Il cambiamento climatico non è più soltanto una questione scientifica, ambientale o politica. È diventato, sempre più chiaramente, una questione giuridica. E pone al diritto domande per le quali le categorie tradizionali non sempre sembrano offrire risposte sufficienti.

La prima riguarda gli Stati. Ridurre le emissioni è soltanto un obiettivo politico, affidato alle scelte dei governi, oppure costituisce un vero e proprio obbligo giuridico? E, se uno Stato non fa abbastanza, può essere chiamato a risponderne davanti a un giudice? È precisamente ciò che sta accadendo.

Negli ultimi anni cittadini e associazioni hanno portato governi e istituzioni davanti ai tribunali, sostenendo che politiche climatiche insufficienti violino diritti fondamentali. Il contenzioso climatico pone così una questione che va ben oltre l’ambiente: fino a che punto un giudice può sindacare le scelte climatiche di un governo senza sostituirsi alla politica?

Nell’aprile 2024 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato la Svizzera. A ricorrere era stata un’associazione – donne anziane per la protezione del clima, Verein Klima Seniorinnen Schweiz – convinte che le ondate di calore mettessero a rischio la loro salute e che il governo non stesse facendo abbastanza per evitarle.

Strasburgo ha dato ragione all’associazione: proteggere i cittadini dagli effetti del riscaldamento globale non è una scelta politica discrezionale, è un obbligo che discende dal diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Il clima entra così nel linguaggio dei diritti fondamentali come questione collettiva.

Se gli Stati possono essere chiamati a rispondere, che cosa accade alle imprese che hanno contribuito in misura significativa alle emissioni globali? La strada che i tribunali stanno percorrendo è quella della responsabilità civile, la stessa che regola i danni tra privati.

In Italia, nel luglio 2025, la Corte di cassazione ha stabilito che una causa per danni climatici contro una grande impresa può essere decisa dai giudici italiani.

Resta il problema più difficile: il nesso causale. È possibile imputare a una singola impresa una parte dei danni prodotti da un fenomeno al quale hanno concorso, nel corso di decenni, Stati, altre imprese e miliardi di individui?

La risposta che si sta consolidando è che il problema è probatorio e cioè se il contributo di ciascuno sia isolabile nel processo, con prove.

E chi deve sostenere economicamente la transizione? Una risposta di principio esiste da trent’anni: i trattati sul clima stabiliscono che chi si è industrializzato prima e dispone di maggiori mezzi faccia di più. Il punto controverso è chi possa farla valere davanti a un giudice.

C’è poi una categoria di soggetti ancora più difficile da rappresentare: coloro che non sono ancora nati. Le generazioni presenti possono consumare oggi risorse e capacità emissiva lasciando a quelle futuri costi e conseguenze irreversibili?

La Costituzione italiana, dal 2022, tutela espressamente ambiente, biodiversità ed ecosistemi «anche nell’interesse delle future generazioni». Ma trasformare quell’affermazione in una tutela giuridica effettiva è questione tutt’altro che risolta.

Il clima interroga persino i confini. Chi perde la propria casa perché il mare sommerge un’isola o perché siccità e desertificazione rendono un territorio inabitabile non è, per questo solo fatto, un rifugiato secondo le categorie tradizionali del diritto internazionale.

Infine, anche le soluzioni producono conflitti. Costruire impianti eolici, fotovoltaici e nuove infrastrutture energetiche significa decarbonizzare, ma significa anche incidere sul paesaggio, sulla biodiversità, sulla proprietà e sugli interessi delle comunità locali.

Persino la transizione ecologica impone dunque di scegliere tra beni che l’ordinamento considera meritevoli di tutela.

Il cambiamento climatico pone, in fondo, una domanda radicale al diritto: come attribuire responsabilità quando le cause sono diffuse, gli effetti attraversano confini e generazioni e il danno di domani dipende dalle decisioni di oggi?

È forse questa la difficoltà più grande.

Nulla di tutto questo è davvero nuovo per il diritto: protegge il nascituro; risolve controversie tra Paesi diversi; interviene prima che il danno sia fatto; permette di agire contro un danno soltanto temuto.

Il codice civile italiano consente di rivolgersi al giudice perché un albero pericolante minaccia la casa accanto, prima che cada. Ma il clima non è una lite tra due parti.

La crisi climatica impone al diritto di occuparsi di responsabilità globali e rischi futuri. E di farlo prima che la risposta arrivi troppo tardi.

Antonello Menne

© Riproduzione riservata