Senza segni distintivi niente avviamento per l’impresa agricola
Il caso di due aziende che svolgono attività primaria all’attenzione degli espertiPer restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nel caso di cessione di un’azienda agricola, la presenza dell’avviamento ai fini dell’imposta di registro non può essere esclusa in assoluto, ma qualora venga svolta solo un’attività agricola primaria - senza un autonomo posizionamento sul mercato - l’avviamento non risulta configurabile. Queste le conclusioni cui è giunta la Cgt di primo grado di Cuneo con la sentenza 110/01/2025, che riprende gli stessi concetti della precedente decisione 257/01/2024.
Il contenzioso traeva origine dall’impugnazione di due avvisi con cui l’Agenzia accertava un maggior avviamento, con imposta di registro al 3%, relativamente alla cessione di due aziende agricole, aventi ad oggetto l’allevamento di animali per la produzione di latte e la coltivazione di uve e nocciole.
In entrambi i casi, il principale motivo di ricorso si fondava sulla circostanza che le aziende svolgevano attività agricola di principale - coltivazione e allevamento - senza beneficiare di alcun “posizionamento sul mercato” né di particolari segni distintivi dei prodotti. Nel primo caso il prodotto veniva conferito a una cooperativa, mentre nel secondo il latte conferito a un consorzio.
La Cgt cuneese ha preliminarmente affermato che l’avviamento (da intendersi come il maggior valore che il complesso aziendale, unitariamente considerato, presenta rispetto alla somma dei valori di mercato dei beni che lo compongono) non costituisce un elemento da computare a prescindere, per il solo fatto del trasferimento dell’azienda. Tuttavia, nel caso di cessione di azienda agricola non sussistono ragioni per escludere tout court il valore dell’avviamento dalla base imponibile. Secondo il collegio, in entrambi i casi esaminati non sussisteva avviamento, poiché le aziende erano prive di una propria identità sul mercato, esercitando attività agricola principale senza alcun processo di manipolazione o trasformazione. Ne consegue l’assenza di prodotti propri caratterizzati da segni distintivi riconoscibili, circostanza confermata anche dal fatto che produzione era conferita alla cantina sociale o al consorzio.
I principi espressi dai giudici cuneesi appaiono condivisibili nella parte in cui stabiliscono che non può escludersi in maniera aprioristica l’esistenza dell’avviamento in capo alle aziende agricole, soprattutto alla luce dell’evoluzione che ha subito il settore con l’introduzione delle attività agricole connesse e la figura dell’imprenditore agricolo professionale (Iap). Ma, come è avvenuto nei due casi esaminati, occorre valutare caso per caso, tenendo presente che, ai fini dell’imposizione diretta, le norme sul reddito d’impresa (con il relativo trattamento di plusvalenze e avviamento) non sono applicabili se l’attività agricola è esercitata nei limiti dell’articolo 32 Tuir, come riconosciuto dalla stessa Amministrazione finanziaria (circolare 9/9/252/1980 e Nota 9/1597/1980) e dalla giurisprudenza di merito (Ctr Piemonte 10/29/2010 e Ctr Basilicata 5/01/2016).
Vanni Fusconi – Giorgio Gavelli
(Estratto da “Norme e tributi Plus Fisco”, Il Sole 24 Ore, 16 febbraio 2026, in collaborazione con L’Unione Sarda)
