A Crans, in Svizzera, quaranta giovani hanno perso la vita e altri centosedici risultano tuttora gravemente feriti. Una strage. Il 9 gennaio scorso la Procura competente ha iscritto nel registro degli indagati Jacques Moretti e sua moglie, disponendo nei confronti solo del primo la carcerazione preventiva. Quindici giorni dopo, il Tribunale delle misure coercitive di Sion ne ha ordinato la scarcerazione, subordinandola al versamento di una cauzione pari a duecentomila franchi svizzeri, somma corrisposta parrebbe da un soggetto rimasto ignoto. L’Italia ha formalmente protestato e ha ritirato il proprio ambasciatore.

Si impongono alcune domande, tanto semplici quanto inevitabili: il senso di giustizia è stato rispettato? Il principio di uguaglianza ha trovato effettiva applicazione? La possibilità all’indagato di soggiornare nella propria abitazione in una fase cruciale delle indagini pone dei rischi rispetto allo svolgimento del processo?

È senz’altro rilevante l’intervento del Governo italiano rispetto a un procedimento penale celebrato in uno Stato estero. Il ritiro dell’ambasciatore non è un gesto simbolico privo di significato, anzi esprime una frattura profonda nel senso di giustizia, maturata a pochi giorni di distanza dai funerali di quaranta ragazzi innocenti. La giustizia, infatti, non si esaurisce nell’applicazione meccanica delle norme né nel corretto svolgimento delle procedure.

Essa richiede anche umanità e prudenza, qualità che dovrebbero sempre orientare l’azione degli operatori del diritto, magistrati inclusi. In questa prospettiva, la decisione di rimettere in libertà Moretti solleva seri interrogativi anche sotto il profilo del principio di uguaglianza. L’indagato ha fatto ritorno nella propria abitazione perché una somma ingente è stata versata da un terzo. L’ordinamento federale svizzero lo consente. Eppure, la Svizzera è parte della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la quale, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Strasburgo, vieta discriminazioni arbitrarie e impone agli Stati contraenti di trattare allo stesso modo situazioni analoghe. In particolare, la Corte ha più volte affermato che una cauzione fissata o mantenuta senza un’effettiva considerazione della gravità del fatto e della capacità economica dell’indagato rischia di tradursi, in concreto, in una disparità di trattamento, poiché consente la liberazione di chi dispone di risorse sufficienti, mentre priva della stessa possibilità soggetti che si trovano in condizioni analoghe sotto il profilo cautelare ma non economico. In termini chiari: non può essere avvantaggiato chi dispone di maggiori risorse economiche. Diversamente, si istituzionalizza una giustizia a due velocità, nella quale i più abbienti possono evitare la detenzione, mentre agli indigenti tale possibilità è, di fatto, preclusa.

A ciò si aggiunge un altro profilo decisivo. Il procedimento penale non è solo il confronto tra lo Stato e l’imputato: vi è anche la parte lesa, che ha diritto a condizioni tali da consentire l’accertamento della verità e il conseguimento di una decisione giusta. Anche nell’ordinamento svizzero, la carcerazione preventiva costituisce una misura cautelare finalizzata a garantire il corretto svolgimento del procedimento, in presenza di esigenze quali il pericolo di fuga, il rischio di inquinamento delle prove o la possibilità di reiterazione del reato.

In un contesto investigativo che, stando anche a quanto dichiarato da autorevoli esponenti pubblici, parrebbe ancora caratterizzato da ampie zone d’ombra, il rischio di inquinamento probatorio ritorna a fare capolino con l’indagato rimesso in libertà, seppur sottoposto a vigilanza. A tale rischio segue il pericolo che il processo perda la sua efficacia e che la parte lesa – in primis, le vittime e i loro familiari – subisca un ulteriore, intollerabile pregiudizio. Un processo celebrato su prove compromesse non è un processo utile e finisce per negare, anziché realizzare, la giustizia.

Questa vicenda si colloca in una stagione storica in cui il diritto sembra progressivamente perdere la propria forza normativa. La potenza economica e la forza vengono sempre più presentate come gli unici strumenti capaci di regolare i rapporti tra individui e tra Stati. Il diritto, grande conquista dell’umanità contro l’arbitrio, viene percepito come un intralcio, una perdita di tempo.

Anche il processo, non di rado, rischia di ridursi a una mera legittimazione burocratica della legge del più forte, lasciando indietro chi ha subito un danno patrimoniale o, peggio ancora, la perdita irreversibile di un figlio.

Come quei genitori che non potranno più riabbracciare i loro ragazzi, morti ingiustamente in una notte di festa nella svizzera Crans Montana.

Antonello Menne

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