Verrà meno l’obbligo per le imprese di pubblicare nel proprio bilancio o sul sito aziendale le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, contributi, ricevuti da pubbliche amministrazioni - qualora l’importo totale superi i 10mila euro annui - trattandosi della duplicazione di una informazione che l’amministrazione concedente ha già l’obbligo di segnalare sul proprio sito internet o portale web.

È quello che prevedono le prime bozze del decreto Pnrr che dovrà arrivare all’esame di uno dei prossimi Consiglio dei ministri, in un’ottica di semplificazione per le imprese, cancellando il comma 125-bis dell’articolo 1 della legge n. 124/2017, più volte modificato nel tempo e “sopportato” con un certo fastidio dal mondo delle attività produttive, anche per le significative sanzioni a cui si corre il rischio di dover sottostare spesso in caso di semplice dimenticanza.

a disposizione prevede (dal 2018) precisi obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche ricevute (anche in natura) nell’esercizio precedente. Se l’ente pubblico concedente (che rientra tra i soggetti citati dall’articolo 13 della legge n. 349/1986, dall’articolo 137 del Dlgs 206/2005 ovvero è costituito sotto forma di associazione, Onlus, fondazione o cooperativa sociale che svolge attività a favore degli stranieri, in base al Dlgs 286/1998) ha l’obbligo di pubblicare le informazioni richieste nei propri siti internet o analoghi portali digitali entro il 30 giugno di ogni anno (comma 125), i soggetti beneficiari hanno, sostanzialmente, due tipologie di adempimenti (comma 125-bis): le società commerciali tenute alla redazione della nota integrativa riportano le indicazioni richieste nel bilancio di esercizio riferito al periodo di erogazione; gli altri soggetti (imprese individuali, società di persone, associazioni, fondazioni, eccetera) assolvono l’obbligo su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di erogazione.

Le società che redigono il bilancio abbreviato vanno considerate nel primo gruppo, assieme (si ritiene) alle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del Codice civile quando (in conformità a quanto previsto dal formato Xbrl) inseriscono l’informativa nelle note in calce al bilancio. Per gli importi già presenti nel Rna (Registro Nazionale Aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge n. 234/2012) è sufficiente che venga dichiarata questa presenza.

La sanzione amministrativa per l’inosservanza dell’adempimento (comma 125-ter) è pari all’ 1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2mila euro; decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della pena pecuniaria, scatta (a cura degli enti eroganti) l’ulteriore sanzione della restituzione integrale del beneficio.

Ora, il decreto Pnrr in gestazione si ripromette di abrogare il comma 125-bis, mantenendo, quindi, l’obbligo di trasparenza in capo all’ente concedente ma eliminando quelli in capo ai beneficiari, siano essi imprese o altri soggetti. Conseguentemente, le sanzioni (nella norma modificata) sono rivolte solo al soggetto erogante. La relazione accompagnatoria afferma che si intende eliminare una duplicazione di dati già disponibili sui siti delle amministrazioni, onere ridondante soprattutto per le piccole imprese. Non è chiara la decorrenza dell’abrogazione; sarebbe opportuno chiarire che riguarda già le informazioni sui contributi erogati nel 2025 da inserire nei prossimi bilanci.

Giorgio Gavelli

(Estratto da “Top24 Fisco”, Il Sole 24 Ore, 17 gennaio 2026, in collaborazione con L’Unione Sarda)

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