Violazione dell'habitat naturale, modifiche contrattuali e mancato parere dell'Art sul piano tariffario. Sono queste le motivazioni principali della bocciatura del Ponte sullo Stretto rese note dalla Corte dei Conti.

Nel dettaglio: violazione della direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, a causa della carenza di istruttoria e di motivazione della cosiddetta delibera Iropi; Violazione dell'art. 72 della direttiva 2014/24/UE, in considerazione delle modificazioni sostanziali, oggettive e soggettive, intervenute nell'originario rapporto contrattuale; mancata acquisizione del parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti in relazione al piano tariffario posto a fondamento del piano economico e finanziario.

«La Sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei conti ha depositato in data odierna la deliberazione n. 19/2025/PREV, rendendo note le motivazioni per le quali il 29 ottobre scorso è stato ricusato il visto - e la conseguente registrazione - della delibera CIPESS n. 41 del 6 agosto 2025 avente a oggetto: "Collegamento Stabile tra la Sicilia e la Calabria", si legge nella nota della Corte in cui si fa anche presente che con la medesima delibera "sono state, altresì, formulate osservazioni relative a ulteriori profili confermati all'esito dell'adunanza, ma ritenuti non decisivi ai fini delle valutazioni finali».

(Unioneonline)

 

 

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