Casse edili, no all’obbligo di iscrizione per chi svolge attività edilizia in modo non prevalente
Il chiarimento del Ministero del Lavoro in una risposta a interpello arrivato dalle imprese dell’AniePer restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La congruità in edilizia - con relativo obbligo di Durc - è legato alle sole attività edili svolte in cantiere. L’iscrizione alla Cassa edile attiene invece all’attività dell’impresa ed è obbligatoria per gli operatori che svolgono in prevalenza attività edile. Questo, in sintesi il chiarimento del Ministero del Lavoro, in risposta a un interpello della Federazione nazionale imprese elettroniche ed elettrotecniche (Anie). L’organizzazione ha rivolto al ministero del Lavoro due quesiti in materia di Durc di congruità e di iscrizione alla Cassa edile.
Più precisamente, l’Anie ha chiesto «se l’obbligo di iscrizione alle Casse Edili - e il conseguente assoggettamento alle connesse verifiche – ricorra esclusivamente con riferimento alle imprese inquadrate o inquadrabili nel settore edile, ossia che svolgono in modo prevalente attività riconducibili all’edilizia».
Secondariamente, è stato chiesto se «la disciplina sulla congruità debba essere circoscritta alle sole imprese che applicano il Ccnl Edilizia, restando, pertanto, escluse da tale obbligo quelle imprese che, pur realizzando attività edili in modo accessorio, risultano correttamente inquadrate sotto altro settore contrattuale, come ad esempio quello metalmeccanico». In risposta al primo quesito, il ministero del Lavoro ha chiarito che «l’iscrizione alla Cassa edile risulta strettamente legata all’attività prevalentemente svolta dall’impresa medesima, allo specifico settore in cui la stessa opera e alla contrattazione applicata».
I tecnici hanno ricordato che la Corte di Cassazione (sentenza n. 9803/2020) ha stabilito da tempo che «l’obbligo di iscrizione alle Casse Edili vige solo per le imprese che in concreto si occupano prevalentemente di edilizia». Il Durc di congruità è invece legato alla singola lavorazione in cantiere svolta dall’impresa, indipendentemente dal fatto che essa svolga normalmente attività edilizia in modo prevalente o meno.
«La verifica della congruità - precisa il ministero del Lavoro - è circoscritta, nell’ambito di ciascun cantiere, a tutti gli interventi realizzati nel settore edile, mentre, allo stato, le lavorazioni non edili non sono soggette a tale verifica».
Diversamente, «tutte le altre attività, quand’anche connesse alla fornitura di opere essenziali al lavoro di cantiere, ma che in esso non si svolgono, devono essere escluse dal calcolo della manodopera computata ai fini del rilascio della certificazione di congruità». «In conclusione - afferma l’interpello - si ritiene che le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività edile hanno sia l’obbligo di richiedere il rilascio del Durc di congruità per i lavori edili realizzati nell’ambito del cantiere, sia quello di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa. Invece, per le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile è previsto solo l’obbligo di richiedere il rilascio del Durc di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell’ambito del cantiere, ma non l’obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa».
«Pertanto - conclude il ministero - le Casse Edili e/o le Edilcassa competenti dovranno rilasciare il Durc di congruità a tali imprese, non iscritte alla Cassa Edile/Edilcassa, senza imporre loro alcun obbligo di iscrizione, fermo l’obbligo - da parte di dette imprese - di corrispondere eventuali costi del servizio».
Massimo Frontera
(Estratto da “Norme e tributi Plus Enti Locali & Edilizia”, Il Sole 24 Ore, 16 gennaio 2026, in collaborazione con L’Unione Sarda)
