Niente premio di produttività perché è in maternità: il giudice condanna la Asl
Nessun bonus durante il congedo, per il Tribunale si è trattato di una «condotta discriminatoria»(foto simbolo Ansa)
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La maternità non può trasformarsi in una penalizzazione economica. Lo ha stabilito il Tribunale del lavoro di Taranto che ha riconosciuto la natura discriminatoria della condotta della Asl ionica nei confronti di una dipendente esclusa dal premio di produttività durante l'astensione obbligatoria. La sentenza, emessa dalla giudice Maria Leone, riguarda un'operatrice socio-sanitaria che nel 2024 era stata posta prima in interdizione anticipata per gravidanza e poi in congedo obbligatorio di maternità.
Al momento della valutazione annuale della performance, l'azienda sanitaria le aveva attribuito la dicitura "non valutabile", escludendola di fatto dalla erogazione del premio. Assistita dall'avvocato Mario Soggia, la dipendente Asl - iscritta alla Cisl Fp - ha quindi fatto ricorso e i giudici le hanno dato ragione. Per il Tribunale sussiste «una condotta discriminatoria nei confronti della lavoratrice madre che abbia fruito di periodi di congedo obbligatorio». L'assenza per maternità, si legge nel provvedimento, che richiama le tutele previste dalla normativa nazionale ed europea, «è un impedimento legittimo derivante da una condizione biologica protetta dalla Costituzione».
Per questo motivo «il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità non può comportare un pregiudizio economico o di carriera». Respinta anche la tesi della Asl secondo cui la mancata presenza fisica renderebbe impossibile la valutazione della dipendente. Secondo il Tribunale, infatti, «l'azienda ha l'onere di adottare criteri di calcolo neutri», come la media delle valutazioni precedenti o parametri oggettivi. Nel caso concreto il giudice ha stabilito che il premio di produttività debba essere calcolato utilizzando la media dei punteggi ottenuti dalla lavoratrice nei tre anni precedenti.
«In caso di assenza totale per maternità - chiarisce ancora il provvedimento - non si può semplicemente affermare che il premio non spetta, ma si deve ricostruire la prestazione teorica della lavoratrice». Il Tribunale ha quindi dichiarato discriminatoria la condotta della Asl di Taranto, ordinando il pagamento del premio di produttività con interessi e rivalutazione e condannando l'azienda anche alle spese legali. «Questa sentenza - commenta l'avvocato Mario Soggia - riafferma un principio fondamentale: la maternità non può diventare un costo professionale per una lavoratrice. Il diritto alla genitorialità è un valore sociale che il sistema giuridico deve proteggere, non penalizzare».
