Lavoratori agricoli, guida al versamento dei contributi volontari
La Circolare n. 69 del 22 giugno 2026 dell’Inps illustra le modalità di calcolo dei contributiPer restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Con la Circolare n. 69 del 22 giugno 2026, l’Inps illustra le modalità di calcolo, per l’anno 2026, dei contributi volontari relativi alle diverse categorie di lavoratori agricoli, differenziate in base alla tipologia e della gestione di appartenenza dei prosecutori volontari.
Per i lavoratori agricoli dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, le aliquote hanno ormai raggiunto la misura dovuta dalla generalità delle aziende agricole al Fondo pensione lavoratori dipendenti (Fpld). L’aliquota applicabile per il 2026 è, pertanto, quella fissata per il Fpld a decorrere dal 1° gennaio 2026, pari al 30,50%, di cui il 30,39% come quota pensione e lo 0,11% come aliquota base. La misura si applica sia ai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995 sia a quelli autorizzati dalla data successiva.
Per i coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali, l’articolo 10 della Legge 233/1990 prevede il versamento secondo quattro classi di reddito settimanale.
Il contributo totale varia, per il 2026, da 68,12 euro settimanali per la prima classe a 122,87 euro per la quarta, sommando la quota pensione (22% del reddito medio imponibile), l’addizionale della legge 233/1990 (2%) e l’addizionale della legge 160/1975.
Gli importi minimi settimanali non possono essere inferiori a 68,21 euro, per le autorizzazioni anteriori al 31 dicembre 1995, e ad 80,77 euro per quelle successive.
La Circolare Inps precisa poi che per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, in conformità all’articolo 4 del Dpr 1432 del 1971, l’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate annue, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno a cui si riferiscono i versamenti volontari a integrazione. I contributi sono commisurati all’imponibile determinato in base alle retribuzioni percepite, cui si applica, per il 2026, l’aliquota del 30,50%. Per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari continuano invece a trovare applicazione i salari medi convenzionali, determinati per il 2026 con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro del 22 maggio 2026 (rep. 63/2026).
Per i coloni e i mezzadri reinseriti nell’Assicurazione generale obbligatoria, l’articolo 7 del D.lgs. 184/1997 distingue a seconda che l’autorizzazione sia anteriore o successiva al 12 luglio 1997. Per i contribuenti già autorizzati a tale data, l’importo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe assegnata, aggiornata all’indice del costo della vita. Per quelli autorizzati successivamente, il contributo è dato dalla somma di contributo integrativo e contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili dell’anno precedente la domanda. Il contributo integrativo si compone dell’importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio (23,29 euro) e della quota IVS calcolata applicando l’aliquota del 9,34%; il contributo base è pari alla quota IVS calcolata con l’aliquota dello 0,11%.
Alessandra Caputo - Marcello Valenti
(Estratto da “Norme & Tributi Plus Fisco”, Il Sole 24 Ore, 3 luglio 2026, in collaborazione con L’Unione Sarda)
