Vale anche per le concessioni de­maniali marittime relative a beni im­mobili appartenenti al demanio dello Stato la facoltà di versare l’imposta di registro anno per anno, senza do­verla necessariamente corrisponde­re una tantum sull’intera durata del rapporto. Lo chiarisce l’agenzia del­le Entrate con la risposta n. 72 del 9 marzo 2026.

Il caso esaminato riguarda il rilascio, da parte di un Comune, di una con­cessione demaniale marittima aven­te a oggetto spazi a mare e a terra costituenti un porto turistico, con du­rata pluriennale. In base all’articolo 5 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 131/1986 (il Tur, testo unico dell’im­posta di registro), l’atto è soggetto a imposta di registro nella misura del 2 per cento del canone complessiva­mente pattuito.

La questione da risolvere è però quella inerente alle modalità di as­solvimento del tributo. Al riguardo, la società istante ha richiamato l’ar­ticolo 3, comma 16, del Dl 95/2012, che estende alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato la disciplina dell’articolo 17, comma 3, del Tur. Quest’ultima disposizione consente, per le loca­zioni pluriennali, di optare tra il paga­mento dell’imposta sull’intero corri­spettivo contrattuale e il versamento annuale commisurato al canone di ciascun anno.

Nel motivare la risposta, l’Agenzia ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale di questa materia, osservando che il trasferimento a Re­gioni ed enti locali delle funzioni am­ministrative in tema di demanio ma­rittimo - operato dal Dlgs 112/1998 non incide sulla titolarità del bene demaniale, che resta comunque nel patrimonio dello Stato. La giurisprudenza amministrativa ha infatti chia­rito che la subdelega di funzioni non determina il passaggio del bene nel patrimonio dell’ente terri­toriale: non assume rilievo dirimente che il prov­vedimento concessorio sia formalmente adotta­to da un ente delegato, come un Comune.

Nel caso concreto, trattandosi di concessio­ne amministrativa relativa a un porto turistico appartenente al demanio pubblico dello Stato, l’imposta di registro può quindi essere assolta, a scelta, sull’intera durata del rapporto oppure an­nualmente, in relazione al canone di ciascun anno senza rilievo per il fatto che la concessione è stata rilasciata dal Comune competente per territorio.

Angelo Busani

(Estratto da “Norme & Tributi Plus Fisco”, Il Sole 24 Ore, 9 marzo 2026, in collaborazione con L’Unione Sarda)

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