Zes unica, come richiedere il contributo aggiuntivo entro il 15 maggio.

Quando: Dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026

Cosa scade: Fruizione del contributo aggiuntivo pari al 14,6189% dell’ammontare del credito d’imposta richiesto

Per chi: Le imprese che hanno presentato la comunicazione integrativa Zes unica 2025 nei termini previsti e che non hanno beneficiato del credito “Transizione 5.0”

Come adempiere: Mediante trasmissione telematica del modello denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti nella Zes unica”, direttamente o tramite intermediario

1. Sintesi

Ai fini di rispettare la prescrizione circa il collegamento logico tra Pos e Rt, tutte le variazioni Con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 16 febbraio 2026 (protocollo 56564/2026) è stato approvato il modello di comunicazione per la fruizione del contributo aggiuntivo, riservato alle imprese che hanno trasmesso tempestivamente la comunicazione integrativa per attestare la realizzazione degli investimenti nella Zes unica entro il 15 novembre 2025 e che non hanno beneficiato del credito “Transizione 5.0”.

La misura, introdotta dalla legge di Bilancio 2026, si inserisce nel più ampio quadro delle politiche fiscali finalizzate al sostegno degli investimenti produttivi nelle aree economicamente svantaggiate del Mezzogiorno. Dal punto di vista operativo, ai fini della fruizione del contributo aggiuntivo (pari al 14,6189% dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con la suddetta comunicazione integrativa), le imprese interessate sono tenute a trasmettere la comunicazione esclusivamente in via telematica nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 maggio 2026. Una volta completate tutte le verifiche da parte dell’amministrazione finanziaria e a seguito del rilascio di una ricevuta attestante il riconoscimento del beneficio, il credito d’imposta aggiuntivo potrà essere utilizzato in compensazione, tramite F24, dal 26 maggio 2026 al 31 dicembre 2026. Le istruzioni per la compilazione del modello F24 saranno fornite con successiva risoluzione dell’agenzia delle Entrate. In considerazione del limitato periodo previsto per l’utilizzo in compensazione, appare opportuno dare priorità alla fruizione del credito d’imposta aggiuntivo, al fine di evitare di perdere il beneficio. Ciò a differenza del credito Zes unica 2025 “ordinario” (codice tributo 7034) che non è soggetto a un termine finale per l’utilizzo in compensazione e pertanto potrà essere eventualmente sospeso e utilizzato in un momento successivo.

2. Inquadramento normativo

Per comprendere la portata della misura in oggetto è opportuno richiamare brevemente il contesto normativo nel quale essa si inserisce. L’articolo 16 del Dl 124/2023 ha introdotto un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive situate nella c.d. “Zes unica” per il Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e Abruzzo), con l’obiettivo di favorire lo sviluppo economico e la competitività delle imprese operanti in tali territori. La disciplina è stata successivamente integrata dalla legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025) che ha regolato le modalità di accesso al credito per gli investimenti realizzati nel 2025, prevedendo l’obbligo di presentazione di una comunicazione integrativa per attestare l’effettiva realizzazione degli interventi entro il 15 novembre 2025. Le imprese interessate sono quindi state chiamate a trasmettere tale comunicazione all’agenzia delle Entrate nel periodo compreso tra il 18 novembre 2025 e il 2 dicembre 2025. Sulla base delle comunicazioni validamente presentate, con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate protocollo n. 570046 del 12 dicembre 2025, è stata determinata la percentuale del credito d’imposta Zes unica effettivamente fruibile per l’anno 2025, nella misura del 60,3811% dell’importo richiesto.

3. Il credito d’imposta aggiuntivo introdotto dalla legge di Bilancio 2026

La legge 199/2025 (legge di Bilancio 2026) è intervenuta ulteriormente sulla disciplina agevolativa prevedendo, all’articolo 1, comma 448, il riconoscimento di un contributo aggiuntivo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle stesse imprese che avevano già presentato la comunicazione integrativa relativa agli investimenti Zes unica 2025. Per tali soggetti è ora prevista, per il 2026, la spettanza di un contributo aggiuntivo pari al 14,6189% dell’ammontare del credito richiesto con la comunicazione integrativa. Considerato che la quota inizialmente riconosciuta era pari al 60,3811%, la misura consente di incrementare il beneficio complessivamente fruibile fino a raggiungere il 75% dell’importo originariamente richiesto.

La fruizione del contributo aggiuntivo è tuttavia subordinata al rispetto di alcune condizioni. In particolare:

• l’ammontare complessivo del credito d’imposta spettante (quello originariamente concesso più quello aggiuntivo) non può eccedere l’importo richiesto con la comunicazione integrativa del 2025;

• il contributo aggiuntivo è riconosciuto solo nel caso in cui le imprese non abbiano ottenuto, per uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa, il credito d’imposta Transizione 5.0 (articolo 38 Dl19/2024).

Tale previsione mira evidentemente ad evitare fenomeni di cumulo tra agevolazioni aventi la medesima finalità e a garantire il rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato. L’articolo 1, comma 449, della legge di Bilancio 2026 ha inoltre previsto che il riconoscimento del credito aggiuntivo sia subordinato alla presentazione di un’apposita comunicazione all’agenzia delle Entrate, nella quale le imprese dichiarano di non aver beneficiato, con riferimento ai medesimi investimenti, del credito d’imposta “Transizione 5.0” di cui all’articolo 38 del Dl 19/2024. Proprio tale previsione normativa ha reso necessario l’intervento attuativo dell’amministrazione finanziaria mediante il citato provvedimento del 16 febbraio 2026.

4. Il provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 16 febbraio 2026

Il provvedimento del 16 febbraio 2026 ha definito gli aspetti operativi della misura, approvando il modello di comunicazione necessario per accedere all’agevolazione e disciplinando le modalità e i termini di trasmissione della domanda.

Termini e modalità di presentazione

La comunicazione deve essere inviata dal 15 aprile al 15 maggio 2026, esclusivamente in via telematica, direttamente dal beneficiario oppure tramite un intermediario abilitato. A seguito dell’invio della comunicazione, il sistema rilascia entro cinque giorni una prima ricevuta, attestante la presa in carico oppure lo scarto, indicando, in quest’ultimo caso, le motivazioni. Si considera tempestiva anche la comunicazione trasmessa tra l’11 maggio 2026 e il 15 maggio 2026 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine, ossia entro il 20 maggio 2026.

Nel medesimo intervallo temporale (15 aprile - 15 maggio 2026) i soggetti interessati possono:

• inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;

• annullare la comunicazione precedentemente trasmessa.

Tale scelta comporta l’annullamento di tutte le comunicazioni precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall’agevolazione. È bene evidenziare che tale annullamento riguarda esclusivamente le comunicazioni relative al credito d’imposta aggiuntivo e non la comunicazione integrativa trasmessa per il credito d’imposta Zes unica 2025.

Comunicazioni tardive

Le comunicazioni trasmesse oltre il termine stabilito sono automaticamente scartate. È tuttavia prevista una specifica eccezione per le rettifiche del quadro C, ammesse anche oltre la scadenza, nei casi di comunicazioni sottoposte al controllo antimafia risultate incomplete, purché le rettifiche siano pervenute entro sessanta giorni dal rilascio dell’apposita ricevuta. Cause di scarto automatico

Tra le circostanze che determinano lo scarto automatico della comunicazione rientrano anche la mancanza di una partita Iva attiva al momento dell’invio della comunicazione e l’assenza della precedente comunicazione integrativa, requisito essenziale per accedere al contributo aggiuntivo.

Rideterminazione del credito

Nel caso in cui il beneficiario, successivamente all’invio della comunicazione integrativa, abbia ottenuto altre agevolazioni, riferite ai medesimi investimenti, che comportino la riduzione del credito Zes unica 2025spettante, nel quadro A della comunicazione dovrà essere indicato l’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa rideterminato in diminuzione. Attenzione alla corretta rideterminazione dell’importo in quanto il contributo aggiuntivo del 14,6189% è calcolato sul credito effettivamente spettante a seguito della riduzione operata.

Utilizzo del credito

Il provvedimento disciplina anche le modalità di utilizzo del credito. In particolare, il credito d’imposta aggiuntivo è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026 e, comunque, non prima del rilascio della seconda ricevuta attestante il riconoscimento del credito. Ai fini dell’utilizzo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997:

• il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento; qualora l’importo utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare effettivamente utilizzabile ovvero

• qualora il credito venga utilizzato oltre il 31 dicembre 2026, il modello F24 è automaticamente scartato.

Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate.

Controlli antimafia

Il provvedimento introduce una disciplina specifica per i casi in cui l’ammontare complessivo dei crediti Zes spettanti, considerando anche quelli relativi agli anni precedenti, superi i 150mila euro. In tali ipotesi, l’utilizzo del credito è condizionato dal superamento delle verifiche previste dalla normativa antimafia e, qualora l’impresa non abbia reso determinate dichiarazioni nel modello di comunicazione, è necessario compilare il quadro C. Solo a seguito dell’esito positivo dei controlli l’agenzia delle Entrate comunica il riconoscimento del credito e la conseguente possibilità di utilizzarlo in compensazione.

5. Decadenza e controlli

Le imprese beneficiarie decadono dal contributo riconosciuto qualora sia accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero qualora la comunicazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. Ne deriva che assume particolare rilevanza la corretta compilazione della comunicazione, al fine di prevenire possibili contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria in sede di controllo e conseguenti recuperi del credito indebitamente utilizzato, maggiorati di interessi e sanzioni.

Lorenzo Lodoli e Federica Polsinelli

(Estratto da “Norme e tributi Plus Fisco, La Settimana Fiscale”, Il Sole 24 Ore, n.14, 7 aprile 2026, in collaborazione con L’Unione Sarda)

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