L’indipendenza dell’avvocatura
Di Antonello MenneIl “decreto sicurezza” ha riportato al centro del dibattito pubblico la funzione della giustizia quale snodo essenziale dell’ordinamento. Tra le misure prospettate, figura il contrasto ai fenomeni migratori e ai reati connessi, mediante l’impiego di tutti gli strumenti giuridicamente attivabili, ivi incluso il coinvolgimento dell’avvocatura. Tale impostazione presenta profili di marcata criticità. Infatti, si è ipotizzato di mobilitare l’avvocatura - professione privata di rilievo costituzionale - quale soggetto funzionale al perseguimento di obiettivi governativi, pur legittimi.
In particolare, prima dell’intervento del Presidente della Repubblica, si prospettava la possibilità, di fatto, di sollecitare i difensori a promuovere il rimpatrio volontario dei propri assistiti, a fronte di un corrispettivo economico.
Una simile previsione rischiava di alterare la natura e la funzione della difesa tecnica, trasformando l’avvocato in una sorta di longa manus dell’apparato statale, chiamato a concorrere all’attuazione di specifiche politiche pubbliche. Ciò si porrebbe in contrasto con i principi cardine della professione forense, fondati sull’autonomia, sull’indipendenza e sulla esclusiva tutela degli interessi dell’assistito.
Il punto centrale attiene, pertanto, alla salvaguardia delle garanzie costituzionali del diritto di difesa. Ogni individuo, indipendentemente dallo status giuridico, ha diritto a una difesa piena ed effettiva, anche rispetto a possibili ingerenze dei pubblici poteri, a maggior ragione in contesti caratterizzati da spinte emergenziali o securitarie. L’avvocatura rappresenta, in tale prospettiva, un presidio essenziale contro il rischio di compressione dei diritti fondamentali da parte dell’amministrazione.
Il diritto di difesa presuppone un difensore imparziale e indipendente, che non subordini l’assunzione o la conduzione del mandato a interessi economici o finalità estranee, soprattutto ove potenzialmente confliggenti con l’interesse del cliente. Qualsiasi deviazione in tal senso comprometterebbe l’equilibrio del sistema processuale e la stessa effettività delle garanzie costituzionali.
Il decreto “sicurezza”, nella sua impostazione iniziale, pur ponendo in evidenza la centralità del ruolo dell’avvocatura, impone dunque una riflessione in senso opposto: se si intende assicurare una tutela effettiva dei diritti fondamentali, è necessario rafforzare - e non attenuare - l’indipendenza della funzione difensiva, ribadendo che l’avvocato opera esclusivamente nell’interesse dell’assistito e nell’ambito della giurisdizione, nel rispetto della legalità.
Un significativo precedente storico conferma tale impostazione: negli anni Settanta, durante la stagione del terrorismo interno, anche ai soggetti imputati per appartenenza alle organizzazioni eversive furono garantiti difensori d’ufficio. Nonostante le gravi minacce e i rischi personali, gli avvocati svolsero il proprio mandato, assicurando lo svolgimento dei processi e contribuendo, proprio attraverso il rispetto delle regole e delle garanzie, alla tenuta dello Stato di diritto.
Ne deriva che allo Stato non compete sollecitare l’avvocatura a farsi veicolo dell’indirizzo politico-legislativo, bensì garantire che essa possa esercitare la funzione difensiva in piena autonomia.
Avvocati e magistrati non sono meri esecutori della legge, ma attori della giurisdizione chiamati ad assicurarne un’applicazione conforme ai principi costituzionali, affinché il diritto trovi concreta attuazione oltre il dato meramente normativo.
Antonello Menne
