Per la risarcibilità conta la perdita di un affetto, non la coabitazione o la convivenza con la persona deceduta.

Lo ha sancito una sentenza del tribunale di Treviso che, per la prima volta, riconosce lo stretto legame tra nonno e nipote.

Il giudice si è pronunciato su un episodio avvenuto nell'ottobre di otto anni fa, quando lungo la Provinciale 102, a Vedelago, un uomo di 62 anni, in sella alla sua bicicletta, è stato travolto e ucciso da un autotreno guidato da un uomo di 58 anni di nazionalità tedesca.

Sul caso è stata aperta un'indagine per omicidio colposo: il perito incaricato ha stimato che la responsabilità dell'incidente fosse da attribuire per il 60% al ciclista, che ha attraversato improvvisamente la strada, e per il 40% del guidatore, che viaggiava a una velocità superiore al limite di 50 chilometri orari.

Il camionista è stato condannato a 10 mesi, con patteggiamento della pena.

I familiari della vittima però hanno deciso di chiamare in giudizio la compagnia assicurativa dell'autista per ottenere un risarcimento.

L'istanza è stata presentata dalla giovane nipote del 62enne: la compagnia di assicurazione chiedeva il rigetto della richiesta poiché l'assenza di convivenza con il nonno avrebbe escluso la risarcibilità del danno.

Il tribunale veneto ha invece accolto l'istanza della giovane.

(Unioneonline/F)
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