Il contenzioso sull’edilizia
Di Benedetto BalleroLa Corte costituzionale, con la sentenza numero 86 del 2026, relatore Alessandra Sandulli, pur avendo dichiarato inammissibili o non fondate diverse impugnazioni promosse dal Governo, ha fortemente ridimensionato ancora una volta gli spazi di autonomia legislativa della Regione Sardegna in materia urbanistica, edilizia e paesaggio, dichiarando illegittime numerose disposizioni della legge regionale numero 18 del 2025 che mirava a coordinare e semplificare la disciplina edilizia sarda anche alla luce del cosiddetto decreto “Salva casa”.
Ciò ha fatto, peraltro, con una procedura insolita in quanto ha esaminato solo alcuni dei motivi di impugnazione proposti dal Governo, destinando tutti gli altri non trattati ad altri due relatori così determinando la necessità che sulle norme urbanistiche sarde intervengano due nuove sentenze della Corte, lasciando presagire nuove illegittimità.
Con la sentenza suindicata, infatti, la Corte ha preso le mosse da una enunciazione riduttiva delle competenze della Sardegna: “in via preliminare, occorre ricordare che l’articolo 3 dello statuto speciale, nell’assegnare alla Regione autonoma della Sardegna la potestà legislativa primaria in alcune materie, vi include, alla lettera f), l’«edilizia ed urbanistica». Definizione che non considera precedenti sentenze della stessa Corte Costituzionale emesse nel corso di vent’anni.
A partire ad esempio dalla numero 51 del 2006, con la quale aveva riconosciuto, con il supporto delle norme di attuazione, una competenza ben più ampia alla Sardegna, in linea con quanto l’Assemblea Costituente aveva disposto in materia di governo del territorio e tutela del paesaggio per le altre regioni speciali. Le dichiarazioni di illegittimità costituzionale sono state pronunciate, anche in questa occasione, in applicazione di un limite, pur previsto negli Statuti delle Regioni Speciali, ossia il rispetto delle norme fondamentali di riforma economico sociale. Tale limite tuttavia che il Costituente aveva stabilito come eccezionale, in riferimento alle grandi riforme, quali la riforma agraria, è stato poi così generalizzato da comprimere in misura crescente le competenze delle regioni speciali in materia di governo del territorio, urbanistica, edilizia e tutela del paesaggio, tanto che oggi nella riformulazione statutaria del Trentino Alto Adige tale limite è stato soppresso con voto del Parlamento.
Nel merito le dichiarazioni di illegittimità hanno riguardato vari profili sia quello relativo ai casi di ristrutturazione edilizia con conferma della sagoma, in cui non si consente la ricomprensione di nuovi volumi, sia quello che ha considerato illegittimo che la Regione possa distinguere tra totale difformità e varianti parziali in base alla percentuale dell’abuso, sia quelle in materia di sanatoria edilizia, con illegittimità della disciplina regionale che consentiva forme di accertamento di conformità non pienamente coincidenti, come in passato condiviso dal Consiglio di Stato, con il principio della “doppia conformità” previsto dall’articolo 36 del Testo unico edilizia.
In particolare, poi, è stata dichiarata illegittima la doppia conformità con opere, quelle dirette in una prima fase ad eliminare le parti marginali dell’abuso. Decisione paradossale in quanto l’accertamento di conformità “con opere” previsto nella L.R. 23 del 1985 era applicato da molti anni in Sardegna e l’attuale decisione di illegittimità è frutto della improvvida decisione del legislatore regionale che ha voluto rimodulare la disciplina storicamente esistente con la sua sostituzione integrale, così creando la condizione che, eliminato il testo vigente, è ora eliminato anche il nuovo, dichiarato illegittimo. E pare difficile poter sostenere una reviviscenza del vecchio testo in quanto sostituito da uno illegittimo.
La Corte ha inoltre affermato – in attesa delle prossime due sentenze - che la Regione non può sottrarsi, in ordine ai mutamenti di destinazione d’uso e di standard urbanistici, alle previsioni dell’articolo 23-ter del T. U. edilizia, ma che, per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari e abitativi, non è illegittima, in quanto più rigorosa, la mancata applicazione automatica del “Salva casa”, così lasciando in vigore in Sardegna gli standard regionali, relativi ai monolocali di m.q. 28 ed altezza di 2,70, anziché rispettivamente mq. 20 e altezza di 2,40.
Benedetto Ballero
