Bonus 4.0 alle imprese agricole escluse dall’iperammortamento
La legge di Bilancio 2026 ha previsto un credito d’imposta per investimenti effettuati fino al 28 settembre 2028Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Per le imprese operanti nel settore agricolo che non possono accedere al nuovo iperammortamento, la legge di Bilancio 2026 ha previsto un credito d’imposta 4.0 per investimenti effettuati fino al 28 settembre 2028. Possono fruire del nuovo iperammortamento, infatti, solo i soggetti titolari di reddito d’impresa; mentre ne sono esclusi, tra gli altri, coloro che determinano il reddito con criteri forfettari o con l’applicazione di regimi di imposta sostitutiva.
Nel mondo dell’agricoltura tanti saranno i soggetti esclusi: le imprese individuali e le società agricole che svolgono attività nei limiti dell’articolo 32 del Tuir e dichiarano redditi fondiari, così come coloro che dichiarano un reddito d’impresa forfettario, quali ad esempio le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale.
Dunque, quanto mai opportuna appare la previsione del nuovo credito d’imposta 4.0 per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla legge 199/2025: investimenti da effettuare dal 1° gennaio 2026 e fino al 28 settembre 2028 per i quali verrà concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 40% della spesa fino a 1 milione di euro.
Anche gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria sono agevolabili e, in tal caso, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Gli obblighi documentali
Particolare attenzione dovrà essere data agli obblighi documentali previsti a pena di revoca del beneficio e al meccanismo di recapture introdotto dalle nuove disposizioni normative. Sul primo versante vi è l’obbligo di conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili: obbligo che dovrà essere assolto tramite l’apposizione di «espresso riferimento alle disposizioni normative in esame» su fatture, documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati. Inoltre, è necessaria una specifica certificazione rilasciata da un soggetto incaricato alla revisione legale dei conti, che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. Se l’impresa agricola non è obbligata per legge alla revisione legale dei conti, allora la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro, e a tali imprese viene riconosciuta la possibilità di incrementare il credito d’imposta di 5mila euro per far fronte alle spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione.
Il meccanismo del recapture
Sul versante del recapture, la norma dispone che in caso di cessione a terzi o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa dei beni agevolati, o in caso di mancato riscatto per i beni in locazione finanziaria entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta va ridotto escludendo il relativo costo dall’originaria base di calcolo. Se il credito è già stato utilizzato in compensazione, allora dovrà essere riversato dal beneficiario, senza sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi. Per non incorrere alla rideterminazione del credito, è necessario che l’impresa effettui un investimento sostitutivo come previsto dai commi 35 e 36 della legge 205/2017 (a cui la manovra di Bilancio fa espresso richiamo), ovvero che l’impresa: sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato di riferimento; attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.
I limiti al cumulo
Sul fronte della cumulabilità con altre agevolazioni, viene invece previsto che il nuovo credito d’imposta 4.0 in esame non si applica agli investimenti che beneficiano del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, ai nuovi iperammortamenti e al credito d’imposta Zes unica Mezzogiorno per il settore agricolo e della pesca. Ma l’incentivo è comunque cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Luca Mambrin
(Estratto da “Top24 Fisco”, Il Sole 24 Ore, 26 gennaio 2026, in collaborazione con L’Unione Sarda)
