Riforma Corte dei conti: più controlli e meno paura della firma con le novità per appalti, Rup e imprese
Responsabilità erariale esclusa adeguandosi agli indirizzi giuridici, tetto al danno, controllo preventivo ancorato alle soglie Ue e nuove regole sul Pnrr: cosa prevede il nuovo DdlPer restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La riforma della Corte dei conti, approvata in via definitiva dal Senato il 27 dicembre 2025, segna uno dei passaggi più rilevanti degli ultimi anni nel rapporto tra controllo pubblico, responsabilità amministrativa e gestione degli appalti. Un intervento che il legislatore presenta come riequilibrio del sistema, ma che incide in modo diretto e profondo sull’operatività quotidiana dei Rup, dei dirigenti tecnici e, indirettamente, delle imprese chiamate a realizzare opere e servizi pubblici. Il provvedimento interviene su tre assi principali: la riscrittura della responsabilità erariale, il rafforzamento e la tipizzazione dei controlli preventivi della Corte e una delega ampia al Governo per la riorganizzazione delle funzioni contabili. Tutti elementi che, letti insieme, ridisegnano il perimetro del “rischio decisionale” negli appalti, soprattutto in quelli Pnrr.
Entrata in vigore e calendario delle novità
Le modifiche alla Legge 20/1994 entreranno in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Diverso il discorso per la delega: il Governo avrà dodici mesi per adottare i decreti legislativi di attuazione, ma molte delle norme di maggiore impatto operativo – responsabilità, controlli preventivi, pareri – sono subito applicabili. Per Rup estrazioni appaltanti significa un cambio di scenario già nei primi mesi del 2026, senza periodi transitori particolarmente ampi.
Responsabilità erariale: colpa grave più tipizzata
Il primo snodo riguarda la responsabilità amministrativa. Il Ddl interviene sull’articolo 1 della legge 20/1994, tipizzando in modo molto più stringente i casi di colpa grave. Non basta più l’errore o la violazione formale: la colpa grave viene ancorata alla «violazione manifesta» delle norme applicabili, al travisamento del fatto o alla negazione di fatti incontrovertibili risultanti dagli atti. Per i Rup è un passaggio cruciale. Il legislatore introduce una sorta di “scudo tecnico” per chi opera in contesti normativi complessi, chiarendo che «non costituisce colpa grave l’azione fondata su indirizzi giurisprudenziali prevalenti o su pareri delle autorità competenti». In altre parole, seguire Anac, Mit o giurisprudenza consolidata diventa una vera e propria linea di difesa. Resta però il dolo come fattore di piena responsabilità, e viene rafforzata l’attenzione su condotte attive o omissive particolarmente gravi.
Il tetto al danno e le nuove sanzioni
Altro elemento di svolta è l’introduzione di un tetto massimo al danno risarcibile: salvo i casi di dolo o illecito arricchimento, la Corte potrà condannare per un importo non superiore al 30% del pregiudizio accertato e comunque entro il doppio della retribuzione annua o del compenso percepito. È una norma che incide direttamente sulla “paura della firma”, tema centrale negli appalti pubblici. Il rischio economico personale viene reso prevedibile e proporzionato, con effetti potenzialmente positivi sulla capacità decisionale delle stazioni appaltanti. Accanto alla riduzione del danno, la riforma introduce però una sanzione nuova e molto incisiva: nei casi più gravi, la Corte potrà disporre la sospensione dalla gestione di risorse pubbliche da sei mesi a tre anni. Il dirigente o funzionario resterà in servizio, ma senza compiti direttamente operativi. Per i Rup significa che la responsabilità non è più solo patrimoniale ma anche funzionale, con effetti diretti sull’organizzazione degli uffici. Altro elemento destinato a far discutere è l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per colpa grave prima dell’assunzione di incarichi che comportino la gestione di risorse pubbliche. Nei giudizi per danno erariale, l’assicurazione diventa necessaria. Controllo preventivo: focus sugli appalti
Pnrr Sul fronte dei controlli, la riforma rafforza il controllo preventivo di legittimità per i contratti legati a Pnrr e Pnc. La Corte dovrà pronunciarsi su aggiudicazioni – anche provvisorie – e sui provvedimenti conclusivi delle procedure senza aggiudicazione formale. Il punto chiave è la perentorietà dei termini presidiata dall’introduzione del silenzio-assenso: se la Corte non si pronuncia entro i tempi (30/90 giorni dal ricevimento al netto di interruzioni per richieste di chiarimento o integrazioni), l’atto si intende registrato e questo produce anche l’effetto di escludere la responsabilità per i profili oggetto di controllo.
Soglie Ue e cambio di perimetro: più atti sotto la lente dei giudici
Tra le modifiche c’è anche la riscrittura del perimetro economico degli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità, con effetti tutt’altro che neutri sul numero delle procedure intercettate. Il Ddl supera definitivamente la vecchia impostazione che, per servizi e forniture delle amministrazioni statali, faceva riferimento in via indiretta al parametro di un decimo della soglia Ue dei lavori pubblici. Un criterio che, con la soglia lavori fissata a 5.404.000 euro dal 1° gennaio 2026, portava il limite operativo a circa 540 mila euro, escludendo dal controllo preventivo una larga parte degli affidamenti di servizi e forniture. Con la riforma, invece, il controllo viene ancorato direttamente alle soglie europee di settore, determinando un ampliamento significativo del perimetro degli atti sottoposti al vaglio della Corte. Dal 1° gennaio 2026, per il biennio 2026-2027, le soglie Ue sono fissate infatti a:
• 140 mila euro per servizi e forniture delle amministrazioni centrali;
• 216 mila euro per servizi e forniture delle amministrazioni sub-centrali;
• 432 mila euro per servizi e forniture nei settori speciali;
• 5.404.000 euro per lavori e concessioni.
Il passaggio dal criterio “derivato” a quello diretto comporta quindi che molti più appalti di servizi e forniture delle amministrazioni centrali, rientrino ora nel controllo preventivo, con un abbassamento netto della soglia di accesso rispetto al passato. Per Regioni e enti locali: controllo su base volontaria
Regioni, enti locali e soggetti attuatori potranno scegliere di sottoporre a controllo preventivo anche altri appalti sopra soglia legati a Pnrr e Pnc. Una facoltà che può diventare uno strumento di “copertura istituzionale” per le amministrazioni più esposte. Viene potenziata anche la funzione consultiva. I pareri resi entro 30 giorni – o tacitamente formatisi – escludono la gravità della colpa per gli atti adottati in conformità. Per i Rup, specie su affidamenti complessi o innovativi, il parere della Corte diventa un presidio di tutela sempre più centrale. Effetti per le imprese e sanzioni per ritardi Pnrr Per le imprese gli effetti saranno indiretti ma si spera comunque concreti: una pubblica amministrazione meno paralizzata dal timore di responsabilità è un’amministrazione più capace di decidere, aggiudicare e gestire i contratti. Al tempo stesso, i controlli preventivi rafforzati sui Pnrr aumentano la tenuta giuridica delle procedure, riducendo il rischio di stop in corso d’opera. Anche perché la riforma si muove anche nella logica di prevenire ritardi nell’attuazione del Piano. La responsabilità amministrativa scatta solo in presenza di dolo o colpa grave, ma in questi casi il ritardo diventa rilevante ai fini dell’applicazione di nuove sanzioni specifiche. In particolare, l’articolo 4prevede che - fermo restando l’eventuale esercizio dell’azione di responsabilità - il pubblico ufficiale responsabile dell’attuazione di procedimenti connessi al Pnrr-Pnc, in relazione ai quali si verifichi, per fatto a lui imputabile, un ritardo superiore al 10%rispetto al tempo stabilito per la conclusione del procedimento, sia soggetto alla sanzione pecuniaria, sulla base della gravità della colpa, da 150 euro fino a due annualità del trattamento economico complessivo annuo lordo. Si delinea quindi un nuovo scenario: il Rup vede diminuire il pericolo di tracollo economico per aver firmato un atto errato dal punto di vista tecnico (grazie al nuovo tetto del 30% sul pregiudizio accertato), ma rischia una sanzione pesante se, per eccesso di prudenza o inefficienza, evita di firmare o ritarda l’esecuzione degli interventi.
Mauro Salerno
(Estratto da “Norme e tributi Enti Locali e Edilizia”, Il Sole 24 Ore, 7 gennaio 2026, in collaborazione con L’Unione Sarda)
