Il meccanismo calmieratore, che limita il numero massimo di pun­ti decurtabili dalla patente a crediti necessaria per operare nei cantieri, non trova applicazione nelle ipotesi di lavoro nero.

Questo uno dei princi­pali chiarimenti contenuti nella nota 609/2026 del 22 gennaio emanata dall’Ispettorato nazionale del lavo­ro con riferimento alle decurtazioni effettuate a fronte di occupazione irregolare di lavoratori, a seguito del­le modifiche introdotte dal decre­to-legge 159/2025.

Il nuovo comma 7-bis, introdotto nell’articolo 27 del Dlgs 81/2008 al fine di ostacolare ulteriormente il ricorso al lavoro irre­golare, prevede una deroga rispetto alle tempistiche con cui operano le decurtazioni dei crediti per l’occupa­zione di lavoratori in nero.

È stato sta­bilito che, a seguito del verbale uni­co di accertamento e notificazione, con cui viene contestato l’impiego di lavoratori irregolari, per proce­dere al taglio dei punti non è neces­sario attendere l’adozione dell’or­dinanza ingiunzione. Ciò a fronte di contestazioni effettuate sia da parte degli ispettori del lavoro sia dagli al­tri enti competenti, come Guardia di Finanza, Inps e Inail. Neppure l’even­tuale regolarizzazione dei lavoratori, in ottemperanza alla diffida contenu­ta nel verbale, eviterà la perdita dei punti. Queste tempistiche si appli­cano alle irregolarità commesse dal 1° gennaio 2026, mentre per le vio­lazioni avvenute dal 1° ottobre 2024 (inizio dell’operatività della patente a crediti) al 31 dicembre 2025, si con­tinua a effettuare la decurtazione solo dopo il provvedimento definitivo dell’ordi­nanza ingiunzione. Quanto ai crediti che il datore di lavoro perde se si avvale di personale in nero, a decorrere dal 1° gennaio 2026, le decurtazioni fanno tutte capo al punto 21 dell’allegato I-bis del Dlgs 81/2008, che stabilisce il taglio di 5 punti per ciascun lavoratore irregolare, indipendente­mente dal numero di giornate di impiego.

Inoltre, se il lavoratore è un clandestino, un minore in età non lavorativa o un percettore di assegno di inclu­sione o del supporto per la formazione e il lavoro, viene decurtato un ulteriore punto per tali aggra­vanti, previste come violazione dell’allegato I-bis al numero 24. Di notevole impatto la precisazione operata dall’Ispettorato circa la non applicazione della disposizione contenuta all’articolo 27, com­ma 6, ultimo periodo, del Dlgs 81/2008, secondo la quale, se nell’ambito del medesimo accerta­mento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

La ragione della inapplicabilità di tale disposizio­ne è da individuarsi nel dato testuale del punto 21, il quale stabilisce espressamente la decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore irregolare. Tale previsione, introdotta dal Dl 159/2025, risponde all’esigenza di rafforzare l’efficacia deterrente delle disposizioni in materia di lavoro irregolare, mediante l’adozione di un regime sanzionatorio più rigoroso rispetto a quello ordinariamente pre­visto nell’ambito della patente a crediti, in coe­renza con la ratio legis volta a potenziare la tutela dei lavoratori contro condotte datoriali abusive. Pertanto, ove sia stato accertato l’impiego di più lavoratori in nero, la decurtazione totale è pari al punteggio previsto al punto 21 moltiplicato per il numero dei lavoratori, applicando eventualmen­te, rispetto a quelli interessati, anche l’aggra­vante prevista dal numero 24. Ne consegue, ad esempio, che l’occupazione di 3 lavoratori clan­destini in nero comporterà la decurtazione di ben 18 punti (invece di 12, cioè il doppio della violazio­ne più grave), con il rischio di vedere l’ammontare dei crediti scendere sotto la soglia minima di 15 punti necessaria per poter operare nei cantieri.

Della decurtazione che viene operata a seguito di verbale unico, il datore di lavoro è informato tramite apposita indicazione inserita nello stesso verbale, con il quale viene comminata la maxisan­zione. Nell’ipotesi in cui il verbale unico perdesse di efficacia per effetto di ordinanza di archiviazio­ne, emessa direttamente dall’Ispettorato territo­riale del lavoro, o nel caso di impugnazione, e an­nullamento da parte dell’autorità giudiziaria, della successiva ordinanza ingiunzione emessa in caso di mancato pagamento delle sanzioni comminate con i verbali, i crediti originariamente decurtati verranno riassegnati.

Antonella Iacopini

(Estratto da “Norme e tributi Plus Enti Locali & Edilizia”, Il Sole 24 Ore, 26 gennaio 2026, in collaborazione con L’Unione Sarda)

© Riproduzione riservata