Le previsioni dell’abrogato Dl. 89/2026 relative ai tax credit carburanti agricoli e fertilizzanti, con la conversione del Dl. 63/2026 ad opera della Legge 113/2026, sono state con­fermate in toto.

La conversione in Legge del Dl. 42/2026 aveva esteso il credito d’imposta di cui all’articolo 8-ter del Dl. 38/2026, inizialmente pensato per l’ac­quisto «di gasolio e benzina per l’alimentazione dei mezzi utiliz­zati per l’esercizio delle attività agricole», anche all’acquisto di carburanti destinati al «riscal­damento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole». Il Dl. 89/2026, ora abrogato e «as­sorbito» dal Dl. 63/2026 conver­tito giovedì 25 giugno, ne aveva allargato il perimetro temporale ampliandolo dal mese di marzo 2026 al trimestre marzo-mag­gio dell’anno in corso.

Il tutto con una dotazione complessiva di 90 milioni di euro. L’articolo 1-ter in­serito nel Dl. 63/2026, con i com­mi 3-6, conferma l’istituzione del credito d’imposta per l’acquisto di fertilizzanti agricoli nel mede­simo trimestre marzo-maggio 2026. Il credito d’imposta carbu­ranti potrà ammontare «fino al 20 per cento della spesa soste­nuta» al netto dell’Iva. Tale soglia, pertanto, rappresenta l’intensità massima del beneficio.

L’effetti­vo ammontare varierà in funzione del limite di spesa secondo criteri che saranno dettati da un decreto Masaf/Mef al quale, tra l’altro, è demandato l’onere di individuare le procedure per invocare l’aiu­to, gli adempimenti documentali, nonché le regole per controlli ed eventuali revoche. Con 40 milioni di euro di dotazione, invece, il tax credit fertilizzanti potrà giunge­re fino al 30% della spesa. Per la determina­zione di entrambi gli aiuti dovranno prendersi a riferimento gli importi delle fatture d’acqui­sto al netto dell’Iva. Delle due misure non vi sono ancora i decreti attuativi. Ipotizzando regole analoghe a quanto previsto dal Dm 22 maggio 2026 per il tax credit carburanti imprese ittiche, delle richiamate fatture oc­correranno le quietanze o documentazione equipollente (ad esempio ricevute dei boni­fici).

Entrambi i crediti d’imposta si dovranno utilizzare in compensazione entro il 31 di­cembre di quest’anno, non applicando i limiti alle compensazioni. Gli incentivi, non imponi­bili ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, potranno cumularsi con altre agevolazioni purché, considerato il vantaggio fiscale lega­to alla non imponibilità, non derivi al contri­buente un complessivo beneficio che ecceda il costo sostenuto. Non vi sono preclusioni in relazione alle modalità di determinazione del reddito. L’aiuto per i fertilizzanti rappresenta un’assoluta novità e spetta esclusivamente per l’acquisto degli stessi, non di altri prodotti che le aziende agricole dovessero utilizzare, quali, ad esempio, gli antiparassitari. Consul­tando il portale del Masaf, si evince che per fertilizzanti si intendono le sostanze che con­tribuiscono al miglioramento della fertilità del terreno agrario o al nutrimento delle pian­te coltivate o al loro migliore sviluppo. Si sud­dividono in concimi, ammendanti e correttivi.

Giuseppe Carucci

(Estratto da “Top24 Fisco”, Il Sole 24 Ore, 2 luglio 2026, in collaborazione con L’Unione Sarda)

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