Inappellabile, come una sorta di pietra miliare del diritto conficcata nel tortuoso e perenne scontro tra lo Stato e la Regione. La sentenza del Consiglio di Stato, per la storia la numero 2464 del 4 aprile del 2022, va ben oltre il giudizio sull’assalto eolico all’Abbazia di Saccargia e alla Valle dei Nuraghi. Non c’è solo il rigetto senza mezzi termini del progetto della multinazionale E2i Energie Speciali, che segue quello della Erg già fermato dal Tar nella stessa zona, ma la pronuncia della quarta sezione della massima assise giudiziaria va ben oltre. Per essere più precisi riguarda il 98,8% del territorio regionale della Sardegna, gravato da un piano dettagliato della Regione che, con la delibera n.40 del 7 agosto del 2015, aveva sancito le aree non idonee all’insediamento eolico.

Il suggerimento

I Giudici dell’Alta Corte amministrativa, infatti, tra tutti i punti presi in esame, hanno deciso di inchiodare la sentenza a quella disciplina regionale che non ha bloccato a priori le aree all’insediamento di pale, ma ha “suggerito” che in quel 98,8% del territorio regionale c’è un’altissima probabilità di vedersi bocciare i progetti eolici. È proprio in quel punto della sentenza che il Consiglio di Stato travolge senza appello le ingorde aspettative di chi voleva, da nord a sud dell’Isola, “piantumare” ovunque pale senza ritegno. Un punto nevralgico della sentenza ancorato saldamente ai principi espressi dal Giudice delle leggi, la Corte Costituzionale. Le parole dei magistrati valgono per i soci eolici di E2i, ma si rivolgono esplicitamente a tutti coloro che volessero intraprendere una via analoga: «Risultano destituite di fondamento tutte le censure mosse dalla società ricorrente avverso la delibera della Giunta Regionale Sardegna n. 40/11 del 7 agosto 2015, non riscontrando il Collegio il lamentato contrasto della menzionata delibera né con l’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2010, né con le linee guida di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010». In una frase i Giudici declinano i tre pilastri del provvedimento: norme costituzionali stringenti sulla competenza primaria della Regione, le disposizioni regionali sarde in linea con i principi generali dell’ordinamento statale e, infine, lo Stato non può imporre niente di puntuale ad una Regione a Statuto Speciale che ha competenze primarie in materie ben definite. Ed è proprio sulla piena legittimità e validità di quella delibera che i Giudici demoliscono le pretese della multinazionale del vento, trasformatasi, suo malgrado, nel portabandiera di quei tanti progetti dislocati proprio in quell’area, a ridosso della Valle dei Nuraghi, nel proscenio di Saccargia.

Le aree non idonee

Il dispositivo della sentenza è tanto chiaro quanto esplicito: «La delibera della giunta regionale – scrivono i Giudici - indica le aree “non idonee” all’insediamento degli impianti eolici, senza tuttavia porre alcun vincolo né preclusione di carattere generale, limitandosi solo ad indicare – a beneficio degli operatori privati – le aree ove vi è “un’elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni in sede di autorizzazione”, non potendo quindi le fasce di rispetto essere interpretate come distanze minime inderogabili». I togati ribadiscono, poi, la piena validità anche della tipologia di pale disciplinata dalla delibera regionale: «Gli impianti eolici vengono distinti per “taglia” e per “potenza degli aerogeneratori”, essendo evidente la maggiore difficoltà di insediamento degli impianti eolici di grande taglia, come quello oggetto del presente giudizio».

Competenza primaria

E, infine, i Giudici declinano il punto essenziale, quello Costituzionale, che rende inutili anche le pretese del Governo di inficiare le prerogative statutarie della Regione attraverso norme ordinarie o decreti provvedimentali. Scrivono i togati: «La Regione Autonoma della Sardegna, con la delibera della Giunta, ha attuato la competenza legislativa primaria, statutariamente prevista, in tema di Tutela Paesistico-Ambientale, elencando le aree non idonee all’esito di una approfondita istruttoria su ogni singolo sito di interesse, che, del tutto legittimamente, ben può ricomprendere anche le ragioni di tutela della identità culturale della popolazione insediata sul territorio».

Sardegna blindata

È questo il passaggio che blinda sul piano Costituzionale il 98,8% del territorio regionale. Una clausola di “non idoneità” indispensabile per la sacrosanta tutela di esclusivi prosceni e paesaggi, monumenti e beni identitari. Aver riconosciuto quella tutela come inespugnabile significa che anche il decreto del Governo, quello che riguarda il mega parco eolico piazzato tra i territori di Nulvi e Ploaghe, sempre a ridosso dell’Abbazia di Saccargia e della Valle dei Nuraghi, dovrà cedere il passo dinanzi ad una così evidente decisione della suprema Corte amministrativa.

Decreto Draghi

Quel provvedimento del Governo Draghi, di cui ancora non si conosce il contenuto, è stato per adesso solo annunciato. Appena sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale si aprirà un nuovo terreno di scontro con le istituzioni regionali. Sino ad oggi il potenziale confronto con lo Stato aveva visto come campo di battaglia la Corte Costituzionale, ma, considerata la sentenza del Consiglio di Stato di lunedì scorso, annunciata in anteprima dall’Unione Sarda, la contesa potrebbe spostarsi subito sul piano giudiziario amministrativo. Il primo conflitto nelle aule di un Tribunale amministrativo, quello del Lazio in questo caso, riguarderà proprio il decreto approvato motu proprio dal Presidente del Consiglio dei Ministri con la prevista invasione eolica della Erg, tra Nulvi e Ploaghe. Un’area analoga a quella bocciata dal Consiglio di Stato, con gli stessi monumenti e le analoghe valenze paesaggistiche e identitarie, con un impatto che sarebbe ancora più devastante grazie a 27 nuovi generatori di grandissima taglia, quasi 200 metri di altezza. È qui che la sentenza del Consiglio di Stato misurerà tutto il peso dello scontro istituzionale. Su quel provvedimento la Regione avrà a disposizione due strade alternative o simultanee: ricorrere alla Corte Costituzionale, sollevando un conflitto di attribuzione oppure il ricorso alla giurisdizione amministrativa. La strada del Tar è quella che, alla luce della sentenza dei massimi giudici amministrativi, rende più agevole e rapida per la Regione la difesa delle proprie prerogative statutarie e costituzionali. Ora, è certo, il confronto con lo Stato si sposterà nelle aule di un Tribunale: l’unica strada rimasta per far valere diritti e rispetto per l’Isola dei Nuraghi.

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