Datore responsabile per l’infortunio con l’attrezzatura «vietata» al lavoratore
Secondo la Cassazione l’obbligo di formazione del dipendente include anche i rischi derivanti da strumenti che non vengono direttamente utilizzatiPer restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
In materia di responsabilità del datore di lavoro per infortuni sul lavoro, l’obbligo di formazione e informazione include anche i rischi derivanti da attrezzature presenti nell’ambiente di lavoro, anche se non utilizzate direttamente dal lavoratore.
Questa la conclusione della Cassazione che si legge in una pronuncia con cui è stato rigettato il ricorso di un datore di lavoro condannato dal Tribunale e dalla Corte d’appello per l’infortunio occorso a un lavoratore. Nella sentenza la Quarta sezione penale della massima corte aggiunge che «la condotta imprudente del lavoratore non esime il datore di lavoro dalla responsabilità se il sistema prevenzionistico è carente». La vicenda riguarda un lavoratore con mansioni di giardiniere al quale veniva assegnato il compito di avvicinare rami e fogliame a un’apposita macchina per frantumarli (“cippatrice”).
Da quanto emerso dal processo, il lavoratore non aveva titolo per azionare la macchina, ma anzi gli era stato espressamente vietato. Durante il lavoro, mentre la macchina era incustodita, l’addetto si è posizionato sopra la cippatrice spingendo con un piede il materiale che si era incastrato. Nell’operazione il piede è rimasto incastrato e l’addetto ha subito l’amputazione di due dita. Sia il Tribunale che la Corte territoriale hanno confermato la condanna del datore di lavoro per lesioni personali gravi ai danni del lavoratore e violazione delle norme antinfortunistiche. L’imputato ha sostenuto che l’azione del lavoratore fosse imprudente e anche esorbitante rispetto alla sua qualifica e mansione, inquanto il compito assegnato era solo quello di avvicinare legno e fogliame alla macchina. L’imputato ha pertanto sostenuto che l’addetto era stato “formato” e “informato” solo rispetto a tale mansione.
Dal processo è emerso che il lavoratore, straniero, non aveva ricevuto né formazione né informazioni sui rischi della lavorazione; e che anzi, pur non conoscendo l’italiano, aveva ricevuto un fascicolo informativo esclusivamente in lingua italiana. I giudici della Cassazione hanno confermato le argomentazioni e le conclusioni del Tribunale e della Corte d’appello, e hanno rigettato il ricorso. «La Corte di appello - si legge nella pronuncia n. 12780/2026 dell’8 aprile - ha infatti chiarito, con argomentazione non manifestamente illogica, che, “a tutto concedere”, anche ove non fosse provato che fosse stabilmente addetto alla cippatrice, il datore di lavoro non sarebbe andato esente da responsabilità, poiché la concreta organizzazione delle lavorazioni aveva determinato l’esposizione di un lavoratore non formato all’area di rischio generata dalla macchina in funzione, lasciata incustodita per scelta operativa dell’addetto».
Più in generale, «la normativa antinfortunistica è destinata a proteggere il lavoratore anche da incidenti che possano derivare da sua colpa e impone al datore di lavoro di prevenire prassi operative scorrette e foriere di pericoli, governando anche il rischio dell’errore umano, che costituisce evenienza tipica del lavoro. Ne consegue che la condotta imprudente o negligente del lavoratore, in presenza di criticità del sistema prevenzionistico approntato dal datore di lavoro, non assume efficacia esimente». Richiamando le norme del testo unico sulla sicurezza sul lavoro (articolo 73, comma 2) i giudici spiegano che «la disposizione, per la sua stessa formulazione, non limita l’obbligo informativo alla sola attrezzatura che il lavoratore utilizza in via diretta, ma lo estende a quelle presenti nell’area di lavoro con cui egli può venire in contatto o rispetto alle quali possono verificarsi interferenze nello svolgimento delle attività affidategli». Ricordando simili conclusioni in casi analoghi, la Cassazione afferma infine che «l’obbligo informativo si estende anche ai rischi derivanti dall’esecuzione di operazioni altrui interferenti e impone di mettere a disposizione dei lavoratori ogni informazione e istruzione d’uso necessaria alla salvaguardia dell’incolumità, anche se relativa a strumenti non usati normalmente».
Massimo Frontera
(Estratto da “Norme & Tributi Plus Enti Locali & Edilizia”, Il Sole 24 Ore, 9 aprile 2026, in collaborazione con L’Unione Sarda)
