Ferragni prosciolta, le motivazioni: «Follower non vuol dire avere fiducia incondizionata negli influencer»
Pandoro gate, i giudici sposano la tesi dei legali dell’imprenditrice e cade l'aggravante della minorata difesa dei consumatoriChiara Ferragni in Tribunale (Ansa - Matteo Corner)
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Pur ritenendo «la sussistenza di una pubblicità ingannevole», come aveva già indicato l'Agcom, e quindi la «natura decettiva di quei messaggi pubblicitari», il giudice di Milano non ha potuto entrare nel merito processuale perché è caduta l'aggravante della minorata difesa dei consumatori e follower di Chiara Ferragni.
Lo si legge nelle motivazioni con cui Ilio Mannucci Pacini, lo scorso gennaio, ha disposto il non luogo a procedere per il caso del Pandoro gate nei confronti di Chiara Ferragni e degli altri due imputati.
«L’influencer, alla stregua di qualsiasi altro testimonial, offre un servizio di pubblicità, proponendosi di pubblicizzare un prodotto dietro corrispettivo, a seguito della conclusione di accordi commerciali con le aziende produttrici», sottolinea il giudice. E «ipotizzare che il solo fatto che un consumatore sia follower di un'influencer comporti che il primo non solo si fidi delle indicazioni di quest’ultimo, ma che in quei “consigli per gli acquisti” riponga una fiducia incondizionata e acritica, è quantomeno opinabile», continua, contestando l’impostazione dei pm di Milano Eugenio Fusco e Cristian Barilli. La minorata difesa, per il giudice, è infondata e perciò il processo a citazione diretta non sarebbe mai potuto cominciare: di qui il proscioglimento degli imputati e non l’assoluzione.
«La sentenza accoglie la tesi difensiva sul punto decisivo del processo – commentano soddisfatti i legali di Chiara Ferragni, gli avvocati Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana – escludendo la sussistenza dell’aggravante della minorata difesa. Il giudice ha chiarito che la diffusività del messaggio, l’uso dei social e il rapporto tra influencer e pubblico non bastano, di per sé, a integrare le circostanze idonee a ostacolare la privata difesa. Venuta meno l’aggravante il processo non doveva e non poteva proseguire».
(Unioneonline)
