Operai agricoli a tempo determinato
La proroga dei rapporti di lavoro ammissibili senza alcuna delle restrizioni che valgono per gli altri settoriPer restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
L’art. 29, co. 1, lett. b) del decreto legislativo 81/2015 esclude espressamente i rapporti di lavoro tra datori di lavoro agricoli e operai agricoli a tempo determinato (OTD, come definiti dall’art. 12, co. 2, decreto legislativo 375/1993) dall’intera disciplina generale sui contratti a termine (Capo III del decreto, artt. 19-28). Questo significa che non si applicano i limiti sulle proroghe, le regole sullo “stop and go”, il tetto massimo di 24 mesi complessivi. Quindi la proroga è liberamente ammissibile senza alcuna delle restrizioni che valgono per gli altri settori. Il limite dei 180 giorni citato nel quesito non deriva dall’art. 29 menzionato, ma dal CCNL Operai agricoli e florovivaisti (codice Cnel A011, art. 23). Più precisamente l’operaio OTD che, presso la stessa azienda e nell’arco di 12 mesi dalla data di assunzione, accumula 180 giornate di effettivo lavoro ha diritto (non obbligo automatico) a chiedere la trasformazione del rapporto in tempo indeterminato. Deve farlo entro 6 mesi dalla maturazione del requisito, con comunicazione scritta. Tornando alla fattispecie specifica descritta nel quesito, sarà preferibile effettuare la proroga (con la semplice comunicazione UNILAV di proroga) se la specifica “fase lavorativa” per la quale l’operaio è stato assunto il 1° gennaio 2026 (ad esempio, le operazioni di potatura o la preparazione dei terreni) non si è ancora esaurita al 30 aprile e prosegue senza alcuna interruzione temporale. Il CCNL in questione, infatti, prevede che l’assunzione avvenga tipicamente per l’esecuzione di singole fasi lavorative fondamentali. Nel caso specifico, dal 1° gennaio al 30 aprile intercorrono circa 120 giorni di calendario (il calcolo si fa sulle giornate di effettivo lavoro). Pertanto, al momento della scadenza, l’operaio non ha ancora maturato il requisito dei 180 giorni. Se, tuttavia, a seguito della proroga o della nuova assunzione, l’operaio dovesse cumulare 180 giornate di lavoro effettivo entro il 31.12.2026, maturerà tale diritto, che potrà esercitare inviando una comunicazione scritta entro i successivi sei mesi. Viceversa, sarà necessario procedere alla stipula di un nuovo contratto (con nuova comunicazione UNILAV di assunzione) ove la “fase lavorativa” per cui era stato assunto originariamente fosse conclusa e l’operaio è impiegato per una fase agricola completamente diversa (ad esempio, si passa dalla fase di semina/preparazione a quella del primo raccolto). Analogamente è necessario procedere ad una nuova assunzione ove si verificasse una interruzione temporale (anche solo di un giorno) tra la scadenza del 30 aprile e il nuovo impiego.
Antonio Carlo Sacco
(Estratto da “Norme & Tributi Plus Lavoro”, Il Sole 24 Ore, 30 marzo 2026, in collaborazione con L’Unione Sarda)
