Ampliamento del campo di applica­zione e operatività dei requisiti am­bientali sin dalle prime fasi del pro­getto, in modo da integrarli in modo organico nella concezione dell’in­tervento.

La stazione appaltante è tenuta, infatti, a far riferimento ai Cam già nel Documento di indirizzo alla progettazione (Dip) per fornire indicazioni al progettista. E poi, una maggiore attenzione per la protezio­ne della biodiversità, la conservazio­ne degli ecosistemi e la mitigazione dei cambiamenti climatici, con indi­cazioni specifiche indirizzate ai pro­gettisti. Sono alcune delle tantissime novità contenute nel decreto con cui il ministero dell’Ambiente ha emana­to i nuovi Criteri ambientali minimi per l’edilizia (Dm 24 novembre 2025) che vanno in vigore il 2 febbraio 2026, andando a sostituire i vecchi Cam (Dm 256 del2022). Devono se­guire le nuove regole anche i sogget­ti privati che assumono in via diretta, o in regime di convenzione, l’esecu­zione delle opere di urbanizzazione a scomputo.

Per adempiere agli obblighi previ­sti dai Cam, l’amministrazione ap­paltante può avvalersi di esperti in progettazione sostenibile che pos­sono prestare attività di supporto al Rup. I nuovi Cam forniscono, inoltre, indicazioni operative per redigere gli studi semplificati di Valutazione ambientale del ciclo di vita (Lca) e di Valutazione dei costi del ciclo di vita (Lcc). In particolare, gli studi di Lca, elaborati secondo la metodologia semplificata indicata nei Cam, garantiscono la conformità ai contenuti richiesti per la relazione di sostenibilità dell’edificio del Pfte. In linea con la direttiva Epbd, il Dm aggiorna, inoltre, la metodo­logia di calcolo della prestazione energetica nella fase estiva, adottando un metodo dinamico ora­rio che consente – rispetto alle prescrizioni oggi utilizzate – di calcolare con più precisione la pre­stazione dell’edificio. Implementati anche i criteri per valutare la qualità dell’aria interna.

Entrata in vigore

Per i servizi di progettazione e direzione lavori, i nuovi Cam si applicano se i bandi o gli avvisi sono pubblicati a partire dal 2 febbraio o se l’invito a presentare l’offerta è inviato a partire da tale data. Per i lavori, i servizi di manutenzione e gli appalti integrati le nuove regole si applicano se i progetti a base di gara sono validati nel periodo di vigenza dei nuovi criteri. I nuovi Cam si applica­no anche alla progettazione svolta internamente dalla stazione appaltante, anche se affidata con lettera di incarico precedente al 2 febbraio 2026, non ancora validata.

Il periodo transitorio

Il passaggio dalle vecchie alle nuove regole vie­ne accompagnato da un periodo transitorio. Nel­lo specifico, ci sono casi in cui i vecchi Cam (Dm 256 del 2022 come modificato dal Dm 5 agosto 2024) continuano ad essere applicati anche dopo il 2 febbraio 2026. Accade per gli appalti integrati che hanno a base di gara un progetto di fattibili­tà tecnico-economica validato in vigenza del Dm 256 del 2022, i cui bandi o avvisi siano pubblicati (o inviati nel caso di procedure senza pubblica­zione del bando) entro tre mesi dalla data di vali­dazione del progetto di fattibilità. Lo stesso vale per gli appalti di soli lavori, per i quali continuano a valere i vecchi criteri se il progetto esecutivo è validato nel periodo di vigenza del Dm del 2022, purché i bandi o gli avvisi per la scelta del contra­ente siano pubblicati (o inviati) entro tre mesi dal­la data di validazione dell’esecutivo posto a base di gara.

Più ampio il campo di applicazione

La prima novità è nell’ampliamento del campo di applicazione: le nuove regole si applicano, infatti, a tutti i contratti pubblici, aventi per oggetto ser­vizi di progettazione e direzione lavori di interven­ti edilizi e opere di ingegneria civile, esecuzione di lavori, inclusi gli interventi di costruzione, ristrut­turazione, manutenzione e adeguamento.

Dunque, i Cam per l’edilizia si applicano non solo agli edifici, ma a qualunque opera o manufatto, a meno che non vi siano dei Cam specifici come accade, ad esempio, per le infrastrutture stradali che hanno i loro criteri ambientali da seguire. Per gli interventi edilizi che non riguardano l’opera nella sua interezza ma parte di essa, i nuovi Cam si applicano limitatamente alla porzione ogget­to di intervento. I Cam si applicano totalmente anche agli edifici tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché a quelli di valore storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica, ad esclusione dei singoli criteri ambientali (minimi o premianti) che non siano compatibili con gli interventi di con­servazione da realizzare. Devono seguire le nuo­ve regole non solo le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e i concessionari, ma anche i soggetti privati che assumono in via diretta, o in regime di convenzione, l’esecuzione delle opere di urbaniz­zazione a scomputo totale o parziale del contri­buto previsto per il rilascio del permesso.

Specifiche tecniche, clausole contrattuali e criteri premianti

I criteri ambientali sono distinti in specifiche tecniche, clausole contrattuali, criteri premianti. L’applicazione nella documentazione progettuale e di gara delle specifiche tecniche e delle clau­sole contrattuali è obbligatoria, ai sensi dell’arti­colo 57 comma 2 del codice dei contratti, per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti. I criteri premianti –va ricordato - sono da tenere in consi­derazione qualora la stazione appaltante utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell’aggiudi­cazione dell’appalto, assegnandovi una significa­tiva quota del punteggio tecnico attribuibile.

I Cam operativi sin dalle fasi progettuali

Le nuove regole si basano su un approccio oli­stico di architettura bioclimatica, basato «sull’in­tegrazione di conoscenze e di valori rispettosi dell’ambiente, del paesaggio e di tutti gli esseri viventi, al fine di ridurre gli impatti ambientali». Tali princìpi devono essere presi in considerazio­ne sin dalle prime fasi del progetto in modo da es­sere integrati in modo organico nella concezione dell’intervento.

Il recupero da preferire, l’analisi delle alternative nel Docfap

La stazione appaltante deve inserire nel Docu­mento di fattibilità delle alternative progettuali (Docfap) un’analisi che valuti, a fronte dell’esigen­za di costruire nuovi edifici, l’opportunità – sem­pre da preferire – di recuperare e adeguare edi­fici esistenti, di terminare eventuali incompiute e riutilizzare aree dismesse, al fine di contenere il consumo di suolo, favorire la permeabilità, con­trastare la perdita di habitat e di suoli agricoli produttivi ed evitare la distruzione del paesaggio agrario con conseguente riduzione della biodi­versità. L’analisi va basata sul confronto compa­rato tra le alternative prese in considerazione e deve condurre all’individuazione della soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi e bene­fici per la collettività e per l’ambiente, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle pre­stazioni da fornire. Nel caso di riuso e recupero di edifici storici, oltre all’analisi preliminare dello stato di conservazione e di consistenza del bene, si raccomanda l’utilizzo di protocolli di certifica­zione della sostenibilità, «individuando quelli che uniscono le caratteristiche di valenza storica alle prestazioni ambientali». Un’analisi che deve esse­re eseguita anche per evitare rallentamenti nella procedura di approvazione dei progetti da parte delle soprintendenze.

Progettisti esperti di sostenibilità in aiuto ai Rup

Per adempiere agli obblighi previsti dai Cam, l’amministrazione appaltante può avvalersi di esperti in progettazione sostenibile che possono prestare attività di supporto al Rup. La nomina del supporto viene effettuata già in fase di pro­grammazione delle opere pubbliche e l’onorario del professionista va inserito nel quadro econo­mico del progetto. Il professionista deve avere specifica esperienza nell’ambito della progetta­zione sostenibile, da provare in base al curricu­lum, all’esperienza maturata e alle certificazioni di competenza rilasciate da enti terzi.

Indicazioni operative per gli studi Lca e Lcc

I nuovi Cam forniscono indicazioni operative per redigere gli studi semplificati di Valutazione am­bientale del ciclo di vita (Lca) e di Valutazione dei costi del ciclo di vita (Lcc). In particolare, gli studi di Lca, elaborati secondo la metodologia sempli­ficata indicata nei Cam, garantiscono la conformi­tà ai contenuti richiesti per la relazione di sosteni­bilità dell’edificio del Pfte. Secondo il Codice degli appalti, infatti, il Pfte deve contenere (in linea ge­nerale e salva diversa motivata determinazione del Rup) una stima della valutazione del ciclo di vita dell’opera in un’ottica di economia circolare, seguendo le metodologie e gli standard interna­zionali, con particolare riferimento alla definizio­ne e all’utilizzo dei materiali da costruzione ovve­ro all’identificazione dei processi che favoriscono il riutilizzo di materia prima e seconda riducendo gli impatti in termini di rifiuti generati.

Gli studi Lca forniscono, inoltre, gli indicatori am­bientali utili per una stima della Carbon Footprint dell’edificio in relazione al ciclo di vita, anch’essa parte dei contenuti del Pfte secondo il codice dei contratti. Nell’ottica della semplificazione, le valutazioni Lca e Lcc sono limitate ai seguenti elementi tecnici: strutture portanti (fondazione, elevazione, solai); chiusure esterne (chiusure opa­che e trasparenti, comprese le schermature, solai di copertura, solai controterra); partizioni interne orizzontali (solai, pavimentazioni flottanti, contro­soffitti, sottotetti); partizione interne verticali (pa­reti divisorie opache e trasparenti). E poi: strutture di collegamento (corridoi, ballatoi, scale); rivesti­menti interni ed esterni, incluse le pavimentazioni degli spazi esterni di pertinenza dell’edificio, fini­ture (incluse le pitture). Sono esclusi gli impianti, le sistemazioni esterne e gli arredi.

Direzione dei lavori, requisiti di sostenibilità verificati sulla base dell’Epd

In fase di esecuzione dei lavori, spetta alla direzio­ne dei lavori il compito di verificare la risponden­za dei requisiti di sostenibilità dei prodotti. A pari­tà di Rls (acronimo di Reference service life, ossia il periodo di tempo in cui il prodotto mantiene le sue prestazioni al di sopra del minimo accettabi­le), la prestazione di sostenibilità può essere ve­rificata comparando la dichiarazione ambientale del prodotto (Epd) relativa al progetto e quella del prodotto proposto dall’operatore economico. Ov­viamente, tutte le altre caratteristiche geometri­che e le prestazioni meccaniche e funzionali del prodotto devono essere soddisfatte. La verifica deve essere condotta sulla base degli indicatori di riferimento contenuti nello studio Lca a cor­redo del progetto. La conformità è garantita con una tolleranza massima del 10%, in positivo, nel valore di ognuno dei tre indicatori, inteso come sommatoria degli impatti di tutti i moduli del ciclo di vita.

Proposte migliorative in fase di gara, la prova nel rapporto Lca

Nel caso sia prevista dal disciplinare di gara la possibilità di presentare proposte migliorative, al fine della dimostrazione del miglioramento am­bientale, il rapporto Lca deve comprovare che la soluzione migliorativa determini una riduzione degli impatti ambientali rispetto alla soluzione di partenza del progetto di fattibilità tecnico-eco­nomica o esecutivo approvato, misurata in rela­zione agli indicatori di riferimento individuati nel rapporto Lca allegato al progetto.

Indicazioni già nel documento di indirizzo alla progettazione

La stazione appaltante è tenuta a far riferimento ai Cam nel Documento di indirizzo alla progetta­zione (Dip) per fornire indicazioni al progettista. I Cam sono infatti criteri progettuali obbligatori che il progettista affidatario o gli uffici tecnici del­la stazione appaltante (nel caso in cui il progetto sia redatto da progettisti interni), oppure l’opera­tore economico, nel caso di appalto congiunto di progettazione e lavori, utilizzano per la redazione del progetto fin dal livello di fattibilità tecnico-e­conomica.

Nel Dip la stazione appaltante indica quali tra i criteri premianti sono applicabili al progetto per il raggiungimento di una prestazione ambientale migliorativa rispetto ai contenuti minimi. Nel caso in cui la stazione appaltante ritenga di non appli­care alcuno dei criteri premianti previsti, deve darne opportuna giustificazione nel Dip.

Criteri premianti per la competenza dei progettisti

In relazione alla complessità dell’intervento, i nuo­vi Cam suggeriscono alla stazione appaltante di assegnare un criterio premiante alla competenza tecnica dei progettisti, valutata in base all’analisi dei curriculum e dell’esperienza dimostrata o del­le certificazioni di competenza rilasciate da enti terzi.

Relazione Cam, la mancata applicazione dei cri­teri va giustificata

Il progettista aggiudicatario deve elaborare una relazione Cam di progetto fin dal Pfte, risponden­do a tutti i criteri previsti dal Dm. Sul sito del mi­nistero dell’Ambiente verrà messo a disposizione un modello di relazione che potrà fungere da gui­da per i progettisti. In caso di mancata applica­zione dei criteri contenuti nel nuovo Dm, le moti­vazioni devono essere illustrate e giustificate dal punto di vista tecnico. Qualora il progetto sia sot­toposto ad un processo di certificazione dell’e­dificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale (rating systems) di livello nazionale o internazionale, la relazione deve evi­denziare, in modo documentato, l’equivalenza tra il criterio ambientale e il corrispondente criterio del protocollo adottato in termini di requisito e di verifica.

Bim, base dati aggiornata in base ai Cam

Se il progetto ricade nell’obbligo di utilizzo del Bim, il progettista aggiudicatario è tenuto a im­plementare la base dati con le informazioni deri­vanti dai Criteri ambientali minimi. Il modello Bim dovrà implementare i materiali e i componenti utilizzati, ai fini della manutenzione, del recupe­ro e del riutilizzo futuri, ad esempio applicando la norma En Iso 22057:2022 per fornire dichiara­zioni ambientali di prodotto.

Cambiamenti climatici e protezione degli ecosistemi

Il nuovo Dm introduce un nuovo capitolo dedi­cato alla protezione della biodiversità e degli ecosistemi e alla mitigazione dei cambiamenti climatici, dando indicazioni specifiche al proget­tista, da applicare per edifici, manufatti e opere in caso nuova costruzione, di ristrutturazione ur­banistica, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, restauro e risanamento conser­vativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, qualora siano previsti interventi nelle aree verdi. In particolare, si tratta di conservare gli ecosiste­mi presenti nell’area di intervento, anche se non soggetti a tutela, di prevedere un piano di manu­tenzione degli ecosistemi fluviali eventualmente presenti, nonché il miglioramento qualitativo e quantitativo del verde. Il progetto, inoltre, deve garantire il mantenimento dei profili morfologici esistenti, salvo quanto previsto nei piani di difesa del suolo e già in fase di Pft e è necessario inclu­dere uno screening del rischio climatico sull’area di intervento. Le misure di adattamento devono essere coerenti con i piani e le strategie di adat­tamento a livello locale, regionale o nazionale e prendere in considerazione il ricorso a soluzio­ni basate sulla natura, come i Sustainable urban drainage systems o devono basarsi, per quanto possibile, su infrastrutture blu o verdi.

Quote di rinnovabili anche superiori a quelle previste dalla normativa

Nel caso di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, restauro e risanamento conser­vativo e manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché nei casi di intervento sui sistemi impianti­stici, il progetto deve prevedere che il fabbisogno energetico sia soddisfatto, per quanto possibile, anche in misura superiore a quanto previsto dalle norme di settore, da impianti alimentati da ener­gia rinnovabile, da comunità energetiche o da energia proveniente da un sistema efficiente di riscaldamento e raffreddamento di quartiere.

A tal proposito va ricordato che le quote ob­bligatorie di Fer sono state modificate dal Dlgs che recepisce la direttiva Red III (direttiva Ue 2023/2001), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 20 gennaio e in vigore dal 4febbraio.

Diagnosi energetica «dinamica» anche al di sotto dei 5mila mq

Il nuovo Dm prevede, per la riqualificazione ener­getica e per la ristrutturazione importante di primo livello, la predisposizione di una diagnosi energetica dinamica anche per superfici utili ri­entranti nel range mille - 5mila mq (per tali su­perfici il Dm Cam del 2022 prevedeva, invece, una diagnosi “standard”). La diagnosi energetica deve essere conforme alle linee guida della nor­ma Uni/Tr 11775.

Prestazione energetica in fase estiva secondo la direttiva Epbd

Per la metodologia di calcolo della prestazione energetica nella fase estiva, il Dm fa riferimento alla direttiva Epbd. In particolare, il calcolo del fabbisogno e del consumo di energia deve tene­re conto delle condizioni variabili che incidono sul funzionamento e sulle prestazioni dell’impianto, come pure sulle condizioni interne, così da ot­timizzare il livello di costi, benessere (comfort), qualità dell’ambiente interno, facendo uso di in­tervalli di calcolo del tempo orari o sub-orari. Si tratta di adottare un metodo dinamico orario che permette di determinare la prestazione dell’edi­ficio con maggior precisione rispetto ad una va­lutazione effettuata con i parametri prescrittivi attualmente utilizzati.

Qualità dell’aria, requisiti più severi

Il progetto deve garantire un’adeguata qualità dell’aria interna in tutti i locali abitabili tramite la realizzazione non solo di sistemi di ventilazione meccanica, ma anche mediante l’implementa­zione di tecnologie per il monitoraggio dei para­metri relativi alla qualità dell’aria. Riguardo alla qualità dell’aria, i requisiti si fanno più stringenti e si prevede che la scelta dei materiali nell’edifi­cio sia focalizzata su materiali a basse emissioni per garantire il soddisfacimento delle condizioni low polluting o very low polluting building. Sono, inoltre, introdotte delle indicazioni specifiche per il recupero del calore nei sistemi di ventilazione meccanica, che devono prevedere un sistema in­tegrato che recupera l’energia contenuta nell’a­ria estratta e la utilizza nel processo di preriscal­damento. L’efficienza di recupero deve essere almeno dell’80% nel periodo di riscaldamento e deve essere previsto un by passin quello di raf­frescamento.

Illuminazione naturale, criteri estesi alla manu­tenzione e meno severi per le scuole

È esteso agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedono una modifica delle pareti finestrate, alla ristrutturazione edilizia, al restauro e risanamento conservativo, il criterio secondo cui è necessario assicurare i parametri di luce naturale minimi definiti dalla norma Uni En 17037, ossia almeno 300 lux per il 50%della superficie di riferimento e almeno 100 lux per il 95% della superficie. Valori da garantire per al­meno la metà delle ore di luce diurna. Non c’è più una distinzione di requisiti tra scuole primarie e secondarie, da una parte, e scuole materne e asili nido, dall’altra, il nuovo Dm prevede requisiti mi­nimi uguali per tutte le scuole: devono essere ga­rantiti 500 lux, per almeno il 50% della superficie di riferimento, e 300 lux, per almeno il 95% della superficie.

In particolare, nei progetti di ristrutturazione edi­lizia, restauro, risanamento conservativo, al fine di garantire una illuminazione naturale minima all’interno dei locali regolarmente occupati, se non sono possibili soluzioni architettoniche in grado di garantire i livelli di illuminazione indicati nei Cam, sia per motivi oggettivi che per effetto di norme di tutela o per specifiche indicazioni da parte delle Soprintendenze, è garantito un fat­tore medio di luce diurna maggiore del 2% per qualsiasi destinazione d’uso, escluse quelle per le quali sono vigenti norme specifiche di settore (come sale operatorie, sale radiologiche, ecc.) ed escluse le scuole materne, gli asili nido e le scuole primarie e secondarie per le quali il fattore medio di luce diurna da garantire, è maggiore del 3%.

Criteri più severi per il controllo solare

Anche per l’immissione della radiazione solare negli ambienti interni, i Cam si fanno più severi e richiedono precisi requisiti sia per le schermature solari mobili che per i sistemi di ombreggiamen­to fissi. Si applicano ai progetti di ristrutturazio­ne urbanistica, nuova costruzione, demolizione, ricostruzione e di ristrutturazione importante di primo e di secondo livello, nonché agli interventi di manutenzione straordinaria qualora compren­dano interventi di sostituzione degli infissi ester­ni. Nel caso delle schermature solari mobili, vie­ne richiesto il raggiungimento – nella stagione di raffrescamento estivo - di un valore del fattore di trasmissione solare totale (“Gtot”) pari o migliore della Classe 3 come definito dalla Uni En 14501. Per i sistemi fissi (aggetti), l’effetto di ombreg­giamento va verificato calcolando, per ciascuna esposizione verticale, i fattori di ombreggiamen­to medi delle finestre (Fov, Ffin, Fhor) della sta­gione di raffrescamento come descritto nella specifica tecnica UNI/TS 11300, e rispettando un valore inferiore a 0,85. Va inoltre considerato che tali sistemi non impediscano l’ingresso del­la radiazione solare in periodo invernale (apporti solari gratuiti), calcolando i fattori di ombreggia­mento medi della stagione di riscaldamento e rispettando un valore superiore a 0,3. Solo nei casi di impossibilità tecnica o autorizzativa, docu­mentata dal professionista, possono essere usa­ti, al posto dei sistemi fissi e schermature mobili esterne, vetri selettivi o a controllo solare o vetri in combinazione con schermature mobili integra­te nelle vetrate.

Radon, riduzione delle concentrazioni non solo nelle aree prioritarie

L’obiettivo di ridurre le concentrazioni di gas ra­don nelle residenze o nei luoghi di lavoro entro i 200 Bg/mc è esteso agli interventi di ristruttura­zione edilizia o di nuova costruzione indipenden­temente dalla zona in cui ricade l’edificio; quindi, non esclusivamente nelle aree prioritarie. Tale obiettivo si applica anche agli interventi di manu­tenzione straordinaria qualora prevedano opere che coinvolgono le strutture di locali a contatto, anche parziale, con il terreno.

Risanamento del degrado da umidità

Tra i nuovi criteri che il progetto deve rispettare spicca anche il risanamento del degrado da umi­dità negli edifici esistenti, da applicare agli inter­venti di restauro e risanamento conservativo su edifici storici e agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, quando si è in presenza di fenomeni di degrado da umidità. Si indirizzano i progettisti a prevedere idonei interventi di con­trasto e di risanamento dall’umidità negli elemen­ti tecnici, definiti mediante una preliminare fase di diagnosi. Il progetto deve, infatti, articolarsi nelle fasi di diagnosi, definizione dell’intervento, verifica dell’efficacia prestazionale della soluzio­ne adottata e manutenzione. Tutti i costi per lo svolgimento delle attività di verifica e manuten­zione devono essere previsti nella fase di proget­tazione e debitamente descritti e computati nel piano di verifica ed inseriti nel quadro economico di progetto.

Piano di manutenzione

Non è più il progettista a prevedere l’archiviazio­ne della documentazione tecnica da produrre per il piano di manutenzione dell’opera: i nuovi Cam attribuiscono alla stazione appaltante il compito di archiviare il piano di manutenzione elaborato dal progettista, al fine di consentire l’esecuzio­ne delle attività necessarie a garantire il man­tenimento delle prestazioni durante l’esercizio dell’opera. Il piano di manutenzione e il piano di demolizione devono essere coerenti con gli sce­nari di manutenzione, riparazione, sostituzione e fine vita di materiali, sistemi e componenti defini­ti dallo studio Lca-Lcc. Il piano di manutenzione deve contenere anche il programma di verifica dei livelli prestazionali, qualitativi e quantitativi, in riferimento alle prestazioni ambientali richieste dai Cam. L’archiviazione della documentazione tecnica dovrebbe essere resa nella sua rappre­sentazione Bim, in modo da garantire adeguata interoperabilità in linea con i formati digitali Ifc.

Il piano di decostruzione e demolizione redatto in base allo studio Lca-Lcc

Il piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita deve essere redatto sulla base del Re­ference Study Period (RSP) definito nello studio Lca-Lcc, dove questo sia disponibile, e deve esse­re coerente con la durata di vita e con gli scenari di fine vita di materiali, sistemi e componenti de­finiti nello stesso studio o ricavati dalla documen­tazione tecnica. Il progettista deve tener conto delle raccomandazioni del Sistema nazionale della Protezione dell’Ambiente (SNPA) “Criteri ed indirizzi tecnici condivisi per il recupero dei rifiuti inerti” del 2016, sulla base del documento “Orien­tamenti per le verifiche dei rifiuti prima dei lavori di demolizione e di ristrutturazione degli edifici” della Commissione europea e facendo riferimen­to ai contenuti della prassi Uni Pdr 75.

Mariagrazia Barletta

(Estratto da “Norme e tributi Plus Enti Locali & Edilizia”, Il Sole 24 Ore, 30 gennaio 2026, in collaborazione con L’Unione Sarda)

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