Per il 2026 il minimale di reddito per gli iscritti alla gestione Inps per artigiani e commercianti è di 18.808,00 euro, mentre il massimale è di 93.707,00 per chi è soggetto al metodo misto di calcolo della pensione e di 122.295,00 per quelli a cui si applica integralmen­te il metodo contributivo.

Con la circolare 14/2026, l’istituto di previdenza ha fornito le aliquo­te e i valori di riferimento validi per quest’anno.

L’aliquota contributiva pensionistica, già dall’anno scorso, è del 24% per tutti, a cui si aggiungono 0,62 euro mensili per alimentare le prestazioni di maternità. Inoltre, i commercianti sono tenuti a versare anche lo 0,46% destinato al fondo per la razionaliz­zazione della rete commerciale e lo 0,02% alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti le attività commerciali.

Oltre la prima fascia di retribuzio­ne pensionabile, corrispondente a 56.224,00 euro, l’aliquota contributi­va aumenta di un punto percentuale. Ne consegue che il contributo minimo annuale è pari a 4.521,36 euro per gli artigiani e a 4.611,64 euro per i com­mercianti.

Il minimale di reddito non si applica a chi esercita l’attività di affittacamere e i produttori di terzo e quarto grup­po iscritti alla gestione commercianti, che quindi versano in base al reddito effettivo, oltre ad aggiungere il contri­buto per la maternità.

Il contributo previdenziale massi­mo (Ivs), invece, è di 22.864,51 euro per gli artigiani e 23.314,31 euro per i commercianti che hanno anzianità contributiva al 1995, quindi soggetti al metodo di calcolo misto e al massi­male di 93.707,00 euro.

Per chi ha contribuzione solo dal 1996, il contributo massimo è di 30.011,51 euro se artigiano e 30.598,53 euro se commerciante.

I contributi sul minimale di reddito devono essere versati entro il 18 maggio, il 20 agosto, il 16 novem­bre e, poi, il 16 febbraio 2027. La quota relativa al reddito eccedente il minimale va versata a titolo di saldo 2025, primo e secondo acconto 2026 entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, tramite F24.

Nella circolare Inps ricorda che, chi ha avviato l’atti­vità nel 2025 e vuole beneficiare del regime forfet­tario, deve comunicare tale scelta entro il prossimo 28 febbraio. Invece chi avvia l’attività quest’anno, deve effettuare la comunicazione con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedi­mento di iscrizione alla relativa gestione, in modo da beneficiare della corretta contribuzione.

Sempre a questo riguardo, viene precisato che chi fruisce del regime agevolato e sposta l’attività in un’altra provincia, a differenza del passato, non deve presentare una nuova domanda per conti­nuare a rimanere in tale regime. Se, invece, vuole passare al regime ordinario, deve inviare la richie­sta entro il 28 febbraio affinché la variazione abbia effetto dal 1° gennaio 2026. Le comunicazioni ri­cevute dall’Inps dopo febbraio produrranno effetto dal 2027.

Matteo Prioschi

(Estratto da “Norme e Tributi Plus Lavoro”, Il Sole 24 Ore, 9 febbraio 2026, in collaborazione con L’Unione Sarda)

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