Il diritto del personale scolastico a non vaccinarsi “non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile”, considerando che “deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali interessi pubblici, quale quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l’estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell’essenziale servizio pubblico della scuola in presenza”.

E’ quanto si legge nella sentenza del Tar del Lazio, che con i decreti monocratici 4531 e 4532 ha respinto le istanze dei ricorrenti dell’Anief (Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori) che chiedevano di sospendere l’obbligo di Green pass per il personale scolastico.

“L’automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e la mancata adibizione del personale scolastico ad altre e diverse mansioni è correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico, specie di quello docente”, si legge ancora nel dispositivo.

In ogni caso il diritto a non vaccinarsi, sottolineano i giudici, “è riconosciuto dal legislatore che prevede in via alternativa la produzione di un test con risultato negativo”. Una possibilità che “costituisce una facoltà rispettosa del diritto del docente a non sottoporsi a vaccinazione ed è stata prevista nell’esclusivo interesse di quest’ultimo”. Inoltre, “non appare irrazionale che il costo del tampone venga a gravare sul docente che voglia beneficiare di tale alternativa”.

Infine: per il personale scolastico non in possesso del Green pass "l'automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e la mancata adibizione ad altre e diverse mansioni è correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni, specie di quello docente".

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata