Le parti sindacali dell’edilizia (settori industriali, artigiani e delle cooperative) hanno siglato, in data 8 ottobre 2025, due importanti accordi che introducono novità significative in materia di gestione amministrativa, welfare dei lavoratori e contribuzione di settore.

Con il primo accordo, è stato approvato il documento tecnico per la Denuncia Unica Edile (Due), al quale tutte le Casse Edili e Edilcasse dovranno attenersi al momento dell’entrata in vigore della nuova trasferta nazionale. Rimane fermo l’obbligo della denuncia per singolo cantiere, ma vengono definite le condizioni specifiche che consentono l’indicazione di un “cantiere generico” nella denuncia.

L’indicazione del cantiere generico sarà, in particolare, possibile nelle seguenti ipotesi:

- lavoro privato non soggetto a verifica di congruità

- massa salari denunciata nel cantiere generico non superiore a 7 mila euro/mese

- presenza in denuncia di almeno un altro cantiere specificatamente individuato (con almeno un lavoratore denunciato).

È stata inoltre concordata la costituzione dell’anagrafica degli impiegati, di competenza della Cnce, finalizzata – come previsto dal rinnovo contrattuale – alla gestione della sanità integrativa e della previdenza complementare per i lavoratori aventi qualifica impiegatizia. Il secondo accordo prevede la messa a disposizione di risorse dal Fondo Nazionale Prepensionamento a sostegno dei lavoratori e delle loro famiglie.

Attraverso l’accordo le parti intendono definire un piano straordinario a beneficio di lavoratori e imprese, con l’utilizzo di strumenti e risorse del sistema bilaterale. Nell’ambito di tale piano, le parti intendono anche continuare a favorire l’adesione volontaria da parte degli operai edili, in particolare i più giovani, ai Fondi pensionistici integrativi contrattuali (Prevedi, Previdenza Cooperativa). Tali misure includono i seguenti interventi: - sostegni allo studio per i figli degli operai edili deceduti a seguito di infortunio sul lavoro, per un valore di 15milioni di euro attraverso il Fondo Sanedil; - una prestazione straordinaria per gli operai colpiti da gravi patologie che, superato il periodo di comporto, richiedano un’aspettativa fino a sei mesi; - un contributo straordinario per il sostegno dell’affitto o dell’acquisto della casa. In particolare, la prestazione straordinaria per gli operai colpiti da gravi patologie sarà caratterizzata da un indennizzo mensile pari al massimale della Naspi, come individuato ogni anno dall’Inps, per la durata dell’aspettativa di durata massima di sei mesi successiva al periodo di conservazione del posto “contrattuale”. In merito al contributo straordinario per il sostegno della casa, questo consisterà in un contributo una tantum annuale pari a 500 euro, a copertura del canone di locazione/rate di mutuo, e/o al pagamento degli interessi, per il biennio sperimentale previsto per le prestazioni (dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027). Entro tre mesi dalla sottoscrizione del verbale di accordo verranno predisposti il regolamento e la modulistica per la richiesta delle prestazioni. Le parti hanno inoltre concordato la riduzione del 15% delle aliquote regionali del contributo Ape, con decorrenza dal 1° ottobre 2025. Inoltre, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, è stata stabilita la sospensione del contributo dello 0,10% a carico dei datori di lavoro destinato al Fondo Incentivo Occupazione, mantenendo inalterate le relative prestazioni.

Cristian Callegaro

(Estratto da “Norme e tributi Plus Lavoro”, Il Sole 24 Ore, 15 ottobre 2025, in collaborazione con L’Unione Sarda)

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