tutela della privacy.

Il provvedimento interviene sulla pubblicazione dei contributi ricevuti dai titolari di cariche politiche elettive a livello statale, regionale e locale, chiarendo le modalità con cui rendere conoscibile la provenienza delle risorse impiegate nelle campagne elettorali. «Nel caso di donazioni e contributi elettorali occorre sempre mediare fra esigenze di trasparenza e di tutela della privacy», afferma il presidente dell'Autorità, Giuseppe Busia: la delibera, aggiunge, rappresenta «un importante passo avanti nella trasparenza su chi finanzia i rappresentanti politici eletti».

Per le persone fisiche e le imprese individuali, nella pubblicazione ordinaria dovrà comparire esclusivamente l'importo del contributo ricevuto, purché superiore a 3.000 euro nell'arco dell'anno, mentre il nome del finanziatore resterà oscurato. Le amministrazioni, tuttavia, dovranno indicare sui propri siti istituzionali che tali informazioni potranno essere ottenute attraverso una richiesta di accesso civico generalizzato.

Regole diverse sono invece previste per società, associazioni, comitati ed enti: in questi casi dovranno essere pubblicati sia l'importo del contributo sia la denominazione del soggetto finanziatore. La soglia dei 3.000 euro resta invariata e comprende non solo le erogazioni in denaro, ma anche servizi o altre forme di sostegno fornite ai candidati nel corso della campagna elettorale.

L'Autorità precisa inoltre che gli obblighi di pubblicazione non riguardano gli amministratori dei Comuni con meno di 15 mila abitanti. Le dichiarazioni relative ai contributi ricevuti e alle spese sostenute durante la campagna elettorale dovranno essere pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente” dei siti istituzionali entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti.

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