Nelle ultime settimane alcune sentenze hanno suscitato aspre polemiche per l'imprevisto proscioglimento di imputati per stupro o per la pena irrisoria inflitta a imputati che avevano ucciso la loro compagna.

Occorre tuttavia ricordarsi che è sempre buona regola, prima di formulare un giudizio, conoscere gli atti processuali. Tuttavia è anche vero che l'opinione pubblica si forma sulle notizie di stampa, che riportano necessariamente soltanto brani della motivazione e spesso non quelli più significativi.

Si legge così che il Tribunale di Ancona ha assolto due imputati di violenza sessuale, motivando che «la vittima ha una personalità tutt'altro che femminile, quanto piuttosto mascolina», facendo intendere che essa abbia mentito e che nessuna violenza sia possibile nei suoi confronti in quanto non desiderabile come donna.

Ha suscitato clamore anche la sentenza della Corte d'assise d'appello di Bologna che ha quasi dimezzato la pena (da 30 a 16 anni) ad un uomo che uccise la fidanzata sotto l'effetto di una «soverchiante tempesta emotiva e passionale», che gli è valsa la riduzione di pena per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Infine, ha scandalizzato la pronuncia del giudice di Genova che, per l'omicidio della moglie, ha irrogato la pena di 16 anni, per effetto della riduzioni di pena per il giudizio abbreviato e per la concessione delle attenuanti generiche, motivate dal suo stato d'animo, caratterizzato da «un misto di rabbia e disperazione, profonda delusione e risentimento; ha agito sotto la spinta di uno stato d'animo molto intenso, non pretestuoso, né umanamente incomprensibile».

In riferimento a quest'ultima sentenza, si è persino evocato il delitto d'onore, che esisteva in Italia fino al 1981, per cui il marito (e solo lui) poteva uccidere quasi impunemente moglie, sorella o figlia nell'atto in cui ne scopriva la "illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onor suo o della famiglia": l'uomo era punito con la reclusione da tre a sette anni e, con le circostanze attenuanti generiche, il minimo edittale si riduceva a due anni e poteva essere concessa la sospensione condizionale della pena, cioè non si scontava un giorno di carcere. Il delitto d'onore fu abrogato nel 1981, insieme al "matrimonio riparatore", e, per fortuna, non ha nulla in comune con le sentenze di questi giorni. Tuttavia, siccome l'informazione, necessariamente generica, fornita dai mass-media rischia di creare equivoci, sarebbe auspicabile, da una parte, una maggiore accortezza del giudice nella motivazione della sentenza e nell'impiego di una fraseologia comprensibile anche all'uomo della strada, dall'altra, una maggiore attenzione degli organi di informazione nel riportarla, in modo che siano chiare all'opinione pubblica le ragioni della decisione, senza possibilità di equivoci o di strumentalizzazioni che stravolgono il senso della decisione. Perché, in base alla Costituzione, le sentenze sono pronunciate "in nome del popolo italiano".

Leonardo Filippi

(Università di Cagliari)
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