Sono numerose le integrazioni conte­nute nell’aggiornamento del decreto dirigenziale sulla composizione ne­goziata pubblicato nel bollettino uffi­ciale del ministero della Giustizia il 1° giugno 2026, che sostituisce quello del 21 marzo 2023.

I debiti tributari

Le più significative riguardano il trat­tamento dei debiti tributari in tale percorso e il test pratico per la verifi­ca della perseguibilità del risanamen­to, il cui scopo è quello di permettere all’imprenditore di valutare, attraver­so il rapporto fra il debito da pagare e l’importo dei flussi che possono essere destinanti al suo servizio, in quale misura il risanamento sia ra­gionevolmente perseguibile e se ri­chiede interventi straordinari(come, ad esempio, la cessione dell’azienda); per le imprese minori è stata prevista la possibilità di un test semplificato.

Quanto ai debiti tributari, il decreto ricorda che l’imprenditore può for­mulare una proposta di accordo tran­sattivo alle agenzie fiscali (Entrate e Dogane) e all’agente della riscossio­ne, avente a oggetto il pagamento parziale e/o dilazionato di tutti i debiti tributari erariali, relativi a imposte, sanzioni e interessi, alla quale deve essere allegata:

i) una relazione che ne attesti la con­venienza, redatta da un professioni­sta indipendente e

ii) una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal revisore legale del soggetto pro­ponente, se esistente, oppure, in caso contrario, da un revisore legale appo­sitamente designato dall’imprendito­re a tale scopo.

Revisore o attestatore

Il provvedimento precisa che il revisore legale è fi­gura distinta da quella del professionista che atte­sta la convenienza della proposta di accordo e da questa affermazione discende inderogabilmente che, se l’impresa dispone di un revisore legale, la relazione sulla veridicità dei dati aziendali deve es­sere redatta da tale soggetto, mentre l’attestazio­ne sulla convenienza deve essere rilasciata da un professionista indipendente diverso dal revisore legale, non potendo quest’ultimo essere conside­rato indipendente.

Pertanto, il revisore legale in carica non può redige­re anche l’attestazione sulla convenienza e il pro­fessionista indipendente non può redigere la rela­zione sulla veridicità dei dati aziendali, se la società ha un revisore.

Sebbene non lo precisi, il decreto sembrerebbe escludere anche che, ove la società non sia mu­nita di un revisore legale, un unico professionista esterno possa redigere entrambe le relazioni, il che tuttavia non pare vietato dall’art. 23 CCII, come ha ritenuto il Tribunale di Milano con decreto 21 mag­gio 2026 (giudice: Laura De Simone).

Per la formulazione della proposta non è previsto un termine, ma, anche in considerazione dei tempi di cui le agenzie fiscali hanno fisiologicamente bi­sogno per pronunciarsi su queste proposte, è op­portuno - precisa il decreto - che essa venga for­mulata il più presto possibile.

Il ruolo dell’esperto

Il provvedimento non fornisce indicazioni sull’at­tività che in merito all’accordo tributario deve es­sere svolta dall’esperto: significa che quest’ultimo non è tenuto a svolgerne alcuna? In effetti, tranne che in un caso per quanto consta, l’esperto ha assun­to sinora più il ruolo di spettatore che di protagoni­sta nell’ambito di tali accordi e, del resto, ai sensi del citato articolo 23, l’accordo deve essere comunicato all’esperto solo dopo che è stato concluso fra l’impren­ditore e le agenzie fiscali; è tuttavia buona prassi che egli venga informato sia del contenuto della proposta prima che questa venga presentata, sia dell’anda­mento delle trattative con le agenzie fiscali. L’esperto può quindi svolgere preventivamente, ove sia utile ai fini del risanamento, solo una funzione meramente dissuasiva, salvo iscrivere, a cose fatte, il suo dissen­so nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del Codice della crisi d’impresa e dell’insol­venza? In quali circostanze si rende opportuno un suo intervento? Quali indicazioni può dare l’esperto circa le attestazioni che devono essere allegate alla proposta di accordo transattivo tributario, al fine di agevolare le trattative con le agenzie fiscali, atteso il suo ruolo di facilitatore dei rapporti con i creditori? Ogni esperto risponderà a queste domande sul campo, in base alla propria sensibilità e al proprio know how.

Giulio Andreani

(Estratto da “Norme & Tributi Plus Fisco”, Il Sole 24 Ore, 2 giugno 2026, in collaborazione con L’Unione Sarda)

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