Per l’Ires premiale la verifica dell’incremento occupazionale va effettuata sulla singola impresa, a prescindere dal realizzarsi di un incremento occupazionale di gruppo. Si tratta di una semplificazione importante che accresce l’appeal dell’agevolazione.

Procediamo con ordine. Il regime agevolato prevede per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (di seguito, per semplicità, periodo d’imposta 2025) la riduzione dell’aliquota Ires dal 24% al 20 per cento.

Tra le condizioni di accesso richieste sul fronte occupazionale: l’impresa non deve aver fatto ricorso alla cassa integrazione nel periodo d’imposta 2024 o in quello successivo; deve verificarsi un incremento occupazionale rilevante.

Con riferimento a quest’ultimo requisito, l’articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto attuativo dell’8 agosto 2025 ha previsto il realizzarsi di una duplice condizione:

Nel periodo d’imposta 2025, non deve verificarsi un decremento del numero di «unità lavorative per anno» (Ula), rispetto alla media del triennio precedente. A tal fine, secondo il comma 2 dell’articolo 6, vanno confrontate le Ula determinate in relazione al mese di dicembre 2025 con le Ula determinate in relazione ai dati mensili riferiti al periodo che decorre dal 1° dicembre 2022 al 30 novembre 2025 (i.e. trentasei mesi precedenti), escludendo dal computo i lavoratori che hanno abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

Nel periodo d’imposta 2025, siano effettuate nuove assunzioni a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale, in base all’articolo 4 del Dlgs 216/2023, in misura pari ad almeno l’1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore a tempo indeterminato.

Con riferimento al requisito delle nuove assunzioni a tempo indeterminato, l’articolo 6, comma 3 del decreto attuativo precisa che l’incremento occupazionale debba essere determinato sulla base delle disposizioni all’articolo 4, commi da 1 a 6, del Dm 25 giugno 2024, attuativo dell’articolo 4 del Dlgs 216/2023 relativo alla maggiorazione della deduzione del costo del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.

È pertanto necessario verificare se l’«incremento occupazionale» (incremento del numero di dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d’imposta 2025 rispetto al numero medio del 2024), e l’«incremento occupazionale complessivo» (incremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, alla fine del periodo d’imposta 2025 rispetto al numero medio del 2024), risultino superiori (o uguali) all’1% e, comunque, non inferiori a un lavoratore dipendente a tempo indeterminato.

La relazione al decreto attuativo chiarisce che, poiché il comma 3 dell’articolo 6 richiama solo i commi da 1 a 6 dell’articolo 4 del Dm 24 giugno 2024, ai fini della condizione in esame non sono applicabili le regole di determinazione degli incrementi occupazionali nell’ambito di un gruppo di imprese disciplinate nel successivo comma 7. Tale scelta deriva da esigenze di semplificazione. Per le medesime ragioni, chiarisce la relazione, non si dovrà neppure tenere conto dei dati riferibili all’impresa «unica» ai fini del calcolo delle Ula.

Alessandro Saini

(Estratto da “Norme e tributi Plus Fisco”, Il Sole 24 Ore, 2 ottobre 2025, in collaborazione con L’Unione Sarda)

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