Tax credit fino al 20% per il carburante in agricoltura, esclusi riscaldamento di serre e agromeccanica.

L’articolo 1, comma 1, lett. b), del Dl 42/2026 del 3 aprile 2026, inserendo l’articolo 8-ter nel Dl 38/2026, destina 30 milioni di euro «alle imprese agricole» per attutire il significativo rincaro del costo «di gasolio e benzina per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle attività agricole» sostenuto nel marzo di quest’anno e documentato dalle relative fatture d’acquisto. L’aiuto si traduce in un credito d’imposta che potrà giungere «fino al 20 per cento della spesa sostenuta» al netto dell’Iva. L’effettiva intensità varierà in funzione del limite di spesa secondo criteri dettati da specifico decreto Masaf/Mef da adottare entro il prossimo 4 maggio.

Al medesimo decreto, l’onere di individuare le procedure per invocare l’aiuto, gli adempimenti documentali, nonché le regole per controlli e eventuali revoche. Nonostante similitudini con i criteri dettati per gli analoghi aiuti concessi tra il 2022 e il 2023 a fronte del conflitto Russia-Ucraina, la nuova disposizione non li ripropone per intero, né tiene conto dell’evoluzione normativa di quei periodi. Il credito d’imposta si dovrà utilizzare in compensazione entro il 31 dicembre di quest’anno, non applicando i limiti alle compensazioni. L’incentivo, non imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, potrà cumularsi con altre agevolazioni purché considerato il vantaggio fiscale legato alla non imponibilità, non derivi al contribuente un complessivo beneficio che ecceda il costo sostenuto.

A differenza delle analoghe misure del passato, non sarà cedibile a terzi. Il tenore della nuova norma, con riferimento ai criteri soggettivi e oggettivi, si rifà alla sola legislazione civilistica. Non vi sono, pertanto, esclusioni soggettive in base ai regimi fiscali adottati e beneficeranno dell’aiuto tutti gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile che, al di là della forma giuridica rivestita, svolgono le attività di coltivazione, selvicoltura, allevamento e a queste connesse.

Il richiamo ai «mezzi utilizzati per l’esercizio delle attività agricole» pare subordinare il beneficio alla condizione che i carburanti alimentino le macchine agricole definite dall’articolo 57 del codice della Strada «a ruote o a cingoli».

In agricoltura, tuttavia, l’utilizzo di carburante è destinato anche ad altri macchinari: si pensi, ad esempio, alle pompe sommerse a gasolio per l’emungimento delle acque irrigue. A differenza delle norme relative agli aiuti concessi negli ultimi periodi 2022/2023, nessun riferimento al carburante per il riscaldamento di serre e fabbricati adibiti all’allevamento, il cui acquisto, pertanto, pare non dare diritto al beneficio. Silenzio anche sulle imprese esercenti l’attività agromeccanica, non destinatarie, dunque, dell’agevolazione. L’attività agromeccanica di cui all’articolo 5 del Dlgs 99/2004, tuttavia, se esercitata dal medesimo imprenditore agricolo nel rispetto del principio di prevalenza di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del Codice civile, costituisce attività agricola connessa che, come tale, non dovrebbe sfuggire al perimetro dell’incentivo.

La norma non fa espresso riferimento al carburante agricolo ad accisa agevolata di cui al Dpr 173/1998. Ciò porta a ritenere che il credito d’imposta sia determinabile per l’acquisto della generalità dei carburanti. Visto il periodo oggetto dell’aiuto, tale lettura è sensata. In alcuni territori, difatti, per le assegnazioni annuali dei carburanti agricoli vanno via settimane e non è escluso che, nell’attesa, le aziende ad inizio anno abbiano utilizzato carburanti ordinari. Nessuna indicazione sulle modalità di pagamento dei carburanti. In caso di titolarità di reddito agrario e di adozione del regime speciale Iva, non assistendosi ad una determinazione analitica del reddito e delle imposte, è consentito il pagamento in contanti, fermo restando il rispetto della soglia limite (Risp. 13/E/2018). La disposizione è applicabile «nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato», tuttavia non espressamente indicata.

Francesco Giuseppe Carucci

(Estratto da “Norme & Tributi Plus Fisco”, Il Sole 24 Ore, 21 aprile 2026, in collaborazione con L’Unione Sarda)

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