Le aziende agricole che hanno maturato un credito Iva nel periodo luglio-agosto-settembre possono, entro il prossimo 31 ottobre, chiederlo a rimborso.

L’articolo 30 del Dpr 633/1972 dispone che, se dalla dichiarazione Iva annuale risulta una eccedenza di imposta, questa può essere utilizzata nei periodi successivi, a scomputo dell’Iva dovuta, oppure, se il contribuente si trova in specifiche situazioni, anche di ottenere il rimborso.

L’articolo 38-bis del Dpr 633/1972 prevede, inoltre, la possibilità di chiedere a rimborso l’Iva a credito anche per periodi inferiori all’anno e nello specifico per periodi trimestrali. Anche in questa ipotesi, devono essere verificate delle condizioni. Tra i soggetti ammessi a beneficiare dell’Iva a rimborso sono comprese sicuramente anche le imprese agricole, a condizione che rientrino in una delle casistiche previste dai due articoli.

In particolare, possono chiedere il rimborso le imprese che effettuano operazioni attive con aliquote inferiori rispetto alle aliquote applicate sugli acquisti; le imprese che effettuano esportazioni o operazioni assimilate alle esportazioni per almeno il 25% del totale delle operazioni attive effettuate nel trimestre, nonché le imprese agricole che hanno effettuato acquisti di beni ammortizzabili a condizione che questi abbiano rappresentato più dei due terzi degli acquisti imponibili del trimestre e limitatamente all’imposta derivante dagli acquisti di tali beni.

I produttori agricoli che operano in regime speciale Iva, che quindi detraggano l’imposta sulla base delle percentuali di compensazione applicate alle vendite effettuate, non maturano mai un credito Iva poiché la percentuale di compensazione è al più pari all’Iva sulle vendite, se non nel caso dei produttori che effettuano vendite intracomunitarie o esportazioni, per i quali si genera un credito pari all’Iva teorica.

Al di là dei soggetti che operano con l’estero, il caso più frequente che si verifica è quello delle imprese agricole che hanno optato per l’applicazione ordinaria dell’imposta e che svolgono, esclusivamente o prevalentemente, attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Si pensi al caso di un’azienda agricola che, applicando il regime ordinario, vende beni con aliquota al 4% (cereali, ad esempio) e che acquista beni con aliquota al 10% (gasolio, ad esempio): dall’attività si genera una eccedenza di Iva che può essere chiesta a rimborso. Anche nel caso di produttori agricoli che applicano contemporaneamente il regime speciale sulla attività agricola e il regime ordinario sull’attività connessa si può generare un credito Iva da richiedere a rimborso. È il caso, ad esempio, dei produttori agricoli che svolgono anche attività agrituristica o attività di servizi conto terzi.

La richiesta di rimborso richiede anche un’altra condizione: l’ammontare del credito Iva maturato nel trimestre deve essere superiore a 2.582,28 euro. Fino all’ammontare di 30mila euro è sufficiente presentare il modello Iva TR, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato; per somme superiori è necessaria l’apposizione del visto di conformità.

In alternativa alla richiesta di rimborso, è possibile optare per l’utilizzo del credito in compensazione verticale, oppure per l’utilizzo del credito in compensazione orizzontale, quindi in diminuzione di debiti tributari di natura diversa (ad esempio, Irpef o Irap). In tale ultima ipotesi è necessario presentare il modello Iva TR barrando la casella relativa all’utilizzo in compensazione e apponendo il visto di conformità se l’ammontare richiesto in compensazione orizzontale è superiore a 5mila euro.

Alessandra Caputo – Marcello Valenti

(Estratto da “Norme e tributi Plus Fisco”, Il Sole 24 Ore 17 ottobre 2025, in collaborazione con L’Unione Sarda)

© Riproduzione riservata