Prima di utilizzare incentivi anche di natura fiscale, le imprese devo­no verificare se la misura rientra nella disciplina degli aiuti di Stato e quali siano le condizioni previ­ste dalla normativa comunitaria per il corretto utilizzo dell’agevo­lazione. Il tema assume rilievo in relazione ai limiti quantitativi e ai plafond previsti dal regime di aiu­to specificamente applicabile, cui le imprese devono fare attenzio­ne al fine di evitare rischi di recu­pero del beneficio. A tal fine le in­formazioni rinvenibili nel Registro nazionale degli aiuti di Stato sono molto utili.

Le disposizioni normative di rife­rimento

La centralità della normativa co­munitaria nel sistema degli incen­tivi è confermata da due norme recenti. L’articolo 4 della legge 209/2023 ha introdotto una di­sposizione quadro per gli incenti­vi fiscali compatibili con i principi e le regole Ue in materia di aiuti di Stato. La norma riepiloga le prin­cipali modalità con le quali un aiu­to di Stato anche di natura fiscale può essere introdotto nel siste­ma nazionale e quali condizioni deve soddisfare richiamando le principali disposizioni unionali. Nella stessa linea, nel Codice de­gli incentivi introdotto con il Dlgs 184/2025 si prevede che – nel caso di incentivo che presenti le caratteristiche di aiuto di Stato in base all’articolo107 del Tratta­to sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) - è fatto salvo il rispetto della pertinente norma­tiva Unione europea. Se si tratta di incentivi fiscali qualificati come aiuti di Stato ovvero fruiti in regime di de mi­nimis la loro attivazione è subordinata alla registrazione del relativo regime nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna).

I limiti da verificare per le imprese

In questo contesto le imprese che intendo­no usufruire di un incentivo o agevolazione qualificati come aiuto di Stato devono verifi­care le condizioni e i limiti di utilizzo previsti dalla normativa comunitaria attraverso una attenta analisi degli aiuti già fruiti e median­te consultazione del registro Rna (o Sian per agricoltura e Sipa per pesca e acquacoltura). Tale registro è consultabile online e consente di verificare sia il regime di aiuto applicabile per la singola misura sia gli importi di aiuti già fruiti dall’impresa. Oltre al caso in cui l’incen­tivo qualificato come aiuto di Stato sia spe­cificamente autorizzato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, comma 3 del Tfue o sia previsto in relazione a speci­fici settori o servizi di interesse, le imprese devono porre particolare attenzione ai casi in cui la misura sia prevista nell’ambito: del regolamento (Ue) «generale» di esenzione per categoria 651/2014. Tale regolamento introduce diverse categorie di aiuti per i quali sono presenti delle intensità massime di aiu­to determinate per specifici costi ammissibili e considerando la dimensione dell’impresa (nell’articolo 4 del regolamento sono presenti le soglie per rientrare nel regolamento). In tale regime rientra ad esempio il recente credito di imposta per la Zes Unica; del regolamento (Ue) «generale» de minimis 2023/2831. L’at­tuale regolamento de minimis ha sostituito il precedente regolamento (Ue) 1407/2013 e prevede la possibilità di introdurre aiuti che non devono superare il limite di 300mila euro calcolato a livello di impresa unica (ossia di gruppo) nell’arco di tre anni su base mobile. In tale regime rientra ad esempio il credito di imposta per investimenti pubblicitari incre­mentali; di una comunicazione o di un quadro temporaneo introdotto dalla Commissione europea. Nel periodo Covid le imprese han­no conosciuto e spesso dovuto interpretare il Temporary Framework più volte modifica­to. In data 29 aprile 2026 è stato introdotto un nuovo quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente (C (2026)2947 final). In tale quadro la Commis­sione Ue - in particolare per i settori agricolo, pesca e acquacoltura e trasporto - introduce la possibilità per gli Stati di prevedere nuovi aiuti entro determinati limiti, individuati me­diante percentuali massime sui costi ammis­sibili o plafond monetari per impresa.

Il quadro prevede inoltre modifiche tempora­nee della disciplina nell’ambito del patto per l’industria pulita (Cisaf). Alle imprese, quindi, spetta la verifica delle condizioni del regime comunitario applicabile all’incentivo, degli eventuali limiti di utilizzo e delle disposizioni sul cumulo. Analisi fondamentali per mettersi al riparo da provvedimenti di recupero.

Pasquale Murgo

(Estratto da “Top24 Fisco”, Il Sole 24 Ore, 18 maggio 2026, in collaborazione con L’Unione Sarda)

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