Compensazione di crediti di imposta 4.0 senza comunicazione preventiva al Gse: per la regolarizzazione è suf­ficiente versare la sanzione fissa di 250 euro se ancora non è stata pre­sentata la dichiarazione dei redditi. Lo chiarisce l’agenzia delle Entrate nella risposta 40/2026.

Dopo l’invio del modello Redditi ri­guardante l’anno della violazione, in­vece, scatta l’ipotesi di indebito utiliz­zo di crediti non spettanti.

La risposta 40/2026 affronta un caso che si è presentato diffusamente dopo l’introduzione, ad opera del Dl 39/2024, della doppia comunicazio­ne al Gse per la fruizione dei crediti di imposta 4.0. Per gli investimenti ef­fettuati tra il 1° gennaio e il 29 marzo 2024 (anteriormente, cioè, all’entrata in vigore del Dl 39/2024) era richiesta la sola comunicazione “ex post”. Per quelli effettuati dal 30 marzo 2024 era necessario presentare, nell’or­dine, la comunicazione preventiva e quella ex post (risposta 260/2024).

Nonostante ciò, molte imprese, qua­lora gli investimenti fossero stati “prenotati” precedentemente al 30 marzo 2024, si sono limitate a trasmettere la comunicazione ex post, proceden­do poi alla compensazione dei crediti maturati. Le Entrate, dopo aver riba­dito l’obbligo di presentazione anche della comunicazione ex ante (che do­vrà precedere temporalmente l’invio del modello finale), hanno sottolinea­to che la mancata trasmissione delle comunicazioni entro un determinato termine non fa decadere definitiva­mente dall’agevolazione, fermo re­stando che, in assenza di regolare procedura comunicativa al Gse, è impedita la fruizione (cioè la materia­le compensazione) dei crediti.

Prima di compensare i crediti, pertanto, le imprese che hanno omesso la comu­nicazione preventiva devono inviare quest’ultima, ancorché tardivamen­te, e successivamente ripresentare quella consuntiva (anche se questa era già stata inviata in precedenza).

Se la compensazione è già stata effettuata, la re­golarizzazione del mancato invio al Gse segue due strade, a seconda che essa avvenga anteriormen­te o successivamente alla presentazione della di­chiarazione dei redditi riferita all’anno in cui si è commessa la violazione.

Nella prima ipotesi (compensazione effettuata nel 2025, con Redditi che scadrà il 31 ottobre 2026), la sanatoria avviene presentando le due comu­nicazioni e versando soltanto la sanzione fissa di 250 euro prevista dall’ articolo 13, comma 4-ter, del Dlgs 471/1997 (con le possibili riduzioni per ravvedimento operoso). In presenza di compen­sazioni effettuate in anni (come il 2024) per i quali la dichiarazione dei redditi è già stata presentata, occorre invece sanare (dopo aver trasmesso le co­municazioni ex ante ed ex post) l’indebito utilizzo di credito non spettante, riversando il credito e pa­gando la sanzione del 25% (comma 4-bis dell’arti­colo 13), sempre con le possibili riduzioni da ravve­dimento operoso, oltre a interessi legali.

Luca Gaiani

(Estratto da “Top24 Fisco”, Il Sole 24 Ore, 17 febbraio 2026, in collaborazione con L’Unione Sarda)

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