Dai prossimi giorni il bollettino nazionale sul Covid terrà conto anche del numero di casi rilevati con i test antigenici rapidi.

E' quanto si legge in una circolare del ministero della Salute che riconosce dunque la validità dei test di ultima generazione nella definizione di casi Covid-19, nel solco delle indicazioni dell'Unione europea. Alle Regioni è stato richiesto dunque di rendicontare separatamente il numero di test antigenici effettuati rispetto ai test molecolari.

Nel testo, chiamato "Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing" e firmato dal direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza, si prevede l'obbligo di tracciabilità di tutti i test nei sistemi informativi regionali: "Gli esiti dei test antigenici rapidi o dei test RT-PCR, anche se effettuati da laboratori, strutture e professionisti privati accreditati dalle Regioni - si legge - devono essere inseriti nel sistema informativo regionale di riferimento".

La circolare raccomanda il ricorso a test antigenici rapidi con requisiti minimi di performance: =80% di sensibilità e =97% di specificità. Questi test antigenici, si rileva, sembrano mostrare risultati "sovrapponibili" ai saggi di RT-PCR (test molecolari), specie se utilizzati entro la prima settimana di infezione, e sulla base dei dati al momento disponibili risultano essere "una valida alternativa alla RT-PCR. Qualora le condizioni cliniche del paziente mostrino delle discordanze con il test di ultima generazione la RT-PCR rimane comunque il gold standard per la conferma di Covid-19".

Se la capacità di RT-PCR è limitata o qualora sia necessario adottare con estrema rapidità misure di sanità pubblica, rileva la circolare, "può essere considerato l'uso dei test antigenici rapidi in individui con sintomi compatibili con COVID-19 nei seguenti contesti: situazioni ad alta prevalenza, per testare i casi possibili/probabili; focolai confermati tramite RT-PCR, per testare i contatti sintomatici, facilitare l'individuazione precoce di ulteriori casi nell'ambito del tracciamento dei contatti e dell'indagine sui focolai; comunità chiuse (carceri, centri di accoglienza, etc.) ed ambienti di lavoro per testare le persone sintomatiche quando sia già stato confermato un caso con RT-PCR; in contesti sanitari e socioassistenziali/sociosanitari, o per il triage di pazienti/residenti sintomatici al momento dell'accesso alla struttura o per la diagnosi precoce in operatori sintomatici".

(Unioneonline/D)
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