Contributo in conto capitale di 54 milioni per la riqualificazione di immobili e contributo in conto esercizio di 66 milioni per il costo dell’affitto per il triennio 2025-2027. Ammontano a complessivi 120 milioni di euro i fondi stanziati dal decreto 18 settembre 2025 del ministero del Turismo (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre) sul cosiddetto staff housing introdotto dall’articolo 14 del Dl 95/2025.

Le staff house sono alloggi destinati ai lavoratori del settore turistico, in particolare stagionali, creati per risolvere il problema dell’alto costo degli affitti nelle località turistiche. L’obiettivo è offrire soluzioni abitative a prezzi calmierati, incentivando il reclutamento di questi lavoratori e rendendo il settore più attrattivo. I soggetti interessati sono le imprese del settore turismo con i codici Ateco individuati dall’articolo 3 del Dm (servizi di alloggio e ristorazione, campeggi, marina resort, centri termali, parchi divertimento e gestione stabilimenti balneari) in possesso degli usuali requisiti di operatività e regolarità delle norme sul lavoro, previdenziali, assicurative e fiscali, nel pieno esercizio dei propri diritti, in regola con gli obblighi normativi vigenti in materia di agibilità degli edifici. In base all’articolo 3, comma 2, del Dm del 4 ottobre, le imprese devono disporre dell’immobile oggetto del contributo in conto capitale anche attraverso contratto di locazione e con espresso consenso da parte del proprietario.

Dovranno essere rispettati altri due requisiti (congiuntamente): l’immobile deve essere destinato per un periodo non inferiore a nove anni successivi al completamento dell’investimento ad esclusivo favore dei dipendenti impiegati presso le strutture turistico-ricettive, inclusi quelli che lavorano presso esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e il canone di locazione applicato ai dipendenti deve essere inferiore di almeno il 30% rispetto al valore medio di mercato riferito all’ambito territoriale.

Gli interventi ammissibili riguardano riqualificazione, ammodernamento o completamento di immobili già esistenti che devono comportare anche un risparmio energetico oppure impianti, macchinari, attrezzature varie e arredi nei limiti del 30% dell’investimento ammissibile.

In generale, le spese sono ammissibili per gli interventi che abbiano importo minimo di spesa ammissibile di 500.000 euro e massimo di 5 milioni di euro. I contributi in conto esercizio sono invece destinati alle imprese che dimostrino di sostenere spese per l’alloggio ai lavoratori impiegati presso (articolo 10) la propria struttura turistico-ricettiva o il proprio esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 287/1991.

I contributi possono riguardare sia un’unica unità immobiliare sia diverse unità, purché insistenti nella stessa provincia della struttura o, comunque, nel raggio di 40 chilometri. Il contributo in conto esercizio è diretto alla spesa dei canoni di locazione annuali da sostenere per almeno cinque anni e fino a un massimo di dieci anni, con il limite massimo del contributo di 3.000 euro all’anno per posto letto (articolo 11).

Annarita D'Ambrosio – Franco Vernassa

(Estratto da “Norme e tributi Plus Lavoro”, Il Sole 24 Ore, 16 ottobre 2025, in collaborazione con L’Unione Sarda)

© Riproduzione riservata