Riduzione edili confermata all’11,50% anche per il 2025
Interessati solo i lavoratori a tempo pieno. Per la trasmissione delle istanze attesa la circolare applicativa dell’InpsPer restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il ministero del Lavoro ha pubblicato nella sezione pubblicità legale del proprio sito il decreto 170/2025, con cui conferma nella misura dell’11,50%, anche per l’anno 2025, la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali a favore delle imprese edili.
Destinatari del beneficio sono i datori di lavoro esercenti attività edile classificati nel settore industria e nel settore artigianato in base ai nuovi codici Ateco 2025.
Anche per il 2025 tali datori potranno accedere allo sconto contributivo di cui all’articolo 29 del Dl 244/1995, previa trasmissione all’Inps delle istanze telematiche con il modulo Rid-Edil e attribuzione del codice di autorizzazione 7N. È attesa, al riguardo, la consueta circolare applicativa dell’Istituto.
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 settimanali. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale, così come non spetta per i lavoratori per i quali sono previste agevolazioni ad altro titolo. In presenza di contratti di solidarietà, il beneficio è fruibile solo per i lavoratori ai quali non viene applicata la riduzione d’orario. Dal calcolo della riduzione contributiva deve essere esclusa, oltre alla contribuzione di pertinenza del Fpld, anche quella integrativa versata unitamente al contributo di disoccupazione, ma destinata alla formazione, pari allo 0,30 per cento. La base di calcolo dell’agevolazione deve essere ridotta delle eventuali misure compensative spettanti in caso di conferimento del Tfr a previdenza complementare o al Fondo di Tesoreria dell’Inps.
L’agevolazione è applicabile anche con riferimento al contributo dell’1,40% dovuto sui rapporti a tempo determinato, nonché all’eventuale maggiorazione dello 0,50% in caso di rinnovo. La riduzione non trova più applicazione ai premi assicurativi Inail. L’agevolazione è generalmente subordinata al possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata dal Durc, nonché al rispetto delle ulteriori norme e degli accordi e contratti collettivi, di qualsiasi livello, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Inoltre, occorre non aver riportato condanne passate in giudicato per le violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione.
Rimane inoltre fermo che, per l’applicazione della riduzione, è richiesto il rispetto della retribuzione imponibile ai fini contributivi, ovvero del minimale di legge e del minimale contrattuale. Si attendono, dunque, le indicazioni dell’Inps sulla scadenza per l’invio dell’istanza e sulle tempistiche per l’esposizione dello sgravio nei flussi Uniemens. In proposito, si ricorda che lo sgravio è fruito con esposizione in Uniemens con il codice causale L206 (per il recupero degli arretrati L207).
Matteo Cremonesi
(Estratto da “Norme e tributi Plus Lavoro”, Il Sole 24 Ore, 27 ottobre 2025, in collaborazione con L’Unione Sarda)
