Si può assolvere anche per specifici casi di resistenza a pubblico ufficiale. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con una sentenza dello scorso ottobre citata in tribunale nei giorni scorsi a Sassari.  A richiamarla l’avvocato Nicola Ribichesu, difensore di un 30enne nigeriano finito a processo per un episodio del luglio 2021 in via Rizzeddu, nel capoluogo turritano.

In quell’occasione l’extracomunitario, sofferente per ragioni sentimentali, cercava compagnia nell’alcol esagerando però con le dosi consumate. Tanto che, a un certo punto, dà in escandescenze e vengono chiamate le forze dell’ordine. Lui prima si sfoga con il portone di un immobile, che rende quasi del tutto inservibile. E quando arriva la polizia di Stato prende a pugni e calci l’auto di servizio. Due agenti riescono ad ammanettarlo e, una volta all’interno della Volante, il 30enne rompe il finestrino del mezzo, venendo arrestato alla fine per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

Una vicenda di non particolare gravità che, tra l’altro, vede l’imputato chiedere scusa anche in aula di giustizia e risarcire i danni commessi al condominio e alla questura. E, come ricorda Ribichesu, nessuno dei due poliziotti aveva riportato lesioni. Ma il nodo giuridico della questione girava intorno all’art. 131 bis, che prevede “l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto”, non applicabile però, secondo il Codice, nel caso dell’art 336, violenza o minaccia contro pubblico ufficiale, e 337, la resistenza a pubblico ufficiale, come nel caso discusso a Sassari. Un passaggio giudicato però incostituzionale tre mesi fa dalla Consulta nella sentenza citata, in risposta a un quesito del tribunale di Firenze, e di cui la giudice, Marta Guadalupi, deve aver tenuto conto nel dispositivo che ha assolto l’uomo proprio per particolare tenuità del fatto.

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