Sicurezza, formazione non rinviabile rispetto all’assunzione
Entra nel vivo l’Accordo Stato-Regioni che ha ridisegnato il sistema dei corsi per la sicurezza sul lavoroPer restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Entra nel vivo, dopo il periodo transitorio, l’applicazione dell’Accordo StatoRegioni 59/2025 che ha ridisegnato in modo organico il sistema della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’intesa (pubblicata sulla «Gazzetta ufficiale» 119 del 24 maggio 2025) incide su progettazione dei percorsi, crediti formativi, requisiti dei docenti e modalità di erogazione della formazione a lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione.
Il ministero del Lavoro continua a rispondere attraverso le Faq pubblicate sul proprio sito ai quesiti più frequenti, fornendo agli interessati una sorta di guida all’Accordo. E’ importante, però, chiarire che le risposte alle Faq non costituiscono una norma di legge e non vincolano i giudici alle interpretazioni fornite dal Ministero. Dunque, anche le risposte alle Faq vanno sempre esaminate con cautela.
L’Accordo Stato-Regioni è entrato formalmente in vigore il 24 maggio 2025, con la pubblicazione sulla «Gazzetta ufficiale», anche se è stato previsto un periodo transitorio di un anno, che si concluderà dunque il prossimo 24 maggio. In fase di prima applicazione e comunque non oltre un anno dall’entrata in vigore, possono essere avviati i corsi di formazione secondo quanto previsto dal vecchio accordo Stato-Regioni, nonché dall’allegato XIV del Dlgs 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo.
Corsi per aziende diverse
In primo luogo, è stato chiarito un aspetto particolarmente sentito nell’organizzazione dei corsi: i percorsi formativi devono essere costruiti a partire dalla valutazione dei rischi aziendali, con contenuti aderenti alle effettive condizioni operative.
Il soggetto formatore è tenuto ad assicurare la massima omogeneità tra i partecipanti, sia rispetto al settore di appartenenza, sia rispetto alle mansioni svolte. È tuttavia possibile organizzare aule che raggruppino aziende appartenenti a settori diversi ma compresi nella stessa classe di rischio, purché i lavoratori svolgano mansioni comparabili e i contenuti del corso siano effettivamente coerenti con la gestione dei rischi presenti in tutte le realtà coinvolte. Ne consegue che i percorsi “multiAteco” restano ammissibili solo se non si traduce la classificazione formale del rischio in una mera aggregazione numerica, ma si garantisce una reale omogeneità dei profili di rischio e delle attività lavorative. La risposta del Ministero su questo tema è certamente importante perché consente, a questo punto, anche di aggregare lavoratori appartenenti ad aziende di settori diversi.
I crediti formativi
Per quanto concerne, invece, i crediti formativi, il ministero del Lavoro ha chiarito che l’Accordo 59/2025 introduce una disciplina generale del credito formativo connesso ai corsi abilitanti. Il credito conserva validità solo se è mantenuto da aggiornamenti regolari entro un arco massimo di dieci anni. Decorso questo termine senza aggiornamenti, il titolo abilitante decade: non può più essere utilizzato e il percorso formativo deve essere integralmente ripetuto secondo le regole vigenti al momento della nuova iscrizione. La regola vale per tutte le figure coinvolte nella formazione abilitante, inclusi datore di lavoro, Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) e addetti alla gestione delle emergenze.
Se il mancato aggiornamento non supera i dieci anni, il credito resta valido e il completamento, anche tardivo, dell’aggiornamento consente di tornare a esercitare la funzione.
Formazione non rinviabile
È stata poi chiarita un’altra questione fondamentale, che finalmente spazza via ogni congettura relativa al momento inziale della formazione. Non è più ammessa, neppure nell’anno transitorio, la possibilità di completare la formazione dei lavoratori entro 60 giorni dall’assunzione. Trova piena applicazione la disciplina dell’articolo 37, comma 4, del Dlgs 81/2008, richiamata dall’Accordo 59/2025: la formazione deve essere erogata in occasione della costituzione del rapporto di lavoro (o dell’inizio della somministrazione), del trasferimento o cambio di mansioni, oppure dell’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o miscele pericolose.
Il periodo transitorio previsto dall’Accordo si riferisce esclusivamente alla possibilità di avviare corsi secondo gli accordi StatoRegioni precedenti e l’allegato XIV del Dlgs 81/2008 nella versione anteriore, ma non consente deroghe sui tempi di effettuazione della formazione obbligatoria. Chiarimento giusto, visto che la formazione deve contribuire a eliminare o ridurre i rischi, che certo non sono assenti o inferiori nei primi 60giorni di lavoro.
L’ Accordo prevede anche per le aziende tenute alla riunione periodica, che in tale sede si verifichi il raggiungimento degli obiettivi formativi, utilizzando indicatori, criteri e strumenti definiti in fase di progettazione del corso. Per le aziende non obbligate alla riunione periodica, la valutazione dell’efficacia deve comunque essere effettuata facendo riferimento alle modalità indicate al punto 7 della Parte IV dell’Accordo (ad esempio osservazione sul campo, test, feedback strutturati), adattate alla realtà organizzativa specifica.
La formazione del datore
Infine, il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione deve seguire il percorso formativo delineato al punto 4, Parte II, dell’Accordo 59/2025, articolato in un modulo comune e moduli tecnicointegrativi per particolari settori, accessibili dopo un corso propedeutico specifico per datori di lavoro.
Quanto all’esonero dalle indicazioni metodologiche per i datori di lavoro che organizzano ed erogano internamente la formazione ai propri lavoratori, le Faq del ministero del Lavoro hanno chiarito che tale esonero si estende anche a dirigenti e preposti, essendo compresi nella definizione di “lavoratore” dell’articolo 2 del Dlgs 81/2008.
I punti cardine
Entrata in vigore e periodo transitorio
ll nuovo Accordo Stato-Regioni è stato siglato il 17 aprile 2025 e pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» 119 del 24 maggio 2025, data nella quale è entrato in vigore.
In fase di prima applicazione e comunque non oltre un anno dall’entrata in vigore, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto dal vecchio accordo Stato-Regioni, nonché dall’allegato XIV del Dlgs 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore dell’accordo attualmente in vigore.
Per consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi previsti dall’articolo 37 del Dlgs 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione. I corsi di formazione per i datori di lavoro già erogati alla data di entrata in vigore del nuovo accordo, i cui contenuti siano conformi allo stesso, sono riconosciuti. Il periodo per l’aggiornamento dei corsi sopra citati parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
Attestati e Classificazione Ateco
Il punto 6 della parte I dell’Accordo Stato-Regioni 59/2025 elenca i requisiti minimi degli attestati di formazione:
a) denominazione del soggetto formatore;
b) dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale);
c) tipologia di corso con rifermento normativo e durata;
d) modalità di erogazione del corso;
e) firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati, preferibilmente in formato digitale;
f) data e luogo.
Il riferimento al codice Ateco non è previsto.
In ogni caso è facoltà del soggetto formatore fornire elementi aggiuntivi nell’attestato di formazione, oltre ai minimi previsti.
Requisiti dei formatori e attrezzature di lavoro
Secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni 59/2025, i requisiti dei docenti per i corsi di formazione relativi alle attrezzature di lavoro sono così definiti:
Il modulo teorico-tecnico deve essere svolto da docenti che rispettano i requisiti generali previsti al punto 2della Parte I dell’Accordo, ossia quelli indicati dal Decreto interministeriale 6 marzo 2013 per i formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro: possiedono una conoscenza tecnica specifica dell’attrezzatura oggetto del corso.
Il modulo pratico deve essere condotto da docenti che:
− rispettano i medesimi requisiti generali previsti dal Decreto interministeriale 6 marzo 2013 (formatori esperti);
− hanno una esperienza professionale pratica di almeno tre anni, documentata e verificabile, nelle tecniche di utilizzo delle attrezzature trattate.
I docenti devono soddisfare due livelli di requisiti: generali, come previsto dalla normativa vigente per i formatori (D.I. 6 marzo 2013 e successive modifiche); specifici, legati alla conoscenza tecnica e all’esperienza professionale pratica sull’attrezzatura oggetto della formazione.
Formazione per coloro che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
Fermi restando gli obblighi formativi previsti dal Dpr 177/2011, il corso di formazione di cui alla parte II, punto 7, del nuovo Accordo Stato-Regioni deve essere frequentato in modo che lo stesso venga concluso entro il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del medesimo Accordo Stato-Regioni. I corsi, se già erogati alla data di entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025, possono essere riconosciuti a condizione che i loro contenuti siano conformi alle prescrizioni del nuovo Accordo. In pratica, il riconoscimento non è automatico. Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo deve verificare la conformità del corso rispetto a tali requisiti prima di considerarlo valido.
Formazione pratica
Per corsi con alto contenuto pratico (ad esempio ambienti sospetti di inquinamento o confinati, oppure conduzione di attrezzature in base all’articolo 73, comma 5, del Dlgs 81/2008), la video conferenza sincrona non è consentita per nessuna parte del corso, nemmeno quella teorica. Questa esclusione totale è stata voluta per garantire la massima efficacia formativa e la sicurezza dei partecipanti.
Formazione pregressa
L’Accordo Stato-Regioni del 2011, al punto 9, stabiliva che non erano tenuti a frequentare il corso i datori di lavoro che, alla data di pubblicazione, avevano completato una formazione conforme all’articolo 3 del Dm 16/01/1997 o erano esonerati in base all’articolo 65 del Dlgs 626/1994.
Il nuovo Accordo Stato Regioni59/2025, nella tabella dell’allegato III, riconosce la formazione pregressa per i datori di lavoro Rspp formati in base all’articolo 34 del Dlgs 81/2008 e del previgente Accordo-Stato Regioni del 2011. Di conseguenza, sono riconosciuti i crediti anche per i soggetti che l’Accordo 2011 esonerava dalla frequenza, purché abbiano rispettato le condizioni previste all’epoca.
Gabriele Taddia
(Estratto da “Norme & Tributi Plus Lavoro”, Il Sole 24 Ore, 18 maggio 2026, in collaborazione con L’Unione Sarda)
