L’Inps, con la circolare 145/2025 del 21 novembre, ha fornito le istruzioni per fruire della riduzione contributiva in favore delle imprese edili che, anche per quest’anno, è stata confermata nella misura dell’11,50% dal decreto interministeriale (Lavoro-Economia) del 29 settembre 2025. L’operatività si pone in linea con quella degli anni precedenti.

Datori di lavoro aventi diritto

I datori di lavoro interessati al beneficio sono quelli classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 1.13.01 a 1.13.05 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 4.13.01 a 4.13.05, nonché caratterizzati dai codici da 4.13.01 a 4.13.05. Rimangono sempre escluse le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, contraddistinte dai codici statistici contributivi 1.13.06, 1.13.07, 1.13.08; 4.13.06, 4.13.07,4.13.08.

Misura

Il beneficio spetta nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale, così come non spetta per i lavoratori per i quali sono previste agevolazioni ad altro titolo che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (ad esempio, esonero per l’occupazione giovanile previsto dall’articolo 22 del Dl 60/2024 – decreto Coesione). In presenza di contratti di solidarietà, il beneficio è fruibile solo per i lavoratori ai quali non viene applicata la riduzione d’orario. Dal calcolo della riduzione contributiva deve essere escluso il contributo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (articolo 25, quarto comma, della legge 845/1978). La base di calcolo dell’agevolazione deve essere ridotta delle eventuali misure compensative spettanti in caso di conferimento del Tfr a previdenza complementare o al Fondo di tesoreria Inps.

Condizioni di accesso

L’accesso al beneficio è subordinato al possesso del Durc e al rispetto delle norme in materia di minimale di retribuzione imponibile (articolo 1, comma 1, del Dl 338/1989). Inoltre, i datori di lavoro non devono avere riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione.

Istanze

Per la fruizione del beneficio, applicabile per i periodi di paga da gennaio 2025 a dicembre 2025, occorre, come di consueto, trasmettere specifica domanda all’Inps. Per quest’anno le domande vanno trasmesse entro il 15 marzo 2026 (considerato che il termine cade di domenica, si ritiene siano valide le domande che saranno presentate entro il 16 marzo). Come negli anni passati, occorre inviare telematicamente il modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale. Ricevuta l’istanza, Inps effettuerà gli opportuni controlli e, in caso di esito positivo, entro il giorno successivo alla definizione dell’istanza attribuirà alla posizione contributiva il codice di autorizzazione 7N per il periodo da novembre 2025 a febbraio 2026. L’esito sarà visualizzabile all’interno del cassetto previdenziale del contribuente. In fase di fruizione, i sistemi informativi centrali verificano nuovamente la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la riduzione, non consentendo la fruizione del beneficio ai datori di lavoro che non siano in possesso di un inquadramento coerente con la riduzione in trattazione, anche se previamente autorizzati. Esposizione in Uniemens

Sono stati confermati i codici da esporre in uniemens per la fruizione dello sgravio. Si tratta del codice causale L206, da indicare in < AltreACredito > di < DatiRetributivi >, per esporre il beneficio corrente e del codice causale L207, nell’elemento < AltrePartiteACredito > di < DenunciaAziendale >, che invece deve essere utilizzato per il recupero degli arretrati relativi al 2025. Gli stessi elementi devono essere utilizzati anche per gli operai non più in forza, ma in questo caso senza valorizzare le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero. Inoltre, per tali lavoratori deve essere valorizzato l’elemento < TipoLavStat > con il codice NFOR. Resta fermo che il beneficio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive uniemens fino al mese di competenza febbraio 2026 (flusso trasmesso entro il 31 marzo 2026). Come di consueto, per quanto riguarda le matricole sospese o cessate, il recupero dello sgravio per i mesi precedenti la cessazione o la sospensione avviene tramite la procedura delle regolarizzazioni contributive (uniemens/vig), previa presentazione di apposita istanza tramite cassetto previdenziale e autorizzazione dell’istituto (vedi allegato 2 alla circolare).

Matteo Cremonesi

(Estratto da “Norme e tributi Plus Lavoro”, Il Sole 24 Ore, 24 novembre 2025, in collaborazione con L’Unione Sarda)

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