Cooperative agricole, incerto il bonus per gli investimenti
Anche le coop possono avvalersi dell’agevolazione prevista dalla legge di Bilancio 2026, ma a determinate condizioniPer restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Anche le società cooperative, comprese quelle agricole, in quanto titolari di reddito d’impresa, possono avvalersi della agevolazione prevista dalla legge di Bilancio 2026 (legge 199, commi da 427 a 436 ) nota come “iperammortamento” nella modalità della maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisto dei beni agevolabili Industria 4.0 e 5.0 per la determinazione delle quote di ammortamento, agevolazione applicabile per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Il fine della agevolazione dell’incentivazione degli investimenti appare, tuttavia, pressoché vanificato per una parte significativa delle società cooperative, che, in forza delle esenzioni di cui beneficiano, presentano redditi normalmente di entità contenuta che, di fatto, non consentono di avvalersi dell’agevolazione sotto forma di iperammortamento. L’incentivo, poi, salvo rarissimi casi, si rivela, di fatto, inesistente per le coop agricole di conferimento che esercitano attività di commercializzazione, anche previa lavorazione e trasformazione dei prodotti conferiti prevalentemente dai soci, nonostante pongano in essere con frequenza investimenti significativi.
Tali cooperative, per la loro modalità tipica di comportamento espressamente riconosciuta anche dalla stessa agenzia delle Entrate ( circolare 9 luglio 2003, n. 37/E , § 2.3), infatti, provvedono alla valorizzazione dei prodotti conferiti dai soci “con prezzo da determinare” (Dm 15 novembre 1975) a consuntivo, attribuendo agli stessi l’intero avanzo della gestione mutualistica con conseguente chiusura del bilancio “a pareggio” o evidenziando utili di modesta entità soprattutto riferiti all’avanzo dall’esercizio di attività non mutualistiche, per definizione marginali o, quantomeno, non prevalenti. Le stesse, inoltre, beneficiano anche della esenzione totale dei redditi conseguiti mediante l’allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci (articolo 10 del Dpr 601/1973). Tali tipologie di cooperative agricole, particolarmente diffuse e comprendenti realtà importanti della trasformazione di prodotti agricoli (quali le produzioni lattiero-casearie, le cantine, le lavorazione di ortofrutta, cereali eccetera), pertanto, proprio a causa della loro modalità tipica di funzionamento e della disciplina specifica ai fini dell’imposizione diretta, non hanno possibilità alcuna di avvalersi dell’iperammortamento anche in presenza di investimenti rilevanti, risultando, quindi, ingiustamente penalizzate rispetto ad imprese concorrenti non cooperative, si ribadisce, in contrasto con l’incentivazione degli investimenti che, secondo l’interpretazione logico-sistematica della norma, è il fine della stessa.
La legge di Bilancio (commi da 454 a 459 ) - proprio per andare incontro ai soggetti che, in quanto non titolari di reddito d’impresa, ma titolari di reddito su base catastale come gli agricoltori, non possono avvalersi dell’iperammortamento - ha previsto una misura “compensativa” (peraltro con una dotazione di risorse di entità del tutto insoddisfacente) sotto forma di credito d’imposta nella misura del 40% per gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali 4.0 fino a 1 milione di euro effettuati dal 1° gennaio 2026 al 28 settembre 2028 riservata alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura. Ebbene, per le cooperative agricole di conferimento, si ribadisce titolari di reddito d’impresa, ancorché aventi la qualifica di Iap (Imprenditore agricolo professionale) ed esercenti attività agricole e/o connesseex articolo 2135 del Codice civile, dovrebbe verificarsi l’esclusione soggettiva al diritto ad avvalersi dell’agevolazione del credito d’imposta che, alla lettera della norma (comma 454). è riservata alle «imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura». L’unica possibilità per accedere al credito d’imposta parrebbe (forse) possibile per le sole società cooperative agricole che, rivestendo la qualifica di società agricola ex articolo 2 del Dlgs 99/2004, abbiano esercitato l’opzione per la tassazione su base catastale ex articolo 32 del Tuir. La possibilità di avvalersi dell’agevolazione in presenza dell’opzione deve, tuttavia, essere verificata ove si consideri che il reddito, ancorché dichiarato su base catastale, è considerato comunque d’impresa e che normalmente l’attività svolta da tali cooperative non è quella della produzione primaria di prodotti agricoli ma quella “connessa” della loro trasformazione e, pertanto, appare necessaria ed opportuna una conferma ufficiale. Se, concretamente, si intende incentivare gli investimenti in settori così importanti dell’economia - garantendo parità di condizioni nell’accesso all’agevolazione a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita - occorre estendere esplicitamente il credito d’imposta alle strutture che (seppure potenzialmente rientranti nell’iperammortamento) non hanno alcun vantaggio specifico ad opzionarlo, finendo per vedersi negato qualunque supporto fiscale agli investimenti in programma.
Gianni Allegretti - Giorgio Gavelli
(Estratto da “Top24 Fisco”, Il Sole 24 Ore, 3 febbraio 2026, in collaborazione con L’Unione Sarda)
