Anche le società cooperative, com­prese quelle agricole, in quanto ti­tolari di reddito d’impresa, possono avvalersi della agevolazione prevista dalla legge di Bilancio 2026 (leg­ge 199, commi da 427 a 436 ) nota come “iperammortamento” nella modalità della maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisto dei beni agevolabili Indu­stria 4.0 e 5.0 per la determinazione delle quote di ammortamento, age­volazione applicabile per gli investi­menti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Il fine della agevolazione dell’incen­tivazione degli investimenti appare, tuttavia, pressoché vanificato per una parte significativa delle società cooperative, che, in forza delle esen­zioni di cui beneficiano, presentano redditi normalmente di entità contenuta che, di fatto, non consentono di avvalersi dell’agevo­lazione sotto forma di iperammorta­mento. L’incentivo, poi, salvo rarissi­mi casi, si rivela, di fatto, inesistente per le coop agricole di conferimento che esercitano attività di commercializzazione, anche previa lavora­zione e trasformazione dei prodotti conferiti prevalentemente dai soci, nonostante pongano in essere con frequenza investimenti significativi.

Tali cooperative, per la loro modalità tipica di comportamento espressa­mente riconosciuta anche dalla stes­sa agenzia delle Entrate ( circolare 9 luglio 2003, n. 37/E , § 2.3), infatti, provvedono alla valorizzazione dei prodotti conferiti dai soci “con prez­zo da determinare” (Dm 15 novem­bre 1975) a consuntivo, attribuendo agli stessi l’intero avanzo della ge­stione mutualistica con conseguen­te chiusura del bilancio “a pareg­gio” o evidenziando utili di modesta entità soprattutto riferiti all’avanzo dall’esercizio di attività non mutualistiche, per definizione marginali o, quantomeno, non preva­lenti. Le stesse, inoltre, beneficiano anche della esenzione totale dei redditi conseguiti median­te l’allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci non­ché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici e di animali confe­riti prevalentemente dai soci (articolo 10 del Dpr 601/1973). Tali tipologie di cooperative agricole, particolarmente diffuse e comprendenti realtà importanti della trasformazione di prodotti agri­coli (quali le produzioni lattiero-casearie, le canti­ne, le lavorazione di ortofrutta, cereali eccetera), pertanto, proprio a causa della loro modalità tipi­ca di funzionamento e della disciplina specifica ai fini dell’imposizione diretta, non hanno possibilità alcuna di avvalersi dell’iperammortamento anche in presenza di investimenti rilevanti, risultando, quindi, ingiustamente penalizzate rispetto ad im­prese concorrenti non cooperative, si ribadisce, in contrasto con l’incentivazione degli investi­menti che, secondo l’interpretazione logico-si­stematica della norma, è il fine della stessa.

La legge di Bilancio (commi da 454 a 459 ) - pro­prio per andare incontro ai soggetti che, in quan­to non titolari di reddito d’impresa, ma titolari di reddito su base catastale come gli agricoltori, non possono avvalersi dell’iperammortamento - ha previsto una misura “compensativa” (peraltro con una dotazione di risorse di entità del tutto insoddisfacente) sotto forma di credito d’imposta nella misura del 40% per gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali 4.0 fino a 1 milione di euro effettuati dal 1° gennaio 2026 al 28 settembre 2028 riservata alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura. Ebbene, per le cooperative agricole di conferimento, si ribadisce titolari di reddito d’impresa, ancorché aventi la qualifica di Iap (Imprenditore agrico­lo professionale) ed esercenti attività agricole e/o connesseex articolo 2135 del Codice civile, dovrebbe verificarsi l’esclusione soggettiva al diritto ad avvalersi dell’agevolazione del credito d’imposta che, alla lettera della norma (comma 454). è riservata alle «imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura». L’u­nica possibilità per accedere al credito d’imposta parrebbe (forse) possibile per le sole società co­operative agricole che, rivestendo la qualifica di società agricola ex articolo 2 del Dlgs 99/2004, abbiano esercitato l’opzione per la tassazione su base catastale ex articolo 32 del Tuir. La possi­bilità di avvalersi dell’agevolazione in presenza dell’opzione deve, tuttavia, essere verificata ove si consideri che il reddito, ancorché dichiarato su base catastale, è considerato comunque d’impre­sa e che normalmente l’attività svolta da tali coo­perative non è quella della produzione primaria di prodotti agricoli ma quella “connessa” della loro trasformazione e, pertanto, appare necessaria ed opportuna una conferma ufficiale. Se, concre­tamente, si intende incentivare gli investimenti in settori così importanti dell’economia - garan­tendo parità di condizioni nell’accesso all’age­volazione a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita - occorre estendere esplicitamente il credito d’imposta alle strutture che (seppure potenzialmente rientranti nell’i­perammortamento) non hanno alcun vantaggio specifico ad opzionarlo, finendo per vedersi ne­gato qualunque supporto fiscale agli investimenti in programma.

Gianni Allegretti - Giorgio Gavelli

(Estratto da “Top24 Fisco”, Il Sole 24 Ore, 3 febbraio 2026, in collaborazione con L’Unione Sarda)

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