A partire dal 3 luglio è disponibile il servizio online per co­municare all’Inail la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei pre­mi per l’assicurazione obbligatoria e agli adempimenti in scadenza nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026.

La sospensione è stata disposta dall’articolo 2, comma 3, del Dl. 25/2026, convertito con modifica­zioni dalla Legge 59/2026 e riguar­da i territori della fascia costiera delle regioni Calabria, Sardegna e Sicilia, interessati da eccezionali eventi atmosferici.

A comunicare la prossima apertu­ra del servizio online è il medesimo istituto assicurativo con l’istruzione operativa del 30 giugno 2026.

La comunicazione di sospensio­ne potrà essere inviata da aziende e intermediari abilitati, in modalità esclusivamente telematica ed en­tro il 4 settembre 2026, utilizzando il servizio online “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati cala­mità naturali” presente sul sito istitu­zionale dell’Inail all’interno del menù “Comunicazione sospensioni/recu­peri agevolati”.

Interessati dalla sospensione sono i soggetti indicati dall’articolo 2, com­ma 1, del Dl. 25/2026, vale a dire coloro che alla data del 18 gennaio 2026 avevano la sede legale ovvero la sede operativa della ditta, ossia la sede dove viene svolta l’attività eco­nomica, dichiarata alla competente camera di commercio, industria, arti­gianato e agricoltura, ubicata presso immobili danneggiati e sgomberati per inagibilità con provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza degli ecce­zionali eventi atmosferici verificatisi nei territori calamitati delle regioni Calabria, Sardegna e Sicilia.

Gli interessati (soggetti assicuranti e intermediari abilitati ai servizi online) possono accedere al nuo­vo servizio disponibile, autenticandosi sul portale dell’Inail con le proprie credenziali Spid, Cns o Cie o dalla pagina MyInail/Servizi e selezionando il link Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati >Comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati.

L’Inail fa presente che il servizio può essere utiliz­zato una sola volta e quindi eventuali integrazioni o rettifiche della comunicazione trasmessa pos­sono essere inviate esclusivamente via Pec alla Sede territoriale competente.

L’intermediario è tenuto a selezionare l’azienda per la quale sta effettuando la comunicazione.

Oltre ad avviare una nuova comunicazione, è possi­bile, tramite la funzionalità Comunicazioni di sospen­sione inviate, visualizzare l’elenco delle comunicazioni che sono state inviate dall’utente.

Per la corretta fruizione del servizio, l’Inail fornisce il manuale Utente con il fac-simile della comunicazione.

L’Istituto ricorda infine che i versamenti sospe­si sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 12 ottobre 2026 (il 10 ottobre 2026 cade di sabato) e che, alla ripresa dei medesimi, i soggetti interessati do­vranno indicare, nel modello di pagamento F24, il numero di riferimento “999280”.

Per il riavvio dei piani di ammortamento delle rate­azioni ordinarie, invece, si dovrà indicare il numero di riferimento “80000x” comunicato con il prov­vedimento di concessione della rateazione.

Per chi ha presentato la comunicazione di sospen­sione, inoltre, a partire dal 21 settembre 2026 e fino al 12 ottobre 2026 saranno disponibili i servizi online Alpi online e Riduzione per prevenzione ai fini delle denunce retributive per l’autoliquidazio­ne 2025/2026 e per le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione 20264 non presen­tate per effetto della sospensione.

Infine, avverte l’Inail, saranno diramate successi­ve istruzioni per l’applicazione in procedura GRA Web dei codici di sospensione, delle denunce annuali delle retribuzioni e della domanda di ri­duzione del tasso medio per prevenzione e per il rilascio del Durc online.

Gianluca Pillera

(Estratto da “Norme & Tributi Plus Lavoro”, Il Sole 24 Ore, 1° luglio 2026, in collaborazione con L’Unione Sarda)

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