Ok al Decreto sicurezza: fermo preventivo e stretta sui coltelli con multe ai genitori
Non c’è lo scudo penale per gli agenti, ma un registro degli indagati ad hoc (per tutti i cittadini) quando ci sono “cause di giustificazione” come la legittima difesa(Ansa)
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Il fermo preventivo diventa un “accompagnamento” di 12 ore in caserma di cui bisogna informare immediatamente il pm, che può disporre il rilascio. E il cosiddetto “scudo penale” per gli agenti scompare, si trasforma in un "registro separato” per tutti i reati con “causa di giustificazione”.
Così il governo viene incontro ai rilievi del Quirinale sulla precedente bozza del decreto sicurezza.
Ecco cosa prevede il provvedimento modificato e approvato dal Consiglio dei ministri.
Per una serie di reati il giudice disporrà anche il divieto di partecipazione a riunioni o assembramenti in luogo pubblico: attentato di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi, devastazione saccheggio e strage al fine di attentare alla sicurezza dello Stato, violenza o minaccia ad un corpo politico amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti anche se aggravato, devastazione e saccheggio, strage, incendio, danneggiamento seguito da incendio contro edifici pubblici,infrastrutture di trasporto, edifici privati, monumenti, impianti industriali, cantieri, aziende agricole, attentato alla sicurezza dei trasporti, omicidio (anche tentato) volontario e preterintenzionale, lesioni personali commesse con aggravanti o con armi o sostanze corrosive, oppure persona travisata o da più persone riunite, o contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'esercizio delle proprie funzioni, o contro sanitari, arbitri o di altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica di manifestazioni sportive.
Il questore può prescrivere al condannato di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni su cui è disposto il divieto. Sono previste pene da 4 mesi a un anno per la violazione del divieto.
Quanto al fermo preventivo, nella bozza si legge che «viene introdotta la possibilità per gli ufficiali e gli agenti di polizia, nel corso di specifici servizi di polizia disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, di accompagnare nei propri uffici, e ivi trattenere per non oltre 12 ore per i conseguenti accertamenti di polizia, persone per le quali sussista il fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione e per la sicurezza e l'incolumità pubbliche».
Tale eventualità - si legge ancora nel testo della bozza - riguarda comunque «specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo, sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di armi, strumenti atti ad offendere, dall'uso di petardi, caschi o strumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi 5 anni». Insomma, ci devono essere delle evidenze, non può bastare un semplice sospetto (era uno dei dubbi sollevati da Mattarella).
Di tale accompagnamento «è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni, ordina il rilascio della persona accompagnata».
Lo scudo penale cambia, e non riguarda i soli agenti, perché il Capo dello Stato aveva messo in guardia dai rischio di creare una giurisprudenza separata per categoria. «Per incrementare le tutele per i cittadini e anche per le Forze di polizia, il pubblico ministero, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione (ad esempio: legittima difesa, adempimento di un dovere, uso legittimo delle armi, stato di necessità), procede all'annotazione preliminare, in separato modello - da introdursi con apposito decreto del ministro della giustizia – del nome della persona cui è attribuito il fatto, disciplinando l'attività di indagine. Sono assicurate le garanzie difensive oggi conseguenti all'iscrizione nel predetto registro». Insomma, un registro degli indagati ad hoc per chi ha agito per difendersi o per stato di necessità, o per gli agenti coinvolti in scontri di piazza.
Ci sono poi le norme per limitare il dilagare della violenza giovanile. Il divieto di vendere, anche sul web, ai minori armi improprie, in particolare strumenti da punta e taglio, con sanzioni da 500 a 3mila euro, aumentate fino a 12mila in caso di reiterazione, con la revoca della licenza. Si prevede inoltre l'obbligo per l'esercente di tenere un registro elettronico per inserire quotidianamente le singole operazioni di vendita, pena sanzioni amministrative da 2mila a 10mila euro.
C’è poi il «divieto assoluto di porto di strumenti con lama flessibile, acuminata e tagliente di lunghezza oltre i 5 centimetri, a scatto o a farfalla, di facile occultamento e di frequente utilizzo, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni». Si prevede anche il «divieto di porto, se non per giustificato motivo, di strumenti dotati di lama affilata o appuntita di lunghezza superiore a 8 centimetri».
Se i fatti sono commessi da un minorenne, è prevista una sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro a carico di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
(Unioneonline)
