I terreni non sono luogo di lavoro solo se adibiti a coltivazione o allevamento
Tali aree di un’azienda agricola o forestale si aggiungono a boschi e campi. Ma l’esenzione non scatta a fronte di attività non strettamente agricolePer restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Importanti precisazioni in merito alla nozione di “luogo di lavoro” in agricoltura e di «altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale», sono state fornite dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in risposta a una richiesta di parere avanzata dall’assessorato della salute della Regione siciliana.
Il chiarimento, contenuto nell’interpello 2/2025, prende le mosse da una situazione particolare, relativa alle “vedette” antincendio della regione siciliana ed alle loro postazioni. In sostanza l’assessorato ha chiesto se tali postazioni rientrino nell’esenzione prevista dall’articolo 62, comma 2, lettera d-bis, del Dlgs 81/2008, che esclude, appunto, dalla nozione di luogo di lavoro, oltre ai campi e ai boschi, gli «altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale».
Per comprendere appieno il significato dell’interpello, occorre premettere che i campi coltivati di un’azienda agricola e i boschi sono normalmente esclusi da una serie di prescrizioni di conformità (contenute nell’allegato IV al Dlgs 81/2008) previste dal titolo II del Testo unico per la salute e sicurezza. Ma l’articolo 62, comma 2, lettera d-bis, del Dlgs 81/2008, come detto, esclude anche «altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale».
Su cosa debba intendersi con questa espressione, la Commissione richiama la sentenza 49459/2022 con cui la Corte di cassazione penale ha chiarito che, in caso di azienda agricola, sono esclusi dalla nozione di luogo di lavoro i terreni esterni all’area aziendale edificata in cui si svolgono attività agricole in senso stretto, come definite dal secondo comma dell’articolo 2135 del Codice civile (le cosiddette attività principali: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali). Qualora, invece, si tratti di aree di immediata pertinenza della sede aziendale adibite a lavorazioni non strettamente agricole (per esempio deposito, carico/scarico merci, movimento mezzi) o ad attività agricole connesse come definite dal terzo comma dell’articolo 2135 (manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, valorizzazione eccetera), devono essere considerate come luoghi di lavoro. In tale ipotesi, dunque, dovranno essere adottate tutte le prescrizioni di conformità previste dal titolo II e dall’allegato IV del Dlgs 81/2008.
La Commissione conclude dunque che, in considerazione della ratio della normativa in oggetto (esclusione dal solo Titolo II del T.U. salute sicurezza) e del sopra citato principio di diritto espresso dalla Cassazione, possano considerarsi esclusi dalla nozione di luoghi di lavoro – oltre i campi e i boschi – i soli terreni esterni all’area edificata sui quali viene svolta una delle attività (principali) previste dal secondo comma dell’articolo 2135 del Codice civile.
Un’interpretazione che, a ben guardare, non sembra offrire una definizione estensiva del concetto di «altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale», soprattutto quando si riferisce ad aree adibite a lavorazioni non strettamente agricole, citando il deposito, carico/scarico merci e movimento mezzi. Alcune di queste attività, infatti, possono tranquillamente fare parte delle fasi di produzione primaria in senso stretto e dovrebbero dunque portare all’esclusione di dette aree dal concetto di luogo di lavoro ai fini della legislazione in materia di sicurezza (titolo II). In ogni caso vale la pena ricordare che, anche nelle ipotesi in cui sussista l’esclusione, restano comunque applicabili le norme generali in materia di salute e sicurezza contenute nel titolo I del Dlgs 81/2008 che fissano, tra gli altri, obblighi in materia di valutazione dei rischi, formazione e sorveglianza sanitaria.
Roberto Caponi
(Estratto da “Norme e tributi Plus Lavoro”, Il Sole 24 Ore, 8 dicembre 2025, in collaborazione con L’Unione Sarda)
