Gruppo Iva ed e-fattura, nuovo controllo sul tracciato dal 15 maggio.

Quando: Dal 15 maggio 2026

Cosa scade: Applicazione delle nuove specifiche tecniche e-fattura v. 1.9.1.

Per chi: Tutti i soggetti passivi Iva che fatturano verso un partecipante al Gruppo Iva

Come adempiere: In assenza di partita Iva, occorre indicare il codice fiscale del partecipante e non quello del Gruppo Iva

1.Sintesi

A partire dal 15 maggio 2026 i soggetti passivi di imposta applicheranno, ai fini dell’emissione e ricezione di fatture elettroniche nazionali, la nuova versione 9.1. delle specifiche tecniche, in sostituzione del documento e delle regole operative applicate da aprile 2025. Le principali novità presentano due riflessi: il primo, di natura più squisitamente tecnologica, interessa l’accreditamento dei canali Web Service e Sftp per la trasmissione e ricezione dei documenti tramite SdI, e la possibilità di richiedere sino ad un massimo di 300 codici destinatario per la ricezione, rispetto agli attuali 100; il secondo impatto riguarda, invece, specifiche tecniche di natura fiscale Oltre all’indicazione nel blocco “Altri Dati Gestionali” dei compensi fatturati e rientranti nell’ambito del lavoro sportivo dilettantistico, tra le principali novità di interesse è stato introdotto un apposito codice errore che, di fatto, rende la fattura come non emessa in quanto scartata (codice errore 00327), dal Sistema di Interscambio – Sdi quando in assenza di partita Iva, viene indicato il codice fiscale del Gruppo Iva e non quello del singolo partecipante che ha effettuato l’acquisto. In questo modo le regole e gli adempimenti contabili e fiscali previsti per il Gruppo Iva trovano perfetta corrispondenza nei flussi di fatturazione elettronica diretti a una società partecipante.

2. Il Gruppo Iva e gli adempimenti contabili e fiscali

Il Gruppo Iva, disciplinato dall’articolo 11 della Direttiva 2006/112/CE, è stato introdotto nel nostro ordinamento con il Titolo V-bis Dpr 633/1972 e permette ai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività di impresa, arte o professione di divenire un unico soggetto passivo (appunto denominato Gruppo Iva), al ricorrere congiuntamente di tre vincoli: finanziario, economico e organizzativo, come individuati dall’articolo 70-ter Dpr 633/1972. Con tale istituto, è possibile considerare “come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi”. Dal secondo comma dell’articolo citato, che attribuisce agli Stati membri anche la possibilità di adottare le misure necessarie a prevenire fenomeni elusivi o evasivi da parte di chi esercita l’opzione, si comprende che lo strumento ha un indubbio valore nell’ambito della pianificazione fiscale, in sostanza consentendo alle imprese che operano in settori particolarmente sensibili agli effetti dei meccanismi dell’indetraibilità dell’Iva di mitigare gli effetti finanziari ed economici di tale indetraibilità. Si ricorda che lo strumento, comunque, non ha avuto particolare successo, molto probabilmente a causa del fatto che i requisiti per l’esercizio dell’opzione sono particolarmente stringenti. Quindi, il legislatore della c.d. delega fiscale con l’articolo 7, comma 1, lettera f), legge 111/2023 ha individuato, come criterio direttivo, quello di una razionalizzazione della disciplina del Gruppo Iva, nell’ottica di semplificare le disposizioni previste per la costituzione del Gruppo Iva e l’applicazione dell’istituto (ad esempio, togliendo il principio del c.d. all in - all out, e consentendo quindi di delimitare in modo più libero l’ambito di costituzione e di operatività del Gruppo Iva). Con riferimento agli adempimenti e obblighi contabili previsti in capo al Gruppo Iva, l’articolo 70-quinquies, comma 4, Dpr 633/1972 prevede che «gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione delle norme in materia di Iva sono, rispettivamente, a carico e a favore del Gruppo Iva». In attuazione di quanto disposto da tale norma, l’articolo 2 del decreto Mef del 6 aprile 2018, rubricato “Diritti ed obblighi del Gruppo Iva”, stabilisce, al comma 1, che «Ai sensi dell’art. 70- quinquies, comma 4, del decreto n. 633 del 1972, il Gruppo Iva assume gli obblighi ed i diritti derivanti dall’applicazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto con riferimento alle operazioni per le quali l’imposta diventa esigibile o il diritto alla detrazione è esercitabile a partire dalla data in cui ha effetto l’opzione per la costituzione del Gruppo» e continua, ai commi 4 e 5, affermando che «I singoli partecipanti assumono gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto con riferimento alle operazioni per le quali l’imposta diventa esigibile o il diritto alla detrazione è esercitabile anteriormente alla data di ingresso nel Gruppo Iva ovvero successivamente alla sua cessazione. Il credito d’imposta maturato e non utilizzato dal Gruppo Iva prima della cessazione è chiesto a rimborso ai sensi dell’articolo 30 del decreto633 del 1972, ovvero computato in detrazione dal rappresentante del Gruppo nelle proprie liquidazioni o nella propria dichiarazione annuale». Come emerge dal dato letterale, a seguito della costituzione del Gruppo Iva, gli aderenti al Gruppo perdono l’autonoma soggettività ai fini dell’Iva e si costituisce un nuovo soggetto d’imposta dotato di un proprio numero di partita Iva e di una propria autonoma iscrizione al Vies. Sul punto, l’agenzia delle Entrate con la circolare 19/E/2018 ha precisato che “a partire dalla data di efficacia del Gruppo, se quest’ultimo effettua operazioni intracomunitarie deve richiedere l’inclusione nel Vies. Le modalità di richiesta di inclusione nel Vies sono le stesse già previste dal provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 15 dicembre 2014, n. 159941”. Ciò in quanto, alla data di efficacia del Gruppo, i partecipanti - qualora inclusi nel Vies - verranno automaticamente esclusi da tale elenco; dopo la cessazione o revoca del Gruppo, tornando a vivere la soggettività passiva di ciascun partecipante, il partecipante medesimo dovrà autonomamente iscriversi o reiscriversi al Vies, nel caso effettui operazioni intracomunitarie. Il Gruppo neocostituito rappresenta, quindi, in luogo dei partecipanti al Gruppo, il soggetto passivo tenuto all’osservanza delle disposizioni in materia di Iva per le operazioni che verranno poste in essere dal Gruppo nel suo complesso (i.e., da ciascuno dei partecipanti che agiscono in qualità di Gruppo). Da ciò deriva, quindi, che gli obblighi dichiarativi, di liquidazione e di versamento dell’imposta, nonché tutti gli altri adempimenti contabili gravano in capo al Gruppo Iva. In particolare, l’articolo 2, comma 4, del decreto Mef stabilisce che il Gruppo Iva assume tutti gli obblighi e i diritti previsti dalla disciplina Iva con riguardo alle operazioni per cui l’imposta diventa esigibile, o il diritto alla detrazione diventa esercitabile, a partire dalla data in cui ha effetto l’opzione per la sua costituzione. Sono posti a carico dei singoli partecipanti, per contro, tutti gli obblighi e i diritti Iva con riguardo alle operazioni per le quali l’imposta diventa esigibile, o il diritto alla detrazione è esercitabile, anteriormente alla data di ingresso nel Gruppo o dopo la sua cessazione.

3. Le modalità di fatturazione

Il numero di partita Iva del Gruppo Iva - cui è associato ciascun partecipante - è riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto o comunicazione relativi all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. La partita Iva che viene attribuita al Gruppo a seguito della sua costituzione assume anche la valenza di codice fiscale. Le partite Iva dei soggetti partecipanti vengono associate alla partita Iva del Gruppo. L’informazione di tale associazione, corredata della data di decorrenza, viene resa dall’Anagrafe Tributaria in sede di interrogazione o verifica della singola partita Iva, in modo che il trattamento della stessa possa essere regolato in maniera corretta. Con riferimento alle operazioni rese o ricevute dal Gruppo Iva, in considerazione della soggettività unitaria del Gruppo, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate o ricevute da uno dei soggetti partecipanti al Gruppo Iva, avendo come controparte un soggetto non partecipante al Gruppo medesimo, si considerano effettuate (o acquisite) dal Gruppo stesso. Tale principio vale anche per le importazioni/esportazioni e gli acquisti/cessioni intracomunitarie posti in essere da membri del Gruppo, che si reputano effettuate da e verso il Gruppo stesso.

In proposito, l’articolo 2, comma 2, del Decreto stabilisce che il diritto all’acquisto di beni e servizi senza il pagamento dell’Iva è esercitato dal Gruppo Iva, che utilizza anche il plafond maturato in capo al singolo membro nell’anno precedente al suo ingresso.

Da un punto di vista temporale, la citata circolare 19/E/2018 dell’agenzia delle Entrate chiarisce che la ripartizione di diritti ed obblighi tra Gruppo e partecipanti in occasione della costituzione (e dello scioglimento) del soggetto passivo unico è operata:

• in riferimento alle operazioni attive, avendo riguardo al momento di esigibilità dell’Iva relativa alle operazioni poste in essere, così come individuato dall’articolo 6 Dpr 633/1972;

• in riferimento alle operazioni passive, al momento in cui il diritto alla detrazione dell’imposta è esercitabile.

Per quanto, in particolare, concerne la detrazione dell’imposta, come noto, l’esercizio di tale diritto è ancorato alla duplice condizione:

1. (sostanziale) dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e

2. (formale) del possesso di una valida fattura ai sensi dell’articolo 21 Dpr 633/1972 (circolare 1/E/2018).

Ciò considerato, secondo l’agenzia delle Entrate, con riguardo alle cessioni di beni e prestazioni di servizi che sono effettuate nel periodo che intercorre tra l’esercizio dell’opzione e l’effettiva costituzione del Gruppo sarà necessario - al fine del corretto esercizio del diritto alla detrazione - verificare quale sia il soggetto (Gruppo Iva o partecipanti al Gruppo). in capo a cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti (in tal senso, circolare 19/E/2018). Lo stesso dovrebbe valere nella fase di scioglimento del gruppo. Si evidenzia, inoltre, che, come chiarito dall’agenzia delle entrate, tra le conseguenze che derivano dall’esercizio dell’opzione per la costituzione del Gruppo Iva si annovera la decadenza dei regimi Iva opzionali che i partecipanti al Gruppo medesimo hanno attivato anteriormente alla costituzione del Gruppo. In particolare, in base all’articolo 70-novies, comma 4, Dpr 633 “l’esercizio da parte di un soggetto dell’opzione di cui all’articolo 70-quater comporta il venir meno degli effetti delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto esercitate dallo stesso in precedenza, anche se non è decorso il periodo minimo di permanenza nel particolare regime prescelto”. La ratio di tale disposizione deve essere ravvisata nel venir meno della soggettività passiva individuale di ciascun membro del Gruppo Iva, soggettività che resta “sospesa” per tutto il tempo in cui sarà efficace l’opzione espressa per la costituzione del Gruppo medesimo. Pertanto, una volta costituito il Gruppo l’unico soggetto passivo legittimato ad attivare eventuali regimi opzionali è il Gruppo Iva.

4. Le novità previste dalle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica

In fase di emissione di una fattura elettronica verso un Gruppo Iva, le specifiche tecniche prevedono che nel caso di IdFiscaleIVA di Gruppo Iva, venga verificata anche la presenza del Codice Fiscale e che questo appartenga ad uno dei partecipanti al gruppo.

• Se il Codice Fiscale non è invece presente, il file viene scartato con codice errore 00326;

• se è presente ma non è di partecipante al Gruppo Iva, il file viene scartato con codice errore 00325.

Nel caso di Codice Fiscale di Gruppo Iva, in assenza di IdFiscaleIVA, il sistema verifica che il Codice Fiscale appartenga a uno dei partecipanti al gruppo; se il Codice Fiscale è presente, ma appartiene al gruppo Iva e non a uno dei partecipanti, il file viene scartato con codice errore 00327. Questa è la novità delle specifiche tecniche applicabili dal 15 maggio 2026 in avanti: lo scarto della fattura avviene infatti se, in assenza di partita Iva del cessionario/committente, il Codice Fiscale è valorizzato con quello di un Gruppo Iva e non di una sua partecipata. Il Codice Fiscale deve essere in questo caso valorizzato con quello della società partecipante al gruppo Iva. Nel caso invece di IdFiscaleIVA non di Gruppo Iva e di presenza anche del Codice Fiscale, il sistema controlla che facciano riferimento allo stesso soggetto; in caso contrario il file viene scartato con codice errore 00324.

Simona Ficola e Alessandro Mastromatteo

(Estratto da “Norme e tributi Plus Fisco, La Settimana Fiscale”, Il Sole 24 Ore, n.18, 4 maggio 2026, in collaborazione con L’Unione Sarda)

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