Agricoltori con detassazione Irpef a scaglioni anche per il 2026. Il Ddl di Bilancio 2026 interviene sul comma 44 della legge 232 del 2016 prorogando, ancora per un anno, l’agevolazione per imprenditori agricoli professionali (Iap) e coltivatori diretti.

Dal 2017 e fino al 2023, l’agevolazione consisteva nella non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei redditi dei terreni di Iap e coltivatori diretti iscritti nella previdenza; per il 2024 e 2025, la misura è stata prorogata ma con la previsione di un meccanismo a scaglioni. In particolare, i redditi dominicali e agrari dei soggetti beneficiari, considerati congiuntamente, concorrono alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali: 1 per lo 0% fino a 10mila euro; 2 al 50% oltre 10mila euro e fino a 15mila euro; 3 al 100% oltre 15mila euro. Pertanto, gli agricoltori con reddito fino a 10mila euro potranno beneficiare dell’esenzione piena mentre quelli che superano questa soglia dovranno versare l’Irpef solo sull’eccedenza.

Il disegno di legge di Bilancio proroga la misura anche nel 2026, sempre con il meccanismo a scaglioni senza ulteriori modifiche. Resta, quindi, invariato l’ambito di applicazione; la detassazione interessa le sole persone fisiche in possesso di qualifica agricola e iscrizione previdenziale, compresi i soci della società semplici mentre sono esclusi i soci di società differenti, anche laddove queste ultime avessero esercitato l’opzione per la determinazione catastale del reddito. Con specifico riferimento ai soci di società semplici, per l’anno 2024 si era presentata qualche difficoltà nella corretta attribuzione della detassazione ai soci. Con una faq, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che la detassazione si calcola sulla società e, quindi, il reddito attribuito ai soci, pro quota, tiene conto della detassazione a scaglioni.

Tuttavia, resta poi necessario da un lato neutralizzare il beneficio per i soggetti non in possesso della qualifica (per i quali non spetta la detassazione) compilando il quadro RO e dall’altro attribuire l’esenzione del socio non Iap al socio Iap fino a concorrenza dei suoi redditi imponibili. Ad esempio, una società semplice che ha un reddito complessivo (dominicale e agrario) di 20.000 euro, tenuto conto della detassazione, dovrà imputare ai soci un reddito non imponibile di euro 12.500 e un reddito imponibile di 7.500. Ipotizzando che ci siano due soci, uno Iap e uno no, e che abbiano una partecipazione del 50%, ciascuno dei due su vedrà imputato un reddito non imponibile di 6.750 e un reddito imponibile di 3.750. Tuttavia: il socio non Iap non potrà beneficiare della detassazione e, quindi, tutto il suo reddito sarà imponibile; il socio Iap potrà beneficiare della quota di detassazione di cui non fruisce il socio non Iap (pari a 6.750 euro) fino a concorrenza del suo reddito imponibile. Il meccanismo potrebbe essere semplificato prevedendo l’applicazione della detassazione non in capo alla società semplice ma direttamente in capo al socio.

Alessandra Caputo

(Estratto da “Norme e tributi Plus Fisco”, Il Sole 24 Ore, 27 ottobre 2025, in collaborazione con L’Unione Sarda)

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