Agcom, blocco dei siti porno ai minori: le nuove regole
Obbligo di verifica dell’età per i siti italiani, tre mesi per le piattaforme esterePer restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Entra oggi in piena applicazione la delibera dell’Autorità per le Comunicazioni che impone la verifica dell’età per accedere ai siti vietati ai minori con sede in Italia. I gestori di siti e piattaforme di immagini e video pornografici con sede all’estero hanno invece tre mesi di tempo per adeguarsi, fino al 1° febbraio 2026. L’Agcom ricorda che la verifica dell’età deve avvenire secondo il criterio del “doppio anonimato”: un soggetto terzo certifica la maggiore età senza trasferire alla piattaforma dati personali come carte d’identità o foto, fornendo solo la conferma dell’età.
La delibera relativa all'age verification, come disposta dal Decreto Caivano, entra oggi pienamente in vigore, spiega l'Agcom in una nota. L'Autorità, in applicazione della delibera, ha pubblicato il 31 ottobre la lista dei soggetti obbligati, oggetto di periodico aggiornamento, che è stata comunicata anche alla Commissione europea.
Per quanto riguarda le tempistiche di implementazione del sistema di verifica, tenuto conto dei rilievi della Commissione europea e sulla scorta dell'esperienza di altri Paesi, la delibera stabilisce che: i gestori di siti web e le piattaforme di condivisione di video stabiliti in Italia devono dotarsi di sistemi di verifica della maggiore età conformi alle prescrizioni indicate entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento (12 novembre 2025); i gestori di siti web e le piattaforme di condivisione di video che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, ma non stabiliti in Italia, hanno a disposizione un tempo di implementazione di tre mesi dalla pubblicazione della lista (1° febbraio 2026). L'inserimento nella lista avviene sulla base di almeno uno dei seguenti criteri: a) l'utilizzo prevalente della lingua italiana all'interno del servizio online, da valutare in relazione alla presenza di elementi testuali realizzati in lingua italiana nell'interfaccia utente, nonché alla disponibilità della funzione multilingua che includa la lingua italiana; b) il raggiungimento da parte del servizio online di un significativo numero medio di utenti unici mensili sul territorio italiano sulla base dei dati forniti da organismi dotati della massima rappresentatività dell'intero settore di riferimento, anche alla luce dei processi di convergenza multimediale, la cui organizzazione risponda altresì a princìpi di terzietà, autonomia e indipendenza; c) il conseguimento da parte del fornitore del servizio di piattaforma per la condivisione di video di ricavi realizzati in Italia, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero; d) il servizio è promosso o commercializzato anche per gli utenti italiani; e) il servizio ha un dominio in Italia o fornisce un indirizzo di contatto e/o un numero di telefono in Italia.
Il sistema di verifica dell'età - spiega ancora l'Autorità - deve soddisfare il criterio del "doppio anonimato", in base al quale la verifica dell'età è effettuata da un soggetto certificatore terzo rispetto alla piattaforma a cui si accede la quale, a sua volta, acquisisce dal cittadino solo la "prova" della maggiore età ricevuta dal predetto soggetto. Non dovrà, pertanto, essere trasferito alla piattaforma che diffonde contenuti porno alcun dato personale (come carta d'identità, foto, o quant'altro) del cittadino, ma solo la prova della maggiore età (un codice anonimo). Parimenti il soggetto terzo certificatore non dovrà essere a conoscenza dell'uso che il cittadino intende fare della richiesta "prova dell'età". Quanto al potere di vigilanza e sanzione dell'Autorità, in caso di inadempimento da parte dei gestori di siti web o delle piattaforme di condivisione video, l'Autorità può contestare la violazione, d'ufficio o su segnalazione, applicando le disposizioni pertinenti e diffidando i soggetti inadempienti ad adeguarsi entro venti giorni. Se i siti e le piattaforme non si adeguano, l'Autorità ha il potere di adottare ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma. Tale blocco rimane attivo fino a quando il gestore non si adegui alle prescrizioni dell'Autorità. L'Agcom applica le sanzioni del caso, fino a 250mila euro. I cittadini e le associazioni possono segnalare all'Autorità la violazione delle disposizioni sulla verifica dell'età da parte di siti e piattaforme mediante posta elettronica certificata o i sistemi digitali messi a disposizione dall'Autorità per le segnalazioni.
(Unioneonline)
