Precompilata, “Redditi” oppure 730: un vademecum per i contribuenti
Da oggi disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate il modello ex UnicoPer restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
È tempo di dichiarazione dei redditi. Dal 14 maggio, e fino al 30 settembre, è possibile inviare all’Agenzia delle Entrate il Modello 730. Dal 27 maggio al 2 novembre (il 31 ottobre è sabato e il primo novembre è festivo) è invece il periodo durante il quale va presentato il Modello redditi persone fisiche (ex Unico). Materia complessa? Sì. Tanto che l’AdE sul suo sito, nell’area riservata di ciascun contribuente, mette a disposizione un modello precompilato che contiene i dati su redditi, ritenute, versamenti e le spese detraibili o deducibili: il 730 è consultabile dal 30 aprile, l’ex Unico lo sarà da oggi. Se il contenuto è corretto, in caso di 730 la dichiarazione può essere accettata così come è. Altrimenti si possono apportare delle modifiche. Un controllo accurato è cruciale: errori, omissioni e mancati aggiornamenti si riverberano sulle tasse da pagare.
Strumenti differenti
La differenza tra i due modelli, innanzitutto. Il 730 è lo strumento privilegiato per lavoratori dipendenti e pensionati, che possono beneficiare di conguagli rapidi in busta paga o sul cedolino della pensione: eventuali rimborsi arrivano in tempi brevi, mentre le somme dovute vengono trattenute automaticamente dal sostituto d’imposta. Il Modello reddito persone fisiche (erede del vecchio Unico), è riservato a una platea più ampia: titolari di partita Iva, professionisti, percettori di redditi da lavoro autonomo o esteri e da impresa. In questo caso il contribuente deve gestire autonomamente i versamenti tramite F24 e i rimborsi seguono tempi più lunghi. La scelta tra i due modelli dipende dalla natura dei redditi percepiti e dalla complessità della situazione patrimoniale.
Cosa c’è nella precompilata
La precompilata è uno strumento di semplificazione fiscale buono per entrambe le situazioni. L’elenco dei dati potenzialmente presenti è lungo. Ci sono: la Certificazione unica (Cu) consegnata dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico che indica il reddito di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef e le addizionali regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i premi di risultato, i rimborsi di oneri erogati dal datore di lavoro; i dati dei familiari a carico; i dati sulle locazioni brevi (corrispettivi e ritenute) contenuti nella Certificazione unica; le somme riconosciute dal Gse in caso di produzione di energia in casa con impianti alimentati da fonti rinnovabili (novità del 2026); gli interessi passivi sui mutui; i contributi deducibili o detraibili e quelli versati per i lavoratori domestici; le spese sanitarie e veterinarie con i relativi rimborsi; le spese universitarie, le tasse scolastiche e i versamenti per gli asili nido (con relativi rimborsi) ma anche quelle funebri (se comunicate dalle pompe funebri); i contributi versati alla previdenza complementare; le uscite per abbonamenti sui trasporti pubblici; i bonifici (comunicati dalle banche e da Poste) riguardanti spese per ristrutturazioni, riqualificazione energetica e eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici; il contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica (novità del 2026); i canoni di locazione versati.
La consultazione
Gli elementi sono consultabili, possono essere apportate correzioni e integrazioni. L’accesso alla dichiarazione precompilata avviene esclusivamente tramite identità digitali sicure. I sistemi principali sono Spid di livello 2, la Carta d’Identità Elettronica (Cie) con chip Nfc e la Carta nazionale dei servizi (Cns). Chi dispone ancora di credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia può comunque utilizzarle. Una volta autenticato, il contribuente entra nella propria area riservata e visualizza immediatamente il modello 730 o Redditi già popolato, insieme al foglio riepilogativo dei dati inseriti e di quelli scartati per incompletezza o incongruenza. Il percorso è semplice e interamente online: in prima battuta non è necessario presentare documenti cartacei. All’interno dell’area riservata si può scegliere di operare anche in qualità di “tutore”, “amministratore di sostegno”, “curatore speciale”, “genitore”, “erede” o “persona di fiducia”, per accedere alla dichiarazione di un tutelato, di un minore, di una persona deceduta o di un altro soggetto che ha concesso l’autorizzazione a usare, nel suo interesse, i servizi online dell’Agenzia.
Gli errori più comuni
Nonostante l’alto grado di automazione, la precompilata non è esente da imprecisioni che richiedono l’attenzione del contribuente. Tra gli errori più frequenti figurano le spese sanitarie mancanti o non caricate perché comunicate in ritardo dai fornitori di servizi, oppure inserite erroneamente quando si tratta di voci non detraibili (come succede per alcuni integratori). Le Certificazioni Uniche possono contenere classificazioni errate dei redditi o conguagli non corretti da parte del sostituto d’imposta, con effetti sulle detrazioni e sulle addizionali. I familiari a carico talvolta risultano non aggiornati rispetto a cambi di residenza, separazioni o superamento dei limiti di reddito. Anche i dati immobiliari, gli interessi sui mutui e le detrazioni per interventi edilizi richiedono verifiche puntuali, soprattutto in presenza di variazioni catastali o di residenza. Spesso risultano parzialmente caricate o assenti spese veterinarie, funebri, assicurative o relative a istruzione e abbonamenti ai trasporti. Prima di accettare o inviare il modello è quindi fondamentale confrontare ogni voce con le proprie documentazioni: Certificazione unica, fatture, bonifici parlanti e scontrini. Qualsiasi modifica, anche di una sola spesa, attiva controlli più approfonditi sulla categoria interessata; questo potrebbe comportare una richiesta di documentazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Un controllo accurato evita sia di perdere detrazioni legittime sia di confermare dati non corretti: gli errori comportano il rischio di rettifiche successive. Anche l’AdE consiglia, in caso di situazioni di particolare complessità, di rivolgersi al proprio sostituto d’imposta, a centri specializzati come Caf o a professionisti, per evitare di incappare in errori.
Enrico Fresu
