Nel caso di cessione di un’azienda agricola, la presenza dell’avviamen­to ai fini dell’imposta di registro non può essere esclusa in assoluto, ma qualora venga svolta solo un’attività agricola primaria - senza un autono­mo posizionamento sul mercato - l’avviamento non risulta configurabi­le. Queste le conclusioni cui è giunta la Cgt di primo grado di Cuneo con la sentenza 110/01/2025, che riprende gli stessi concetti della precedente decisione 257/01/2024.

Il contenzioso traeva origine dall’impu­gnazione di due avvisi con cui l’Agen­zia accertava un maggior avviamento, con imposta di registro al 3%, relati­vamente alla cessione di due aziende agricole, aventi ad oggetto l’alleva­mento di animali per la produzione di latte e la coltivazione di uve e nocciole.

In entrambi i casi, il principale motivo di ricorso si fondava sulla circostan­za che le aziende svolgevano attività agricola di principale - coltivazione e allevamento - senza beneficiare di alcun “posizionamento sul mercato” né di particolari segni distintivi dei prodotti. Nel primo caso il prodotto veniva conferito a una cooperativa, mentre nel secondo il latte conferito a un consorzio.

La Cgt cuneese ha preliminarmente affermato che l’avviamento (da in­tendersi come il maggior valore che il complesso aziendale, unitariamen­te considerato, presenta rispetto alla somma dei valori di mercato dei beni che lo compongono) non costi­tuisce un elemento da computare a prescindere, per il solo fatto del tra­sferimento dell’azienda. Tuttavia, nel caso di cessione di azienda agricola non sussistono ragioni per escludere tout court il valore dell’avviamento dalla base imponibile. Secondo il collegio, in entrambi i casi esamina­ti non sussisteva avviamento, poiché le aziende erano prive di una propria identità sul mercato, esercitando attività agricola principale senza al­cun processo di manipolazione o trasformazione. Ne consegue l’assenza di prodotti propri caratte­rizzati da segni distintivi riconoscibili, circostanza confermata anche dal fatto che produzione era conferita alla cantina sociale o al consorzio.

I principi espressi dai giudici cuneesi appaiono condivisibili nella parte in cui stabiliscono che non può escludersi in maniera aprioristica l’esistenza dell’avviamento in capo alle aziende agricole, so­prattutto alla luce dell’evoluzione che ha subito il settore con l’introduzione delle attività agricole connesse e la figura dell’imprenditore agricolo professionale (Iap). Ma, come è avvenuto nei due casi esaminati, occorre valutare caso per caso, tenendo presente che, ai fini dell’imposizione diretta, le norme sul reddito d’impresa (con il re­lativo trattamento di plusvalenze e avviamento) non sono applicabili se l’attività agricola è eser­citata nei limiti dell’articolo 32 Tuir, come ricono­sciuto dalla stessa Amministrazione finanziaria (circolare 9/9/252/1980 e Nota 9/1597/1980) e dalla giurisprudenza di merito (Ctr Piemonte 10/29/2010 e Ctr Basilicata 5/01/2016).

Vanni Fusconi – Giorgio Gavelli

(Estratto da “Norme e tributi Plus Fisco”, Il Sole 24 Ore, 16 febbraio 2026, in collaborazione con L’Unione Sarda)

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